N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. (16G00199)

Art. 22


Art. 22


Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio

del denaro e il finanziamento del terrorismo
1. Le Parti convengono sulla necessita' di impegnarsi e di collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attivita' criminali come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le Parti convengono di promuovere un'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per l'elaborazione e l'attuazione delle normative e l'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consentira' in particolare scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
3. Le Parti promuovono la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, ad esempio mediante progetti di sviluppo delle capacita'.