Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. (16G00199)
Art. 71
Art. 71
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Se, prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta non provvede a notificare l'adozione di misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale delibera che la misura notificata a norma dell'art. 70, paragrafo1, non e' compatibile con gli obblighi che incombono alla Parte in forza dell'art. 62, su richiesta della Parte attrice, la Parte convenuta presenta un'offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se non si perviene ad un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia del lodo a norma dell'art. 70 con cui il collegio arbitrale stabilisce la non compatibilita' con le disposizioni di cui all'art. 62 di una misura adottata per dare esecuzione al lodo, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di cooperazione, gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all'art. 62 in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio indotti dalla violazione. La Parte attrice puo' applicare la sospensione 10 giorni dopo la data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o alla diminuzione indotti dalla violazione, la Parte convenuta puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato di cooperazione prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo2. Il lodo del collegio arbitrale originario sulla sospensione degli obblighi e' notificato alle Parti e al comitato di cooperazione entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.
4. Se non e' possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'art. 65. Il termine per la notifica del lodo e' di 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta di cui al paragrafo 3.
5. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'art. 62 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all'art. 72, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.