Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. (16G00199)
Art. 21
Art. 21
Norme industriali, valutazione della conformita' e regolamentazioni tecniche
1. Collegamento con l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC
Le disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (di seguito "l'accordo TBT"), che e' incorporato e costituisce parte del presente accordo, si applicano mutatis mutandis tra le Parti.
2. Portata e ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di regolamentazioni tecniche, norme tecniche e procedure di valutazione della conformita', come definite dall'accordo TBT.
3. Obiettivi
La cooperazione tra le Parti nei settori di pertinenza delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita' persegue i seguenti obiettivi:
a) evitare o ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi, al fine di facilitare il commercio tra le Parti;
b) migliorare la sicurezza, la qualita' e la competitivita' dei prodotti affinche' possano piu' facilmente accedere ai mercati di entrambe le Parti;
c) incentivare un ricorso piu' esteso alle regolamentazioni tecniche, alle norme e alle procedure di valutazione della conformita' internazionali, ivi comprese le misure settoriali, e alle migliori pratiche internazionali che ne consentono l'elaborazione;
d) garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche siano trasparenti e non frappongano inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT;
e) sviluppare in Iraq le infrastrutture necessarie alla regolamentazione tecnica, alla standardizzazione, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia e alla vigilanza dei mercati;
f) sviluppare i nessi funzionali tra standardizzazione, valutazione della conformita' e istituzioni di regolamentazione dell'Iraq e dell'Unione;
g) promuovere l'effettiva partecipazione delle istituzioni irachene agli organi internazionali di standardizzazione e al comitato TBT.
4. Regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformita'
a) Le Parti assicurano che l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita' non siano intese, o non abbiano come effetto, la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT.
b) Le Parti si impegnano, ove possibile, ad armonizzare le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita'.
5. Trasparenza e notifica
a) Le Parti sono vincolate dall'obbligo di condividere le informazioni riguardanti le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformita', contemplato dall'accordo TBT.
b) Le Parti convengono di scambiarsi, tramite punti di contatto, le informazioni attinenti a questioni potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali, anche per quanto riguarda l'allerta rapida, i pareri scientifici e gli eventi.
c) Le Parti possono cooperare all'istituzione e alla manutenzione di punti di contatto e di banche dati comuni.