N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. (16G00199)

Art. 90


Art. 90


Cooperazione in materia di sviluppo agricolo, forestale e rurale

L'obiettivo e' promuovere la cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale per favorire la diversificazione, sane pratiche ambientali, uno sviluppo economico e sociale sostenibile e garantire la sicurezza alimentare. A tale scopo, le Parti prendono in considerazione:
a) il potenziamento della capacita' e delle attivita' di formazione nell'ambito delle pubbliche istituzioni;
b) misure intese a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli, a sviluppare la capacita' delle associazioni di produttori e a sostenere le attivita' di promozione degli scambi;
c) misure ambientali, zoosanitarie e fitosanitarie e altri aspetti ivi connessi, tenendo conto della rispettiva legislazione vigente e nel rispetto delle norme OMC e delle disposizioni di altri accordi ambientali multilaterali;
d) misure intese allo sviluppo economico e sociale sostenibile delle aree rurali, tra cui sane pratiche ambientali, la silvicoltura, la ricerca, il trasferimento di conoscenze, l'accesso alle terre, l'irrigazione e la gestione delle acque, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;
e) misure miranti a preservare il sapere agricolo tradizionale che definisce la specifica identita' delle popolazioni rurali, compresa la cooperazione sulle indicazioni geografiche, lo scambio di esperienze a livello locale e lo sviluppo di reti di cooperazione;
f) la modernizzazione del settore agricolo estesa alle pratiche agricole e alla diversificazione della produzione agricola.