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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. (15G00178)

Art. 37

ARTICOLO 37

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa
1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarita' e le frodi doganali connesse all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci e al loro vincolo a qualsivoglia altro regime o procedura doganali, tra cui le misure di divieto, restrizione e controllo.
2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi documentati, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi dell'altra Parte rispetto a quanto previsto dal presente capo, essa puo' temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale per i prodotti interessati conformemente al presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa nelle indagini su irregolarita' o frodi doganali si intende, fra l'altro:
a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;
c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa per la verifica dell'autenticita' di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarita' o frodi puo' essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacita' di esportazione dell'altra Parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarita' o a frodi.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) la Parte che ha constatato, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi dell'altra Parte notifica senza indugio al comitato per il commercio la sua constatazione unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto comitato, in base a tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione che sia accettabile per entrambe le Parti. Nel corso di tali consultazioni, i prodotti interessati usufruiscono del trattamento preferenziale;
b) qualora le Parti abbiano avviato, nell'ambito del comitato per il commercio, le consultazioni di cui alla lettera a) senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla prima riunione del comitato stesso, la Parte interessata puo' temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati.
La sospensione temporanea e' notificata senza indugio al comitato per il commercio;
c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. Ciascuna sospensione temporanea non supera sei mesi. Tuttavia, una sospensione temporanea puo' essere rinnovata.
Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato per il commercio subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito del comitato per il commercio, in particolare ai fini della loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
5. Parallelamente alla notifica al comitato per il commercio a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica nelle proprie fonti ufficiali di informazione un avviso agli importatori precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.