Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. (15G00178)
Art. 362
ARTICOLO 362
1. Le Parti:
a) si scambiano informazioni e competenze;
b) attuano attivita' di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie piu' pulite;
c) pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza;
d) attuano attivita' congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti.
2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.
1. Le Parti:
a) si scambiano informazioni e competenze;
b) attuano attivita' di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie piu' pulite;
c) pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza;
d) attuano attivita' congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti.
2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.