Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. (15G00178)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
Avvertenza
Si omette la pubblicazione degli allegati all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, in quanto gia' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 161 del 29 maggio 2014.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 486 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo II allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 9.680 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E L'UCRAINA, DALL'ALTRA
PREAMBOLO
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "gli Stati membri",
L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione" o "l'UE",
e
LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito "l'EURATOM", da una parte, e
L'UCRAINA
dall'altra,
di seguito denominati congiuntamente "le Parti",
TENENDO CONTO dello stretto rapporto storico e dei legami sempre piu' stretti tra le Parti e del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa;
IMPEGNATI a realizzare un rapporto stretto e durevole fondato su valori comuni, ossia rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, del buon governo, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, non discriminazione delle persone appartenenti a minoranze e rispetto della diversita', della dignita' umana e adesione ai principi dell'economia di mercato, da cui risulterebbe facilitata la partecipazione dell'Ucraina alle politiche europee;
RICONOSCENDO che l'Ucraina, in quanto paese europeo, condivide con gli Stati membri dell'Unione europea (UE) storia e valori comuni ed e' impegnata a promuovere tali valori;
PRENDENDO ATTO dell'importanza che l'Ucraina attribuisce alla sua identita' europea;
TENENDO CONTO del forte sostegno pubblico espresso in Ucraina per la scelta europea del paese;
CONFERMANDO che l'Unione europea riconosce le aspirazioni europee dell'Ucraina e accoglie con favore la sua scelta europea, compreso il suo impegno a costruire una democrazia radicata e sostenibile e un'economia di mercato;
RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'Unione europea, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali e dello Stato di diritto, sono anche elementi essenziali del presente accordo;
RICONOSCENDO che l'associazione politica e l'integrazione economica dell'Ucraina all'Unione europea dipenderanno dai progressi nell'attuazione del presente accordo e dai risultati conseguiti dall'Ucraina nel garantire il rispetto dei valori comuni, nonche' dai progressi verso la convergenza con l'UE in ambito politico, economico e giuridico;
IMPEGNATI a dare attuazione a tutti i principi e a tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare a quelli dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna del 1991 e 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950;
DESIDEROSI di rafforzare la pace e la sicurezza internazionale e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), dell'OSCE e del Consiglio d'Europa;
IMPEGNATI a promuovere l'indipendenza, la sovranita', l'integrita' territoriale e l'inviolabilita' delle frontiere;
DESIDEROSI di raggiungere una sempre maggiore convergenza delle posizioni sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);
IMPEGNATI a riaffermare i loro obblighi internazionali, a lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo e controllo degli armamenti;
DESIDEROSI di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire cosi' alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica;
CONVINTI della necessita' che l'Ucraina attui le riforme politiche, socioeconomiche, giuridiche e istituzionali necessarie per dare efficace attuazione al presente accordo e impegnati a sostenere in modo deciso tali riforme dell'Ucraina;
DESIDEROSI di realizzare l'integrazione economica, tra l'altro mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) che sia parte integrante del presente accordo, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e mediante un ampio ravvicinamento normativo;
RICONOSCENDO che una tale zona di libero scambio globale e approfondito, collegata al piu' ampio processo di ravvicinamento legislativo, contribuira' a favorire l'integrazione economica nel mercato interno dell'Unione europea prevista dal presente accordo;
IMPEGNATI a creare un nuovo clima che favorisca le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto promuova lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimoli la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'economia;
IMPEGNATI a promuovere la cooperazione in materia di energia, sulla base dell'impegno delle Parti ad attuare il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia;
IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza energetica, a facilitare lo sviluppo di infrastrutture adeguate e a migliorare l'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE, a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e a conseguire un elevato livello di sicurezza nucleare;
IMPEGNATI a intensificare il dialogo sulla base dei principi fondamentali di solidarieta', fiducia reciproca, responsabilita' congiunta e partenariato, a incrementare la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere secondo un approccio complessivo che tenga conto della migrazione legale e a cooperare per contrastare l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani e per attuare in modo efficiente l'accordo di riammissione;
RICONOSCENDO l'importanza di istituire, a tempo debito, un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini ucraini purche' sussistano le condizioni di una mobilita' ben gestita e sicura;
IMPEGNATI a contrastare la criminalita' organizzata e il riciclaggio, a ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e a rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo;
IMPEGNATI a promuovere la cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e a dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde;
DESIDEROSI di promuovere i contatti tra le persone;
IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale;
IMPEGNATI ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione in linea con quanto previsto dal presente accordo;
TENENDO CONTO che il presente accordo non pregiudichera' e lascia aperti i futuri sviluppi delle relazioni tra UE e Ucraina;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda notifichino congiuntamente all'Ucraina che il Regno Unito o Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'Unione europea conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21 o conformemente all'articolo 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati, l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente l'Ucraina di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati,
CONVENGONO:
ARTICOLO 1
Obiettivi
1. E' istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
2. L'associazione persegue le seguenti finalita':
a) promuovere il graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e rafforzare l'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'UE e la sua partecipazione ai programmi e alle agenzie;
b) costituire un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse;
c) promuovere, conservare e rafforzare la pace e la stabilita' a livello regionale e internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e agli obiettivi della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990;
d) creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo e sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione;
e) potenziare la cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali;
f) creare le condizioni per una cooperazione sempre piu' stretta in altri settori di reciproco interesse.
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E L'UCRAINA, DALL'ALTRA
PREAMBOLO
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "gli Stati membri",
L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione" o "l'UE",
e
LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito "l'EURATOM", da una parte, e
L'UCRAINA
dall'altra,
di seguito denominati congiuntamente "le Parti",
TENENDO CONTO dello stretto rapporto storico e dei legami sempre piu' stretti tra le Parti e del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa;
IMPEGNATI a realizzare un rapporto stretto e durevole fondato su valori comuni, ossia rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, del buon governo, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, non discriminazione delle persone appartenenti a minoranze e rispetto della diversita', della dignita' umana e adesione ai principi dell'economia di mercato, da cui risulterebbe facilitata la partecipazione dell'Ucraina alle politiche europee;
RICONOSCENDO che l'Ucraina, in quanto paese europeo, condivide con gli Stati membri dell'Unione europea (UE) storia e valori comuni ed e' impegnata a promuovere tali valori;
PRENDENDO ATTO dell'importanza che l'Ucraina attribuisce alla sua identita' europea;
TENENDO CONTO del forte sostegno pubblico espresso in Ucraina per la scelta europea del paese;
CONFERMANDO che l'Unione europea riconosce le aspirazioni europee dell'Ucraina e accoglie con favore la sua scelta europea, compreso il suo impegno a costruire una democrazia radicata e sostenibile e un'economia di mercato;
RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'Unione europea, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali e dello Stato di diritto, sono anche elementi essenziali del presente accordo;
RICONOSCENDO che l'associazione politica e l'integrazione economica dell'Ucraina all'Unione europea dipenderanno dai progressi nell'attuazione del presente accordo e dai risultati conseguiti dall'Ucraina nel garantire il rispetto dei valori comuni, nonche' dai progressi verso la convergenza con l'UE in ambito politico, economico e giuridico;
IMPEGNATI a dare attuazione a tutti i principi e a tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare a quelli dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna del 1991 e 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950;
DESIDEROSI di rafforzare la pace e la sicurezza internazionale e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), dell'OSCE e del Consiglio d'Europa;
IMPEGNATI a promuovere l'indipendenza, la sovranita', l'integrita' territoriale e l'inviolabilita' delle frontiere;
DESIDEROSI di raggiungere una sempre maggiore convergenza delle posizioni sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);
IMPEGNATI a riaffermare i loro obblighi internazionali, a lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo e controllo degli armamenti;
DESIDEROSI di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire cosi' alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica;
CONVINTI della necessita' che l'Ucraina attui le riforme politiche, socioeconomiche, giuridiche e istituzionali necessarie per dare efficace attuazione al presente accordo e impegnati a sostenere in modo deciso tali riforme dell'Ucraina;
DESIDEROSI di realizzare l'integrazione economica, tra l'altro mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) che sia parte integrante del presente accordo, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e mediante un ampio ravvicinamento normativo;
RICONOSCENDO che una tale zona di libero scambio globale e approfondito, collegata al piu' ampio processo di ravvicinamento legislativo, contribuira' a favorire l'integrazione economica nel mercato interno dell'Unione europea prevista dal presente accordo;
IMPEGNATI a creare un nuovo clima che favorisca le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto promuova lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimoli la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'economia;
IMPEGNATI a promuovere la cooperazione in materia di energia, sulla base dell'impegno delle Parti ad attuare il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia;
IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza energetica, a facilitare lo sviluppo di infrastrutture adeguate e a migliorare l'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE, a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e a conseguire un elevato livello di sicurezza nucleare;
IMPEGNATI a intensificare il dialogo sulla base dei principi fondamentali di solidarieta', fiducia reciproca, responsabilita' congiunta e partenariato, a incrementare la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere secondo un approccio complessivo che tenga conto della migrazione legale e a cooperare per contrastare l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani e per attuare in modo efficiente l'accordo di riammissione;
RICONOSCENDO l'importanza di istituire, a tempo debito, un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini ucraini purche' sussistano le condizioni di una mobilita' ben gestita e sicura;
IMPEGNATI a contrastare la criminalita' organizzata e il riciclaggio, a ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e a rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo;
IMPEGNATI a promuovere la cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e a dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde;
DESIDEROSI di promuovere i contatti tra le persone;
IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale;
IMPEGNATI ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione in linea con quanto previsto dal presente accordo;
TENENDO CONTO che il presente accordo non pregiudichera' e lascia aperti i futuri sviluppi delle relazioni tra UE e Ucraina;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda notifichino congiuntamente all'Ucraina che il Regno Unito o Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'Unione europea conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21 o conformemente all'articolo 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati, l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente l'Ucraina di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati,
CONVENGONO:
ARTICOLO 1
Obiettivi
1. E' istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
2. L'associazione persegue le seguenti finalita':
a) promuovere il graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e rafforzare l'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'UE e la sua partecipazione ai programmi e alle agenzie;
b) costituire un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse;
c) promuovere, conservare e rafforzare la pace e la stabilita' a livello regionale e internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e agli obiettivi della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990;
d) creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo e sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione;
e) potenziare la cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali;
f) creare le condizioni per una cooperazione sempre piu' stretta in altri settori di reciproco interesse.
Art. 2
ARTICOLO 2
Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, definiti in particolare nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990 e in altri strumenti in materia di diritti umani, comprese la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed esterne delle Parti e costituiscono elementi essenziali del presente accordo. Anche la promozione del rispetto dei principi di sovranita' e integrita' territoriale, inviolabilita' delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, definiti in particolare nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990 e in altri strumenti in materia di diritti umani, comprese la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed esterne delle Parti e costituiscono elementi essenziali del presente accordo. Anche la promozione del rispetto dei principi di sovranita' e integrita' territoriale, inviolabilita' delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
Art. 3
ARTICOLO 3
Le Parti riconoscono che il loro rapporto si fonda sui principi dell'economia di mercato. Lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalita' organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le Parti.
Le Parti riconoscono che il loro rapporto si fonda sui principi dell'economia di mercato. Lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalita' organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le Parti.
Art. 4
ARTICOLO 4
Finalita' del dialogo politico
1. Le Parti sviluppano e rafforzano il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse per promuovere una graduale convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza nella prospettiva di un sempre maggiore coinvolgimento dell'Ucraina nello spazio europeo di sicurezza.
2. Il dialogo politico ha la finalita' di:
a) approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;
b) promuovere la stabilita' e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
c) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;
d) promuovere una cooperazione concreta e fattiva tra le Parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilita' nel continente europeo;
e) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, della non discriminazione delle persone appartenenti a minoranze e della diversita', e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;
f) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa;
g) promuovere i principi di indipendenza, sovranita', integrita' territoriale e inviolabilita' delle frontiere.
Finalita' del dialogo politico
1. Le Parti sviluppano e rafforzano il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse per promuovere una graduale convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza nella prospettiva di un sempre maggiore coinvolgimento dell'Ucraina nello spazio europeo di sicurezza.
2. Il dialogo politico ha la finalita' di:
a) approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;
b) promuovere la stabilita' e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
c) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;
d) promuovere una cooperazione concreta e fattiva tra le Parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilita' nel continente europeo;
e) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo, dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, della non discriminazione delle persone appartenenti a minoranze e della diversita', e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;
f) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa;
g) promuovere i principi di indipendenza, sovranita', integrita' territoriale e inviolabilita' delle frontiere.
Art. 5
ARTICOLO 5
Sedi del dialogo politico
1. Le Parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a livello di vertice.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolge, di comune accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 460 del presente accordo e nel quadro delle riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello di ministri degli Affari esteri.
3. Il dialogo politico si svolge anche nelle seguenti forme:
a) riunioni periodiche tra i rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e i rappresentanti dell'Ucraina, dall'altra, a livello di direttori politici, di comitato politico e di sicurezza e di esperti, anche su regioni e temi specifici;
b) si avvale tempestivamente e appieno di tutti i canali diplomatici e militari esistenti tra le Parti, tra cui gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali;
c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari ed esperti delle istituzioni militari delle Parti;
d) qualsiasi altro mezzo, comprese riunioni a livello di esperti, in grado di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del dialogo.
4. Le Parti istituiscono di comune accordo altri meccanismi e procedure di dialogo politico, comprese le consultazioni straordinarie.
5. A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione di cui all'articolo 467 del presente accordo.
Sedi del dialogo politico
1. Le Parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a livello di vertice.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolge, di comune accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 460 del presente accordo e nel quadro delle riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello di ministri degli Affari esteri.
3. Il dialogo politico si svolge anche nelle seguenti forme:
a) riunioni periodiche tra i rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e i rappresentanti dell'Ucraina, dall'altra, a livello di direttori politici, di comitato politico e di sicurezza e di esperti, anche su regioni e temi specifici;
b) si avvale tempestivamente e appieno di tutti i canali diplomatici e militari esistenti tra le Parti, tra cui gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali;
c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari ed esperti delle istituzioni militari delle Parti;
d) qualsiasi altro mezzo, comprese riunioni a livello di esperti, in grado di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del dialogo.
4. Le Parti istituiscono di comune accordo altri meccanismi e procedure di dialogo politico, comprese le consultazioni straordinarie.
5. A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione di cui all'articolo 467 del presente accordo.
Art. 6
ARTICOLO 6
Dialogo e cooperazione in materia di riforme interne
Le Parti cooperano al fine di garantire che le loro politiche interne abbiano a fondamento i principi ad esse comuni, segnatamente la stabilita' e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, di cui in particolare all'articolo 14 del presente accordo.
Dialogo e cooperazione in materia di riforme interne
Le Parti cooperano al fine di garantire che le loro politiche interne abbiano a fondamento i principi ad esse comuni, segnatamente la stabilita' e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, di cui in particolare all'articolo 14 del presente accordo.
Art. 7
ARTICOLO 7
Politica estera e di sicurezza
1. Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la graduale convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilita' regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e rafforzamento di un dialogo reciprocamente vantaggioso nel settore spaziale. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira a rafforzare la convergenza e l'efficacia delle politiche e a promuovere una programmazione politica congiunta.
Le Parti si avvalgono a tal fine delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.
2. L'Ucraina, l'UE e gli Stati membri riaffermano la loro adesione ai principi del rispetto dell'indipendenza, della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'inviolabilita' delle frontiere sanciti dalla Carta dell'ONU e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali.
3. Le Parti affrontano con tempestivita' e in modo coerente le sfide che minacciano tali principi, agendo a tutti gli opportuni livelli del dialogo politico previsti dal presente accordo, compreso a livello ministeriale.
Politica estera e di sicurezza
1. Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la graduale convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilita' regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e rafforzamento di un dialogo reciprocamente vantaggioso nel settore spaziale. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira a rafforzare la convergenza e l'efficacia delle politiche e a promuovere una programmazione politica congiunta.
Le Parti si avvalgono a tal fine delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.
2. L'Ucraina, l'UE e gli Stati membri riaffermano la loro adesione ai principi del rispetto dell'indipendenza, della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'inviolabilita' delle frontiere sanciti dalla Carta dell'ONU e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali.
3. Le Parti affrontano con tempestivita' e in modo coerente le sfide che minacciano tali principi, agendo a tutti gli opportuni livelli del dialogo politico previsti dal presente accordo, compreso a livello ministeriale.
Art. 8
ARTICOLO 8
Corte penale internazionale
Le Parti cooperano alla promozione della pace e della giustizia internazionale mediante la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 1998 e degli strumenti collegati.
Corte penale internazionale
Le Parti cooperano alla promozione della pace e della giustizia internazionale mediante la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 1998 e degli strumenti collegati.
Art. 9
ARTICOLO 9
Stabilita' regionale
1. Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a promuovere la stabilita', la sicurezza e lo sviluppo democratico nell'ambito del vicinato comune e, in particolare, la composizione pacifica dei conflitti regionali.
2. I loro sforzi si ispirano ai principi condivisi in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale stabiliti dalla Carta dell'ONU, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dagli altri atti multilaterali applicabili.
Stabilita' regionale
1. Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a promuovere la stabilita', la sicurezza e lo sviluppo democratico nell'ambito del vicinato comune e, in particolare, la composizione pacifica dei conflitti regionali.
2. I loro sforzi si ispirano ai principi condivisi in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale stabiliti dalla Carta dell'ONU, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dagli altri atti multilaterali applicabili.
Art. 10
ARTICOLO 10
Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e cooperazione tecnologica militare
1. Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, in particolare con l'obiettivo di una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle operazioni di gestione di crisi civili e militari dirette dall'UE e alle relative esercitazioni e attivita' di formazione, comprese quelle condotte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
2. La cooperazione si basa su forme e accordi di consultazione e cooperazione tra l'UE e l'Ucraina in materia di gestione delle crisi.
3. Le Parti esaminano le possibilita' di cooperazione tecnologica militare. L'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa (AED) stabiliscono stretti contatti per discutere il miglioramento delle capacita' militari, anche in relazione ad aspetti tecnologici.
Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e cooperazione tecnologica militare
1. Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, in particolare con l'obiettivo di una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle operazioni di gestione di crisi civili e militari dirette dall'UE e alle relative esercitazioni e attivita' di formazione, comprese quelle condotte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
2. La cooperazione si basa su forme e accordi di consultazione e cooperazione tra l'UE e l'Ucraina in materia di gestione delle crisi.
3. Le Parti esaminano le possibilita' di cooperazione tecnologica militare. L'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa (AED) stabiliscono stretti contatti per discutere il miglioramento delle capacita' militari, anche in relazione ad aspetti tecnologici.
Art. 11
ARTICOLO 11
Non proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le Parti ritengono che la proliferazione, a livello di attori statali e non statali, delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituisca una delle piu' gravi minacce alla stabilita' e alla sicurezza internazionale. Convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori, rispettando pienamente e attuando a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione, nonche' gli altri obblighi internazionali pertinenti.
Le Parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori mediante:
a) l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena applicazione;
b) il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione, in modo da controllare efficacemente sia le esportazioni sia il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, anche attraverso il controllo dell'impiego finale dei beni e delle tecnologie a duplice uso e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
3. Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto stabilito.
Non proliferazione delle armi di distruzione di massa
1. Le Parti ritengono che la proliferazione, a livello di attori statali e non statali, delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituisca una delle piu' gravi minacce alla stabilita' e alla sicurezza internazionale. Convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori, rispettando pienamente e attuando a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione, nonche' gli altri obblighi internazionali pertinenti.
Le Parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori mediante:
a) l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena applicazione;
b) il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione, in modo da controllare efficacemente sia le esportazioni sia il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, anche attraverso il controllo dell'impiego finale dei beni e delle tecnologie a duplice uso e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
3. Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto stabilito.
Art. 12
ARTICOLO 12
Disarmo, controlli degli armamenti, controllo delle esportazioni di armi e lotta al traffico illecito di armi
Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione in materia di disarmo, anche per quanto riguarda la riduzione delle loro scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso e la gestione dell'impatto sulla popolazione e sull'ambiente degli ordigni inesplosi e abbandonati di cui al capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo. La cooperazione in materia di disarmo concerne anche i controlli degli armamenti, il controllo delle esportazioni di armi e la lotta al traffico illecito di armi, comprese quelle di piccolo calibro e leggere. Le Parti promuovono l'adesione universale e l'ottemperanza agli strumenti internazionali pertinenti e aspirano ad assicurarne l'efficacia, anche attraverso l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Disarmo, controlli degli armamenti, controllo delle esportazioni di armi e lotta al traffico illecito di armi
Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione in materia di disarmo, anche per quanto riguarda la riduzione delle loro scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso e la gestione dell'impatto sulla popolazione e sull'ambiente degli ordigni inesplosi e abbandonati di cui al capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo. La cooperazione in materia di disarmo concerne anche i controlli degli armamenti, il controllo delle esportazioni di armi e la lotta al traffico illecito di armi, comprese quelle di piccolo calibro e leggere. Le Parti promuovono l'adesione universale e l'ottemperanza agli strumenti internazionali pertinenti e aspirano ad assicurarne l'efficacia, anche attraverso l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Art. 13
ARTICOLO 13
Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.
Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.
Art. 14
ARTICOLO 14
Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali
Nella cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza le Parti attribuiscono un'importanza particolare al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli dell'amministrazione e, in particolare, nel campo dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia.
La cooperazione mirera' in particolare al rafforzamento della magistratura, al miglioramento della sua efficienza, alla salvaguardia della sua indipendenza e imparzialita' e alla lotta alla corruzione. Tutta la cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza si ispirera' al rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali.
Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali
Nella cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza le Parti attribuiscono un'importanza particolare al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli dell'amministrazione e, in particolare, nel campo dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia.
La cooperazione mirera' in particolare al rafforzamento della magistratura, al miglioramento della sua efficienza, alla salvaguardia della sua indipendenza e imparzialita' e alla lotta alla corruzione. Tutta la cooperazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza si ispirera' al rispetto dei diritti umani e delle liberta' fondamentali.
Art. 15
ARTICOLO 15
Protezione dei dati personali
Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali conformemente alle piu' rigorose norme europee e internazionali, tra cui i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperti.
Protezione dei dati personali
Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali conformemente alle piu' rigorose norme europee e internazionali, tra cui i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali puo' riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperti.
Art. 16
ARTICOLO 16
Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere
1. Le Parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e sviluppano ulteriormente il dialogo complessivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi la migrazione illegale, la migrazione legale, il traffico e la tratta di esseri umani, e l'integrazione di tali problematiche nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti. Il dialogo si fonda sui principi fondamentali di solidarieta', fiducia reciproca, responsabilita' congiunta e partenariato.
2. Nel rispetto della legislazione nazionale e dell'Unione in vigore in questa materia, la cooperazione verte, in particolare, sui seguenti aspetti:
a) il contrasto delle cause di fondo della migrazione e la ricerca attiva di possibilita' di cooperazione in questo campo con i paesi terzi e nelle sedi internazionali;
b) l'elaborazione congiunta di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente misure di lotta contro le reti di passatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici;
c) l'istituzione di un dialogo complessivo sui temi dell'asilo, in particolare sulle questioni inerenti all'attuazione pratica della convenzione ONU del 1951 e del protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, e la garanzia del rispetto del principio di "non-refoulement";
d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, e l'equita' di trattamento e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti;
e) l'ulteriore sviluppo di misure operative nel campo della gestione delle frontiere:
i) la cooperazione in materia di gestione delle frontiere puo' riguardare, tra l'altro, la formazione, lo scambio delle migliori pratiche anche sui temi delle tecnologie, lo scambio di informazioni conformemente alle norme applicabili e, se del caso, lo scambio di ufficiali di collegamento;
ii) gli sforzi delle Parti in questo settore sono finalizzati a dare efficace attuazione al principio di una gestione integrata delle frontiere;
f) il rafforzamento della sicurezza dei documenti;
g) l'elaborazione di una politica di rimpatrio efficace, anche per quanto riguarda la sua dimensione regionale; e
h) lo scambio di opinioni sull'occupazione informale dei migranti.
Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere
1. Le Parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e sviluppano ulteriormente il dialogo complessivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi la migrazione illegale, la migrazione legale, il traffico e la tratta di esseri umani, e l'integrazione di tali problematiche nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti. Il dialogo si fonda sui principi fondamentali di solidarieta', fiducia reciproca, responsabilita' congiunta e partenariato.
2. Nel rispetto della legislazione nazionale e dell'Unione in vigore in questa materia, la cooperazione verte, in particolare, sui seguenti aspetti:
a) il contrasto delle cause di fondo della migrazione e la ricerca attiva di possibilita' di cooperazione in questo campo con i paesi terzi e nelle sedi internazionali;
b) l'elaborazione congiunta di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente misure di lotta contro le reti di passatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici;
c) l'istituzione di un dialogo complessivo sui temi dell'asilo, in particolare sulle questioni inerenti all'attuazione pratica della convenzione ONU del 1951 e del protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, e la garanzia del rispetto del principio di "non-refoulement";
d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, e l'equita' di trattamento e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti;
e) l'ulteriore sviluppo di misure operative nel campo della gestione delle frontiere:
i) la cooperazione in materia di gestione delle frontiere puo' riguardare, tra l'altro, la formazione, lo scambio delle migliori pratiche anche sui temi delle tecnologie, lo scambio di informazioni conformemente alle norme applicabili e, se del caso, lo scambio di ufficiali di collegamento;
ii) gli sforzi delle Parti in questo settore sono finalizzati a dare efficace attuazione al principio di una gestione integrata delle frontiere;
f) il rafforzamento della sicurezza dei documenti;
g) l'elaborazione di una politica di rimpatrio efficace, anche per quanto riguarda la sua dimensione regionale; e
h) lo scambio di opinioni sull'occupazione informale dei migranti.
Art. 17
ARTICOLO 17
Trattamento dei lavoratori
1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili negli Stati membri e nell'UE, il trattamento accordato ai lavoratori cittadini dell'Ucraina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione.
2. L'Ucraina, conformemente alle leggi, condizioni e procedure in essa applicabili, accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio.
Trattamento dei lavoratori
1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili negli Stati membri e nell'UE, il trattamento accordato ai lavoratori cittadini dell'Ucraina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione.
2. L'Ucraina, conformemente alle leggi, condizioni e procedure in essa applicabili, accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio.
Art. 18
ARTICOLO 18
Mobilita' dei lavoratori
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nel rispetto della legislazione e delle norme in materia di mobilita' dei lavoratori vigenti negli Stati membri e nell'UE:
a) sono mantenute e, se possibile, ampliate le attuali agevolazioni per l'accesso all'occupazione accordate ai lavoratori ucraini dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali;
b) gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi.
2. Il Consiglio di associazione valuta la concessione di altri trattamenti piu' favorevoli in altri settori, comprese facilitazioni per l'accesso alla formazione professionale, nel rispetto delle leggi, condizioni e procedure vigenti negli Stati membri dell'UE e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nell'UE.
Mobilita' dei lavoratori
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nel rispetto della legislazione e delle norme in materia di mobilita' dei lavoratori vigenti negli Stati membri e nell'UE:
a) sono mantenute e, se possibile, ampliate le attuali agevolazioni per l'accesso all'occupazione accordate ai lavoratori ucraini dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali;
b) gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi.
2. Il Consiglio di associazione valuta la concessione di altri trattamenti piu' favorevoli in altri settori, comprese facilitazioni per l'accesso alla formazione professionale, nel rispetto delle leggi, condizioni e procedure vigenti negli Stati membri dell'UE e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nell'UE.
Art. 19
ARTICOLO 19
Circolazione delle persone
1. Le Parti danno piena attuazione ai seguenti accordi:
a) l'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e l'Ucraina del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto per la riammissione di cui al suo articolo 15);
b) l'accordo tra la Comunita' europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto di gestione dell'accordo di cui al suo articolo 12).
2. Le Parti si adoperano inoltre per accrescere la mobilita' dei cittadini e far ulteriormente progredire il dialogo sui visti.
3. Le Parti procedono per gradi verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di esenzione dal visto, purche' sussistano le condizioni di una mobilita' ben gestita e sicura illustrate nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti presentato al vertice UE-Ucraina del 22 novembre 2010.
Circolazione delle persone
1. Le Parti danno piena attuazione ai seguenti accordi:
a) l'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e l'Ucraina del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto per la riammissione di cui al suo articolo 15);
b) l'accordo tra la Comunita' europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto di gestione dell'accordo di cui al suo articolo 12).
2. Le Parti si adoperano inoltre per accrescere la mobilita' dei cittadini e far ulteriormente progredire il dialogo sui visti.
3. Le Parti procedono per gradi verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di esenzione dal visto, purche' sussistano le condizioni di una mobilita' ben gestita e sicura illustrate nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti presentato al vertice UE-Ucraina del 22 novembre 2010.
Art. 20
ARTICOLO 20
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
Le Parti collaborano per prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale e internazionale di settore, anche a livello operativo. Le Parti applicano le norme internazionali pertinenti, in particolare quelle del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e quelle equivalenti alle norme adottate dall'Unione.
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
Le Parti collaborano per prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale e internazionale di settore, anche a livello operativo. Le Parti applicano le norme internazionali pertinenti, in particolare quelle del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e quelle equivalenti alle norme adottate dall'Unione.
Art. 21
ARTICOLO 21
Cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori e alle sostanze psicotrope
1. Le Parti cooperano su questioni concernenti le droghe illecite in base a principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, tenendo conto della dichiarazione politica e della dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno del 1998.
2. La cooperazione e' volta a contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Essa e' volta altresi' a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
3. Le Parti utilizzano i metodi di cooperazione necessari al raggiungimento di questi obiettivi, garantendo un approccio equilibrato e integrato nei confronti di questi problemi.
Cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori e alle sostanze psicotrope
1. Le Parti cooperano su questioni concernenti le droghe illecite in base a principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali pertinenti, tenendo conto della dichiarazione politica e della dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno del 1998.
2. La cooperazione e' volta a contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Essa e' volta altresi' a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
3. Le Parti utilizzano i metodi di cooperazione necessari al raggiungimento di questi obiettivi, garantendo un approccio equilibrato e integrato nei confronti di questi problemi.
Art. 22
ARTICOLO 22
Lotta alla criminalita' e alla corruzione
1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o di altro tipo.
2. La cooperazione riguarda, tra l'altro:
a) il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi da fuoco e di droghe illecite;
b) il traffico di merci;
c) i reati economici, compresi quelli fiscali;
d) la corruzione, sia nel settore privato sia in quello pubblico;
e) la falsificazione di documenti;
f) la criminalita' informatica.
3. Le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale di settore, compresa la cooperazione cui partecipa Europol. Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione per quanto concerne tra l'altro:
a) lo scambio delle migliori pratiche, anche in materia di tecniche investigative e di ricerca dei reati;
b) lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme applicabili;
c) lo sviluppo di capacita', compresi la formazione e - se del caso - gli scambi di personale;
d) le questioni inerenti alla protezione dei testimoni e delle vittime.
4. Le Parti sono impegnate ad attuare efficacemente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale del 2000 e i suoi tre protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e gli altri strumenti internazionali pertinenti.
Lotta alla criminalita' e alla corruzione
1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o di altro tipo.
2. La cooperazione riguarda, tra l'altro:
a) il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi da fuoco e di droghe illecite;
b) il traffico di merci;
c) i reati economici, compresi quelli fiscali;
d) la corruzione, sia nel settore privato sia in quello pubblico;
e) la falsificazione di documenti;
f) la criminalita' informatica.
3. Le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale di settore, compresa la cooperazione cui partecipa Europol. Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione per quanto concerne tra l'altro:
a) lo scambio delle migliori pratiche, anche in materia di tecniche investigative e di ricerca dei reati;
b) lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme applicabili;
c) lo sviluppo di capacita', compresi la formazione e - se del caso - gli scambi di personale;
d) le questioni inerenti alla protezione dei testimoni e delle vittime.
4. Le Parti sono impegnate ad attuare efficacemente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale del 2000 e i suoi tre protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e gli altri strumenti internazionali pertinenti.
Art. 23
ARTICOLO 23
Cooperazione nella lotta al terrorismo
1. Le Parti decidono di cooperare alla prevenzione e repressione degli atti di terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, del diritto internazionale in materia di diritti umani, del diritto umanitario e dei rifugiati, e delle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse convengono, in particolare, di cooperare sulla base della piena attuazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 2001, della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo del 2006 e degli altri strumenti pertinenti dell'ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili.
2. La cooperazione si concentra in particolare sullo scambio di:
a) informazioni relative ai gruppi terroristici e alle reti che li sostengono;
b) esperienza e informazioni concernenti le tendenze del terrorismo e i mezzi e metodi di lotta al terrorismo anche sotto il profilo tecnico e della formazione;
c) esperienze riguardanti la prevenzione del terrorismo.
Tutti gli scambi di informazioni avvengono nel rispetto del diritto internazionale e nazionale.
Cooperazione nella lotta al terrorismo
1. Le Parti decidono di cooperare alla prevenzione e repressione degli atti di terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, del diritto internazionale in materia di diritti umani, del diritto umanitario e dei rifugiati, e delle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse convengono, in particolare, di cooperare sulla base della piena attuazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 2001, della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo del 2006 e degli altri strumenti pertinenti dell'ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili.
2. La cooperazione si concentra in particolare sullo scambio di:
a) informazioni relative ai gruppi terroristici e alle reti che li sostengono;
b) esperienza e informazioni concernenti le tendenze del terrorismo e i mezzi e metodi di lotta al terrorismo anche sotto il profilo tecnico e della formazione;
c) esperienze riguardanti la prevenzione del terrorismo.
Tutti gli scambi di informazioni avvengono nel rispetto del diritto internazionale e nazionale.
Art. 24
ARTICOLO 24
Cooperazione giudiziaria
1. Le Parti decidono di sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali e fondandosi sui principi della certezza del diritto e del diritto a un processo equo.
2. Le Parti convengono di agevolare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile tra UE e Ucraina sulla base degli strumenti giuridici multilaterali applicabili, in particolare delle convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
3. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giudiziaria reciproca e sull'estradizione mediante, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 di cui all'articolo 8 del presente accordo, la loro attuazione e una piu' stretta cooperazione con Eurojust.
Cooperazione giudiziaria
1. Le Parti decidono di sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali e fondandosi sui principi della certezza del diritto e del diritto a un processo equo.
2. Le Parti convengono di agevolare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile tra UE e Ucraina sulla base degli strumenti giuridici multilaterali applicabili, in particolare delle convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
3. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giudiziaria reciproca e sull'estradizione mediante, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 di cui all'articolo 8 del presente accordo, la loro attuazione e una piu' stretta cooperazione con Eurojust.
Art. 25
ARTICOLO 25
Obiettivo
Le Parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo1 , una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994").
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1 Salvo quanto altrimenti disposto negli allegati I e II del
presente accordo.
Obiettivo
Le Parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo1 , una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994").
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1 Salvo quanto altrimenti disposto negli allegati I e II del
presente accordo.
Art. 26
ARTICOLO 26
Campo di applicazione e settori interessati
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci1 originarie dei territori delle Parti.
2. Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo (relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa).
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1 Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i prodotti
come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo.
Campo di applicazione e settori interessati
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci1 originarie dei territori delle Parti.
2. Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo (relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa).
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1 Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i prodotti
come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo.
Art. 27
ARTICOLO 27
Definizione di dazi doganali
Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicato o connesso all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 32 del presente accordo;
b) dei dazi applicati a norma del titolo IV, capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo;
c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 33 del presente accordo.
Definizione di dazi doganali
Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicato o connesso all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 32 del presente accordo;
b) dei dazi applicati a norma del titolo IV, capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo;
c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 33 del presente accordo.
Art. 28
ARTICOLO 28
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti, in conformita' al sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (di seguito "SA") e successive modificazioni.
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti, in conformita' al sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (di seguito "SA") e successive modificazioni.
Art. 29
ARTICOLO 29
Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni
1. Ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I-A del presente accordo (di seguito "tabelle").
Fatto salvo il primo comma, l'Ucraina, per gli oggetti da rigattiere di cui alla voce 6309 00 00 della tariffa doganale ucraina, sopprime i dazi doganali sulle importazioni alle condizioni enunciate nell'allegato I-B del presente accordo.
2. Per ciascuna merce l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo e' quella specificata nell'allegato I del presente accordo.
3. Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione piu' favorita (di seguito "NPF"), tale aliquota e' applicata come aliquota di base se e fintantoche' essa e' inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la tabella della Parte.
4. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465 del presente accordo (di seguito anche "comitato per il commercio"), relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata per quella merce secondo le rispettive tabelle.
Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni
1. Ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I-A del presente accordo (di seguito "tabelle").
Fatto salvo il primo comma, l'Ucraina, per gli oggetti da rigattiere di cui alla voce 6309 00 00 della tariffa doganale ucraina, sopprime i dazi doganali sulle importazioni alle condizioni enunciate nell'allegato I-B del presente accordo.
2. Per ciascuna merce l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo e' quella specificata nell'allegato I del presente accordo.
3. Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione piu' favorita (di seguito "NPF"), tale aliquota e' applicata come aliquota di base se e fintantoche' essa e' inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la tabella della Parte.
4. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465 del presente accordo (di seguito anche "comitato per il commercio"), relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata per quella merce secondo le rispettive tabelle.
Art. 30
ARTICOLO 30
Clausola di standstill
Nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria del territorio dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di:
a) aumentare un dazio doganale al livello stabilito nella propria tabella successivamente a una riduzione unilaterale, oppure
b) mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (di seguito "DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").
Clausola di standstill
Nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria del territorio dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di:
a) aumentare un dazio doganale al livello stabilito nella propria tabella successivamente a una riduzione unilaterale, oppure
b) mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (di seguito "DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").
Art. 31
ARTICOLO 31
Dazi doganali sulle esportazioni
1. Le Parti non istituiscono ne' mantengono in vigore dazi doganali, tasse o altre misure di effetto equivalente sulle esportazioni o in relazione alle esportazioni di merci nel territorio dell'altra Parte.
2. I dazi doganali o le misure di effetto equivalente in vigore applicati dall'Ucraina e il cui elenco figura nell'allegato I-C del presente accordo sono soppressi progressivamente nel corso di un periodo transitorio conformemente alla tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo. In caso di aggiornamento del codice doganale ucraino, gli impegni assunti a norma della tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo rimangono in vigore in base alla corrispondenza della descrizione delle merci. L'Ucraina puo' introdurre misure di salvaguardia in relazione ai dazi all'esportazione indicati nell'allegato I-D del presente accordo.
Tali misure di salvaguardia scadono al termine del periodo precisato per la merce in questione nell'allegato I-D del presente accordo.
Dazi doganali sulle esportazioni
1. Le Parti non istituiscono ne' mantengono in vigore dazi doganali, tasse o altre misure di effetto equivalente sulle esportazioni o in relazione alle esportazioni di merci nel territorio dell'altra Parte.
2. I dazi doganali o le misure di effetto equivalente in vigore applicati dall'Ucraina e il cui elenco figura nell'allegato I-C del presente accordo sono soppressi progressivamente nel corso di un periodo transitorio conformemente alla tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo. In caso di aggiornamento del codice doganale ucraino, gli impegni assunti a norma della tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo rimangono in vigore in base alla corrispondenza della descrizione delle merci. L'Ucraina puo' introdurre misure di salvaguardia in relazione ai dazi all'esportazione indicati nell'allegato I-D del presente accordo.
Tali misure di salvaguardia scadono al termine del periodo precisato per la merce in questione nell'allegato I-D del presente accordo.
Art. 32
ARTICOLO 32
Sovvenzioni all'esportazione e misure di effetto equivalente
1. All'entrata in vigore del presente accordo nessuna delle Parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "sovvenzioni all'esportazione" ha il medesimo significato ad esso attribuito nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), comprese le eventuali modifiche di tale accordo sull'agricoltura.
Sovvenzioni all'esportazione e misure di effetto equivalente
1. All'entrata in vigore del presente accordo nessuna delle Parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "sovvenzioni all'esportazione" ha il medesimo significato ad esso attribuito nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), comprese le eventuali modifiche di tale accordo sull'agricoltura.
Art. 33
ARTICOLO 33
Diritti e altri oneri
Ciascuna delle Parti dispone, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 27 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna ne' una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.
Diritti e altri oneri
Ciascuna delle Parti dispone, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 27 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna ne' una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.
Art. 34
ARTICOLO 34
Trattamento nazionale
Ciascuna delle Parti accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Trattamento nazionale
Ciascuna delle Parti accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Art. 35
ARTICOLO 35
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Nessuna delle Parti adotta o mantiene divieti o restrizioni o misure di effetto equivalente sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o sulla vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, salvo quanto altrimenti disposto dal presente accordo o in conformita' all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Nessuna delle Parti adotta o mantiene divieti o restrizioni o misure di effetto equivalente sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o sulla vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, salvo quanto altrimenti disposto dal presente accordo o in conformita' all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Art. 36
ARTICOLO 36
Eccezioni generali
Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Eccezioni generali
Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Art. 37
ARTICOLO 37
Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa
1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarita' e le frodi doganali connesse all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci e al loro vincolo a qualsivoglia altro regime o procedura doganali, tra cui le misure di divieto, restrizione e controllo.
2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi documentati, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi dell'altra Parte rispetto a quanto previsto dal presente capo, essa puo' temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale per i prodotti interessati conformemente al presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa nelle indagini su irregolarita' o frodi doganali si intende, fra l'altro:
a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;
c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa per la verifica dell'autenticita' di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarita' o frodi puo' essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacita' di esportazione dell'altra Parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarita' o a frodi.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) la Parte che ha constatato, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi dell'altra Parte notifica senza indugio al comitato per il commercio la sua constatazione unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto comitato, in base a tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione che sia accettabile per entrambe le Parti. Nel corso di tali consultazioni, i prodotti interessati usufruiscono del trattamento preferenziale;
b) qualora le Parti abbiano avviato, nell'ambito del comitato per il commercio, le consultazioni di cui alla lettera a) senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla prima riunione del comitato stesso, la Parte interessata puo' temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati.
La sospensione temporanea e' notificata senza indugio al comitato per il commercio;
c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. Ciascuna sospensione temporanea non supera sei mesi. Tuttavia, una sospensione temporanea puo' essere rinnovata.
Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato per il commercio subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito del comitato per il commercio, in particolare ai fini della loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
5. Parallelamente alla notifica al comitato per il commercio a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica nelle proprie fonti ufficiali di informazione un avviso agli importatori precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.
Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa
1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarita' e le frodi doganali connesse all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci e al loro vincolo a qualsivoglia altro regime o procedura doganali, tra cui le misure di divieto, restrizione e controllo.
2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi documentati, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi dell'altra Parte rispetto a quanto previsto dal presente capo, essa puo' temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale per i prodotti interessati conformemente al presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa nelle indagini su irregolarita' o frodi doganali si intende, fra l'altro:
a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;
c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa per la verifica dell'autenticita' di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarita' o frodi puo' essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacita' di esportazione dell'altra Parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarita' o a frodi.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) la Parte che ha constatato, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi dell'altra Parte notifica senza indugio al comitato per il commercio la sua constatazione unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto comitato, in base a tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione che sia accettabile per entrambe le Parti. Nel corso di tali consultazioni, i prodotti interessati usufruiscono del trattamento preferenziale;
b) qualora le Parti abbiano avviato, nell'ambito del comitato per il commercio, le consultazioni di cui alla lettera a) senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla prima riunione del comitato stesso, la Parte interessata puo' temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati.
La sospensione temporanea e' notificata senza indugio al comitato per il commercio;
c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. Ciascuna sospensione temporanea non supera sei mesi. Tuttavia, una sospensione temporanea puo' essere rinnovata.
Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato per il commercio subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito del comitato per il commercio, in particolare ai fini della loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
5. Parallelamente alla notifica al comitato per il commercio a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica nelle proprie fonti ufficiali di informazione un avviso agli importatori precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.
Art. 38
ARTICOLO 38
Gestione degli errori amministrativi
Nel caso in cui, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorita' competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze puo' chiedere che il comitato per il commercio vagli la possibilita' di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.
Gestione degli errori amministrativi
Nel caso in cui, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorita' competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze puo' chiedere che il comitato per il commercio vagli la possibilita' di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.
Art. 39
ARTICOLO 39
Accordi con altri paesi
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Nell'ambito del comitato per il commercio le Parti procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e, ove richiesto, su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'Unione europea, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi della Parte UE e dell'Ucraina sanciti dal presente accordo.
Accordi con altri paesi
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Nell'ambito del comitato per il commercio le Parti procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e, ove richiesto, su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'Unione europea, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi della Parte UE e dell'Ucraina sanciti dal presente accordo.
Art. 40
ARTICOLO 40
Disposizioni generali
1. Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sulle misure di salvaguardia"). La Parte UE mantiene i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), tranne per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli oggetto di trattamento preferenziale a norma del presente accordo.
2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
Disposizioni generali
1. Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sulle misure di salvaguardia"). La Parte UE mantiene i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), tranne per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli oggetto di trattamento preferenziale a norma del presente accordo.
2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
Art. 41
ARTICOLO 41
Trasparenza
1. La Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne da' notifica ufficiale all'altra Parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.
2. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni sia stato uno dei cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluto.
2. In deroga all'articolo 40 del presente accordo e fatto salvo l'accordo sulle misure di salvaguardia, su richiesta dell'altra Parte, la Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende adottare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra Parte la possibilita' di consultazioni.
Trasparenza
1. La Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne da' notifica ufficiale all'altra Parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.
2. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni sia stato uno dei cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluto.
2. In deroga all'articolo 40 del presente accordo e fatto salvo l'accordo sulle misure di salvaguardia, su richiesta dell'altra Parte, la Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende adottare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra Parte la possibilita' di consultazioni.
Art. 42
ARTICOLO 42
Applicazione delle misure
1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perche' incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne da' notifica all'altra Parte e offre la possibilita' di consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente la Parte importatrice puo' adottare le misure idonee a risolvere il problema.
Applicazione delle misure
1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perche' incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne da' notifica all'altra Parte e offre la possibilita' di consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente la Parte importatrice puo' adottare le misure idonee a risolvere il problema.
Art. 43
ARTICOLO 43
Paese in via di sviluppo
L'Ucraina, nella misura in cui puo' essere considerata un paese in via di sviluppo1 ai fini dell'articolo 9 dell'accordo sulle misure di salvaguardia, non e' assoggettata alle misure di salvaguardia applicate dalla Parte UE, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 9 di detto accordo.
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1 Ai fini del presente articolo, la determinazione dello status di
paese in via di sviluppo tiene conto degli elenchi pubblicati da organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE"), il Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI"), ecc.
Paese in via di sviluppo
L'Ucraina, nella misura in cui puo' essere considerata un paese in via di sviluppo1 ai fini dell'articolo 9 dell'accordo sulle misure di salvaguardia, non e' assoggettata alle misure di salvaguardia applicate dalla Parte UE, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 9 di detto accordo.
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1 Ai fini del presente articolo, la determinazione dello status di
paese in via di sviluppo tiene conto degli elenchi pubblicati da organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE"), il Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI"), ecc.
Art. 44
ARTICOLO 44
Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone
1. Conformemente alle disposizioni della presente sezione l'Ucraina puo' applicare una misura di salvaguardia, sotto forma di dazio doganale all'importazione maggiorato, sugli autoveicoli per il trasporto di persone originari1 della Parte UE e classificati alla voce tariffaria 8703 (di seguito "il prodotto"), quali definiti all'articolo 45 del presente accordo, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, il prodotto e' importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile;
b) il volume aggregato (espresso in unita')2 delle importazioni del prodotto in un qualsiasi anno supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato II del presente accordo; e
c) nell'ultimo periodo di dodici mesi che termini non prima del penultimo mese precedente l'invito dell'Ucraina alla Parte UE a partecipare a consultazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, il volume aggregato (espresso in unita') delle importazioni del prodotto in Ucraina3 ha superato il livello di soglia di cui alla tabella dell'Ucraina, contenuta nell'allegato II, relativa a tutte le nuove immatricolazioni4 di autoveicoli per il trasporto di persone registrate in Ucraina nello stesso periodo.
2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 del presente articolo non e' superiore alla piu' bassa tra l'aliquota NPF prevalente, l'aliquota NPF in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo o l'aliquota indicata nella tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo. Il dazio puo' essere applicato solo per il resto dell'anno interessato, quale definito nell'allegato II del presente accordo.
3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, i dazi che l'Ucraina applica a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissati secondo la tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo.
4. Le forniture del prodotto in questione che erano in viaggio sulla base di un contratto stipulato prima dell'imposizione del dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono esenti da tale dazio addizionale. Tali forniture saranno tuttavia conteggiate nel volume delle importazioni del prodotto nell'anno successivo ai fini del soddisfacimento, in quell'anno, delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. L'Ucraina applica le misure di salvaguardia in modo trasparente.
A questo scopo, non appena possibile l'Ucraina notifica per iscritto alla Parte UE l'intenzione di applicare questo tipo di misura e fornisce ogni informazione utile, compresi il volume (espresso in unita') delle importazioni del prodotto, il volume totale (espresso in unita') delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e le nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina relativamente al periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'Ucraina invita la Parte UE a partecipare a consultazioni per discutere queste informazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'adozione della misura. Nessuna misura e' adottata nei trenta giorni successivi all'invito a partecipare a consultazioni.
6. L'Ucraina puo' applicare una misura di salvaguardia solo a seguito di un'inchiesta delle sue autorita' competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. L'indagine deve dimostrare che a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo il prodotto e' importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile.
7. L'Ucraina notifica immediatamente per iscritto alla Parte UE l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
8. Durante l'inchiesta l'Ucraina si conforma alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
9. I fattori che attengono alla determinazione del pregiudizio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono valutati per almeno tre periodi consecutivi di dodici mesi, ossia per un periodo minimo totale di tre anni.
10. L'inchiesta valuta anche tutti i fattori noti, diversi dall'incremento delle importazioni preferenziali a norma del presente accordo, che contemporaneamente potrebbero provocare un pregiudizio all'industria nazionale. L'incremento delle importazioni di un prodotto originario della Parte UE non e' considerato conseguente alla soppressione o riduzione di un dazio doganale se le importazioni dello stesso prodotto di altra provenienza sono aumentate in misura comparabile.
11. L'Ucraina comunica per iscritto alla Parte UE e a tutte le altre parti interessate le risultanze e le conclusioni motivate dell'inchiesta con largo anticipo rispetto alle consultazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo in modo che durante le consultazioni si possa procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura proposta.
12. L'Ucraina dispone che le statistiche relative agli autoveicoli per il trasporto di persone, utilizzate come elementi di prova ai fini delle misure in questione, siano affidabili, adeguate e tempestivamente accessibili al pubblico. Essa comunica senza indugio le statistiche mensili relative al volume (espresso in unita') delle importazioni del prodotto, al volume totale (espresso in unita') delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e alle nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina.
13. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e ai paragrafi da 6 a 11 del presente articolo non si applicano durante il periodo transitorio.
14. L'Ucraina non applica misure di salvaguardia a norma della presente sezione durante l'anno 1. L'Ucraina non applica ne' mantiene misure di salvaguardia a norma della presente sezione ne' prosegue alcuna inchiesta in tal senso successivamente all'anno 15.
15. L'attuazione e il funzionamento del presente articolo possono essere discussi ed esaminati dal comitato per il commercio.
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1 Conformemente alla definizione di "origine" di cui al protocollo
I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
2 Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle
importazioni (espresse in unita') di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina mettera' a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
3 Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle
importazioni (espresse in unita') di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina mettera' a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4 Statistiche ufficiali delle "nuove immatricolazioni" in Ucraina
di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone fornite dall'Ispettorato automobilistico statale dell'Ucraina.
Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone
1. Conformemente alle disposizioni della presente sezione l'Ucraina puo' applicare una misura di salvaguardia, sotto forma di dazio doganale all'importazione maggiorato, sugli autoveicoli per il trasporto di persone originari1 della Parte UE e classificati alla voce tariffaria 8703 (di seguito "il prodotto"), quali definiti all'articolo 45 del presente accordo, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, il prodotto e' importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile;
b) il volume aggregato (espresso in unita')2 delle importazioni del prodotto in un qualsiasi anno supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato II del presente accordo; e
c) nell'ultimo periodo di dodici mesi che termini non prima del penultimo mese precedente l'invito dell'Ucraina alla Parte UE a partecipare a consultazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, il volume aggregato (espresso in unita') delle importazioni del prodotto in Ucraina3 ha superato il livello di soglia di cui alla tabella dell'Ucraina, contenuta nell'allegato II, relativa a tutte le nuove immatricolazioni4 di autoveicoli per il trasporto di persone registrate in Ucraina nello stesso periodo.
2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 del presente articolo non e' superiore alla piu' bassa tra l'aliquota NPF prevalente, l'aliquota NPF in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo o l'aliquota indicata nella tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo. Il dazio puo' essere applicato solo per il resto dell'anno interessato, quale definito nell'allegato II del presente accordo.
3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, i dazi che l'Ucraina applica a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissati secondo la tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo.
4. Le forniture del prodotto in questione che erano in viaggio sulla base di un contratto stipulato prima dell'imposizione del dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono esenti da tale dazio addizionale. Tali forniture saranno tuttavia conteggiate nel volume delle importazioni del prodotto nell'anno successivo ai fini del soddisfacimento, in quell'anno, delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. L'Ucraina applica le misure di salvaguardia in modo trasparente.
A questo scopo, non appena possibile l'Ucraina notifica per iscritto alla Parte UE l'intenzione di applicare questo tipo di misura e fornisce ogni informazione utile, compresi il volume (espresso in unita') delle importazioni del prodotto, il volume totale (espresso in unita') delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e le nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina relativamente al periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'Ucraina invita la Parte UE a partecipare a consultazioni per discutere queste informazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'adozione della misura. Nessuna misura e' adottata nei trenta giorni successivi all'invito a partecipare a consultazioni.
6. L'Ucraina puo' applicare una misura di salvaguardia solo a seguito di un'inchiesta delle sue autorita' competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. L'indagine deve dimostrare che a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo il prodotto e' importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile.
7. L'Ucraina notifica immediatamente per iscritto alla Parte UE l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
8. Durante l'inchiesta l'Ucraina si conforma alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
9. I fattori che attengono alla determinazione del pregiudizio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono valutati per almeno tre periodi consecutivi di dodici mesi, ossia per un periodo minimo totale di tre anni.
10. L'inchiesta valuta anche tutti i fattori noti, diversi dall'incremento delle importazioni preferenziali a norma del presente accordo, che contemporaneamente potrebbero provocare un pregiudizio all'industria nazionale. L'incremento delle importazioni di un prodotto originario della Parte UE non e' considerato conseguente alla soppressione o riduzione di un dazio doganale se le importazioni dello stesso prodotto di altra provenienza sono aumentate in misura comparabile.
11. L'Ucraina comunica per iscritto alla Parte UE e a tutte le altre parti interessate le risultanze e le conclusioni motivate dell'inchiesta con largo anticipo rispetto alle consultazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo in modo che durante le consultazioni si possa procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura proposta.
12. L'Ucraina dispone che le statistiche relative agli autoveicoli per il trasporto di persone, utilizzate come elementi di prova ai fini delle misure in questione, siano affidabili, adeguate e tempestivamente accessibili al pubblico. Essa comunica senza indugio le statistiche mensili relative al volume (espresso in unita') delle importazioni del prodotto, al volume totale (espresso in unita') delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e alle nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina.
13. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e ai paragrafi da 6 a 11 del presente articolo non si applicano durante il periodo transitorio.
14. L'Ucraina non applica misure di salvaguardia a norma della presente sezione durante l'anno 1. L'Ucraina non applica ne' mantiene misure di salvaguardia a norma della presente sezione ne' prosegue alcuna inchiesta in tal senso successivamente all'anno 15.
15. L'attuazione e il funzionamento del presente articolo possono essere discussi ed esaminati dal comitato per il commercio.
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1 Conformemente alla definizione di "origine" di cui al protocollo
I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
2 Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle
importazioni (espresse in unita') di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina mettera' a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
3 Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle
importazioni (espresse in unita') di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina mettera' a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
4 Statistiche ufficiali delle "nuove immatricolazioni" in Ucraina
di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone fornite dall'Ispettorato automobilistico statale dell'Ucraina.
Art. 45
ARTICOLO 45
Definizioni
Ai fini della presente sezione e dell'allegato II del presente accordo:
1. per "prodotto" si intendono unicamente gli autoveicoli per il trasporto di persone classificati alla voce tariffaria 8703 e originari della Parte UE secondo le regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa;
2. "grave pregiudizio" va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis;
3. per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;
4. per "periodo transitorio" si intende un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo. Il periodo transitorio e' prorogato di ulteriori tre anni qualora prima della fine dell'anno 10 l'Ucraina abbia presentato una richiesta motivata al comitato di associazione di cui all'articolo 465 del presente accordo e tale comitato l'abbia discussa;
5. per "anno 1" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;
6. per "anno 2" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
7. per "anno 3" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
8. per "anno 4" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
9. per "anno 5" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
10. per "anno 6" si intende si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
11. per "anno 7" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
12. per "anno 8" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
13. per "anno 9" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
14. per "anno 10" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
15. per "anno 11" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
16. per "anno 12" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
17. per "anno 13" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
18. per "anno 14" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
19. per "anno 15" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.
Definizioni
Ai fini della presente sezione e dell'allegato II del presente accordo:
1. per "prodotto" si intendono unicamente gli autoveicoli per il trasporto di persone classificati alla voce tariffaria 8703 e originari della Parte UE secondo le regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa;
2. "grave pregiudizio" va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis;
3. per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;
4. per "periodo transitorio" si intende un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo. Il periodo transitorio e' prorogato di ulteriori tre anni qualora prima della fine dell'anno 10 l'Ucraina abbia presentato una richiesta motivata al comitato di associazione di cui all'articolo 465 del presente accordo e tale comitato l'abbia discussa;
5. per "anno 1" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;
6. per "anno 2" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
7. per "anno 3" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
8. per "anno 4" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
9. per "anno 5" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
10. per "anno 6" si intende si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
11. per "anno 7" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
12. per "anno 8" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
13. per "anno 9" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
14. per "anno 10" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
15. per "anno 11" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
16. per "anno 12" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
17. per "anno 13" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
18. per "anno 14" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
19. per "anno 15" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 46
ARTICOLO 46
Disposizioni generali
1. Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SMC").
2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
Disposizioni generali
1. Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SMC").
2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
Art. 47
ARTICOLO 47
Trasparenza
1. Le Parti convengono che le misure antidumping e compensative devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.
2. Una Parte, dopo che le sue autorita' competenti hanno ricevuto una domanda antidumping debitamente documentata riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte e al piu' tardi quindici giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda.
3. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SMC, immediatamente dopo l'eventuale istituzione delle misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure. La comunicazione e' fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni. Dopo la comunicazione delle informazioni finali, le parti interessate hanno a disposizione almeno dieci giorni per formulare le loro osservazioni.
4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato e conformemente alla legislazione interna di una Parte in materia di procedure d'inchiesta, alle parti interessate e' data la possibilita' di essere sentite per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.
Trasparenza
1. Le Parti convengono che le misure antidumping e compensative devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.
2. Una Parte, dopo che le sue autorita' competenti hanno ricevuto una domanda antidumping debitamente documentata riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte e al piu' tardi quindici giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda.
3. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SMC, immediatamente dopo l'eventuale istituzione delle misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure. La comunicazione e' fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni. Dopo la comunicazione delle informazioni finali, le parti interessate hanno a disposizione almeno dieci giorni per formulare le loro osservazioni.
4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato e conformemente alla legislazione interna di una Parte in materia di procedure d'inchiesta, alle parti interessate e' data la possibilita' di essere sentite per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.
Art. 48
ARTICOLO 48
Considerazione dell'interesse pubblico
Una Parte puo' non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si puo' chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non e' nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria nazionale e degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorita' incaricate dell'inchiesta.
Considerazione dell'interesse pubblico
Una Parte puo' non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si puo' chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non e' nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria nazionale e degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorita' incaricate dell'inchiesta.
Art. 49
ARTICOLO 49
Regola del dazio inferiore
Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed e' inferiore ad esso se un dazio inferiore e' sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria nazionale.
Regola del dazio inferiore
Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed e' inferiore ad esso se un dazio inferiore e' sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria nazionale.
Art. 50
ARTICOLO 50
Applicazione delle misure e riesami
1. Le Parti possono applicare le misure antidumping o compensative solo se e' stata preliminarmente accertata l'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni che arrecano pregiudizio all'industria nazionale.
2. Prima di istituire un dazio antidumping o compensativo definitivo, le Parti esaminano la possibilita' di applicare soluzioni costruttive, tenendo in debita considerazione le circostanze particolari di ogni caso. Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione interna di ciascuna Parte, le Parti dovrebbero privilegiare gli impegni sui prezzi nella misura in cui siano pervenute risposte adeguate dagli esportatori e l'accettazione di queste offerte non sia ritenuta impraticabile.
3. Nel ricevere da un esportatore una domanda di riesame debitamente motivata relativa a misure antidumping o compensative in vigore, la Parte che ha istituito la misura esamina la domanda con obiettivita' e celerita' e informa l'esportatore delle risultanze del riesame non appena possibile.
Applicazione delle misure e riesami
1. Le Parti possono applicare le misure antidumping o compensative solo se e' stata preliminarmente accertata l'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni che arrecano pregiudizio all'industria nazionale.
2. Prima di istituire un dazio antidumping o compensativo definitivo, le Parti esaminano la possibilita' di applicare soluzioni costruttive, tenendo in debita considerazione le circostanze particolari di ogni caso. Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione interna di ciascuna Parte, le Parti dovrebbero privilegiare gli impegni sui prezzi nella misura in cui siano pervenute risposte adeguate dagli esportatori e l'accettazione di queste offerte non sia ritenuta impraticabile.
3. Nel ricevere da un esportatore una domanda di riesame debitamente motivata relativa a misure antidumping o compensative in vigore, la Parte che ha istituito la misura esamina la domanda con obiettivita' e celerita' e informa l'esportatore delle risultanze del riesame non appena possibile.
Art. 51
ARTICOLO 51
Dialogo sulle misure di difesa commerciale
1. Le Parti hanno convenuto di istituire un dialogo a livello di esperti sulle misure di difesa commerciale quale sede per la cooperazione sui temi delle misure di difesa commerciale.
2. Il dialogo sulle misure di difesa commerciale ha le seguenti finalita':
a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca delle leggi, delle politiche e delle pratiche delle Parti in materia di misure di difesa commerciale;
b) esaminare l'attuazione del presente capo;
c) migliorare la cooperazione tra le autorita' delle Parti con competenze in materia di misure di difesa commerciale;
d) discutere gli sviluppi internazionali in materia di misure di difesa commerciale;
e) cooperare in relazione a ogni altro aspetto concernente le misure di difesa commerciale.
3. Le riunioni nel quadro del dialogo sulle misure di difesa commerciale si tengono su base ad hoc, su richiesta di una delle Parti. L'ordine del giorno di ciascuna riunione e' concordato preventivamente.
Dialogo sulle misure di difesa commerciale
1. Le Parti hanno convenuto di istituire un dialogo a livello di esperti sulle misure di difesa commerciale quale sede per la cooperazione sui temi delle misure di difesa commerciale.
2. Il dialogo sulle misure di difesa commerciale ha le seguenti finalita':
a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca delle leggi, delle politiche e delle pratiche delle Parti in materia di misure di difesa commerciale;
b) esaminare l'attuazione del presente capo;
c) migliorare la cooperazione tra le autorita' delle Parti con competenze in materia di misure di difesa commerciale;
d) discutere gli sviluppi internazionali in materia di misure di difesa commerciale;
e) cooperare in relazione a ogni altro aspetto concernente le misure di difesa commerciale.
3. Le riunioni nel quadro del dialogo sulle misure di difesa commerciale si tengono su base ad hoc, su richiesta di una delle Parti. L'ordine del giorno di ciascuna riunione e' concordato preventivamente.
Art. 52
ARTICOLO 52
Risoluzione delle controversie
Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) del titolo IV del presente accordo non si applica alle sezioni 1, 4, 5, 6 e 7 del presente capo.
Risoluzione delle controversie
Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) del titolo IV del presente accordo non si applica alle sezioni 1, 4, 5, 6 e 7 del presente capo.
Art. 53
ARTICOLO 53
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo TBT"), che possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le Parti.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SPS"), ne' alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo.
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo TBT"), che possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le Parti.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SPS"), ne' alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo.
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
Art. 54
ARTICOLO 54
Conferma dell'accordo TBT
Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che e' integrato nel presente accordo e ne fa parte.
Conferma dell'accordo TBT
Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che e' integrato nel presente accordo e ne fa parte.
Art. 55
ARTICOLO 55
Cooperazione tecnica
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle regolamentazioni tecniche, delle norme, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.
2. Nel quadro della loro cooperazione, le Parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:
a) nel rafforzare sia la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati; la cooperazione scientifica e tecnica per una migliore qualita' delle regolamentazioni tecniche, delle norme, delle prove, della vigilanza del mercato, della certificazione e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;
b) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, vigilanza del mercato, certificazione e accreditamento;
c) nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita' in Ucraina per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformita', e il sistema di vigilanza del mercato;
d) nel promuovere la partecipazione dell'Ucraina ai lavori delle competenti organizzazioni europee;
e) nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli al commercio che dovessero presentarsi;
f) nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito "UNECE").
Cooperazione tecnica
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle regolamentazioni tecniche, delle norme, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.
2. Nel quadro della loro cooperazione, le Parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:
a) nel rafforzare sia la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati; la cooperazione scientifica e tecnica per una migliore qualita' delle regolamentazioni tecniche, delle norme, delle prove, della vigilanza del mercato, della certificazione e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;
b) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, vigilanza del mercato, certificazione e accreditamento;
c) nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita' in Ucraina per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformita', e il sistema di vigilanza del mercato;
d) nel promuovere la partecipazione dell'Ucraina ai lavori delle competenti organizzazioni europee;
e) nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli al commercio che dovessero presentarsi;
f) nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito "UNECE").
Art. 56
ARTICOLO 56
Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformita'
1. L'Ucraina adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente alle regolamentazioni tecniche dell'UE, alle procedure dell'UE in materia di normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformita' e al suo sistema di vigilanza del mercato e si impegna a seguire i principi e le pratiche stabiliti nelle decisioni e nei regolamenti pertinenti dell'UE1
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Ucraina, secondo il calendario di cui all'allegato III del presente accordo:
i) integra il pertinente acquis dell'UE nella propria legislazione;
ii) realizza le riforme amministrative e istituzionali necessarie all'attuazione del presente accordo e dell'accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali (di seguito "ACAA") di cui all'articolo 57 del presente accordo; e
iii) predispone il sistema amministrativo efficace e trasparente necessario all'attuazione del presente capo.
3. Le Parti concordano e rispettano il calendario di cui all'allegato III del presente accordo.
4. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Parte UE relazioni annuali sulle misure adottate in applicazione del presente articolo. Qualora le azioni elencate nel calendario che figura nell'allegato III del presente accordo non siano state attuate entro i tempi stabiliti, l'Ucraina fornisce un nuovo calendario relativo al completamento dell'azione in questione.
5. L'Ucraina si astiene dal modificare la legislazione orizzontale e settoriale elencata nell'allegato III del presente accordo, se non per allinearla progressivamente al corrispondente acquis dell'UE e mantenere tale allineamento.
6. L'Ucraina notifica alla Parte UE tali modifiche della sua legislazione nazionale.
7. L'Ucraina dispone che i suoi competenti organismi nazionali partecipino appieno, in base al settore di attivita' e al possesso dello status di membro, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformita', accreditamento compreso.
8. L'Ucraina recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformita' alla legislazione elencata nell'allegato III del presente accordo. Contemporaneamente a tale recepimento, essa ritira le norme nazionali contrastanti, cessando tra l'altro di applicare le norme interstatali (GOST/TOCT) elaborate prima del 1992. L'Ucraina si conforma, inoltre, progressivamente alle altre condizioni per ottenere lo status di membro, in conformita' ai requisiti applicabili ai membri a pieno titolo degli organismi europei di normazione.
------------
1 In particolare, la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformita'
1. L'Ucraina adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente alle regolamentazioni tecniche dell'UE, alle procedure dell'UE in materia di normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformita' e al suo sistema di vigilanza del mercato e si impegna a seguire i principi e le pratiche stabiliti nelle decisioni e nei regolamenti pertinenti dell'UE1
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Ucraina, secondo il calendario di cui all'allegato III del presente accordo:
i) integra il pertinente acquis dell'UE nella propria legislazione;
ii) realizza le riforme amministrative e istituzionali necessarie all'attuazione del presente accordo e dell'accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali (di seguito "ACAA") di cui all'articolo 57 del presente accordo; e
iii) predispone il sistema amministrativo efficace e trasparente necessario all'attuazione del presente capo.
3. Le Parti concordano e rispettano il calendario di cui all'allegato III del presente accordo.
4. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Parte UE relazioni annuali sulle misure adottate in applicazione del presente articolo. Qualora le azioni elencate nel calendario che figura nell'allegato III del presente accordo non siano state attuate entro i tempi stabiliti, l'Ucraina fornisce un nuovo calendario relativo al completamento dell'azione in questione.
5. L'Ucraina si astiene dal modificare la legislazione orizzontale e settoriale elencata nell'allegato III del presente accordo, se non per allinearla progressivamente al corrispondente acquis dell'UE e mantenere tale allineamento.
6. L'Ucraina notifica alla Parte UE tali modifiche della sua legislazione nazionale.
7. L'Ucraina dispone che i suoi competenti organismi nazionali partecipino appieno, in base al settore di attivita' e al possesso dello status di membro, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformita', accreditamento compreso.
8. L'Ucraina recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformita' alla legislazione elencata nell'allegato III del presente accordo. Contemporaneamente a tale recepimento, essa ritira le norme nazionali contrastanti, cessando tra l'altro di applicare le norme interstatali (GOST/TOCT) elaborate prima del 1992. L'Ucraina si conforma, inoltre, progressivamente alle altre condizioni per ottenere lo status di membro, in conformita' ai requisiti applicabili ai membri a pieno titolo degli organismi europei di normazione.
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1 In particolare, la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
Art. 57
ARTICOLO 57
Accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali
1. Le Parti decidono che un ACAA avente per oggetto uno o piu' settori elencati nell'allegato III del presente accordo sia aggiunto quale protocollo del presente accordo, una volta convenuto che vi sia stato un pieno allineamento della legislazione settoriale e orizzontale, delle istituzioni e delle norme pertinenti dell'Ucraina a quelle dell'Unione.
2. L'ACAA prevedera' che gli scambi di merci tra le Parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi delle stesse merci tra gli Stati membri dell'Unione europea.
3. Previo controllo ad opera della Parte UE e previa intesa sull'allineamento della legislazione tecnica, delle norme e delle infrastrutture pertinenti dell'Ucraina, l'ACAA e' aggiunto, mediante accordo tra le Parti, come protocollo del presente accordo secondo la procedura di modifica del presente accordo. Esso copre i settori compresi nell'allegato III del presente accordo per i quali si considera realizzato l'allineamento. E' previsto che alla fine l'ACAA venga esteso, secondo la procedura sopradescritta, fino a comprendere tutti i settori elencati nell'allegato III del presente accordo.
4. Una volta che nell'ACCA saranno compresi i settori che figurano nell'elenco, le Parti, mediante accordo tra loro e secondo la procedura di modifica del presente accordo, si impegnano a estenderne il campo di applicazione ad altri settori industriali.
5. A un prodotto, finche' non sia contemplato nell'ACAA, si applica la pertinente legislazione vigente delle Parti, tenendo conto delle disposizioni dell'accordo TBT.
Accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali
1. Le Parti decidono che un ACAA avente per oggetto uno o piu' settori elencati nell'allegato III del presente accordo sia aggiunto quale protocollo del presente accordo, una volta convenuto che vi sia stato un pieno allineamento della legislazione settoriale e orizzontale, delle istituzioni e delle norme pertinenti dell'Ucraina a quelle dell'Unione.
2. L'ACAA prevedera' che gli scambi di merci tra le Parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi delle stesse merci tra gli Stati membri dell'Unione europea.
3. Previo controllo ad opera della Parte UE e previa intesa sull'allineamento della legislazione tecnica, delle norme e delle infrastrutture pertinenti dell'Ucraina, l'ACAA e' aggiunto, mediante accordo tra le Parti, come protocollo del presente accordo secondo la procedura di modifica del presente accordo. Esso copre i settori compresi nell'allegato III del presente accordo per i quali si considera realizzato l'allineamento. E' previsto che alla fine l'ACAA venga esteso, secondo la procedura sopradescritta, fino a comprendere tutti i settori elencati nell'allegato III del presente accordo.
4. Una volta che nell'ACCA saranno compresi i settori che figurano nell'elenco, le Parti, mediante accordo tra loro e secondo la procedura di modifica del presente accordo, si impegnano a estenderne il campo di applicazione ad altri settori industriali.
5. A un prodotto, finche' non sia contemplato nell'ACAA, si applica la pertinente legislazione vigente delle Parti, tenendo conto delle disposizioni dell'accordo TBT.
Art. 58
ARTICOLO 58
Marcatura ed etichettatura
1. Fatti salvi gli articoli 56 e 57 del presente accordo, le Parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, riaffermano i principi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono piu' restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo.
2. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di marcatura o di etichettatura, le Parti convengono:
a) di adoperarsi per ridurre al minimo le prescrizioni in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'UE in questo settore e in relazione alla marcatura e all'etichettatura ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica;
b) che una Parte puo' specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre l'autorizzazione, registrazione o certificazione delle etichette; e
c) di conservare il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.
Marcatura ed etichettatura
1. Fatti salvi gli articoli 56 e 57 del presente accordo, le Parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, riaffermano i principi di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono piu' restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo.
2. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di marcatura o di etichettatura, le Parti convengono:
a) di adoperarsi per ridurre al minimo le prescrizioni in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'UE in questo settore e in relazione alla marcatura e all'etichettatura ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica;
b) che una Parte puo' specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre l'autorizzazione, registrazione o certificazione delle etichette; e
c) di conservare il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.
Art. 59
ARTICOLO 59
Obiettivo
1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando nel contempo la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali mediante:
a) un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi;
b) il ravvicinamento del diritto ucraino a quello dell'UE;
c) il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;
d) l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie o fitosanitarie mantenute da una Parte;
e) l'ulteriore attuazione dei principi dell'accordo SPS;
f) l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e
g) una migliore comunicazione e cooperazione tra le Parti sulle misure sanitarie e fitosanitarie.
2. Il presente capo mira inoltre migliorare l'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.
Obiettivo
1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando nel contempo la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali mediante:
a) un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi;
b) il ravvicinamento del diritto ucraino a quello dell'UE;
c) il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;
d) l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie o fitosanitarie mantenute da una Parte;
e) l'ulteriore attuazione dei principi dell'accordo SPS;
f) l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e
g) una migliore comunicazione e cooperazione tra le Parti sulle misure sanitarie e fitosanitarie.
2. Il presente capo mira inoltre migliorare l'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.
Art. 60
ARTICOLO 60
Obblighi multilaterali
Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.
Obblighi multilaterali
Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.
Art. 61
ARTICOLO 61
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le Parti, comprese le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo.
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le Parti, comprese le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo.
Art. 62
ARTICOLO 62
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1. "misure sanitarie e fitosanitarie": le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS rientranti nel campo di applicazione del presente capo;
2. "animali": gli animali terrestri e acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanita' animale (di seguito "OIE");
3. "prodotti animali": i prodotti di origine animale compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
4. "sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano": i prodotti animali elencati nell'allegato IV-A, parte 2(II), del presente accordo;
5. "vegetali": le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi:
a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
d) i fiori recisi;
e) i rami con foglie;
f) gli alberi tagliati con foglie;
g) le colture di tessuti vegetali;
h) le foglie, il fogliame;
i) il polline vivo; e
j) le gemme, le talee, le marze;
6. "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice purche' non si tratti di vegetali, richiamati nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo;
7. "sementi": le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;
8. "organismi nocivi": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
9. "zone protette": nel caso della Parte UE, zone ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' o di eventuali disposizioni che ad esso succederanno (di seguito "direttiva 2000/29/CE");
10. "malattia animale": una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;
11. "malattia degli animali di acquacoltura": un'infezione, anche non clinica, causata da uno o piu' agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
12. "infezione negli animali": la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;
13. "norme per il benessere degli animali": le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti e, se del caso, conformi alle norme OIE e rientranti nel campo di applicazione del presente accordo;
14. "livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato": quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;
15. "regione": le zone o regioni definite, per quanto riguarda la salute degli animali, nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, per quanto riguarda l'acquacoltura, nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE, fermo restando che si tiene conto della specificita' del territorio della Parte UE riconosciuta come entita';
16. "zona indenne": una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo e' dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione e' mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;
17. "regionalizzazione": la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;
18. "spedizione": un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari dello stesso paese esportatore o di una stessa parte di tale paese. Una spedizione puo' essere composta di una o piu' partite;
19. "spedizione di vegetali o prodotti vegetali": un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da un paese a un altro e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario (una spedizione puo' essere composta da una o piu' merci o da una o piu' partite);
20. "partita": un numero di unita' di una singola merce, identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
21. "equivalenza per scopi commerciali" (di seguito "equivalenza"): la situazione in cui la Parte importatrice riconosce come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie della Parte esportatrice, anche se esse differiscono dalle proprie, qualora la Parte esportatrice dimostri oggettivamente alla Parte importatrice che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato della Parte importatrice;
22. "settore": la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte;
23. "sottosettore": una parte ben definita e controllata di un settore;
24. "merci": gli animali e i vegetali o loro categorie oppure i prodotti specifici e gli altri articoli, compresi quelli di cui ai punti da 2 a 7 del presente articolo, trasportati per scambi commerciali o altri scopi;
25. "autorizzazione d'importazione specifica": una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorita' competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o piu' spedizioni di una merce dalla Parte esportatrice nel campo di applicazione del presente accordo;
26. "giorni lavorativi": i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle Parti;
27. "ispezione": l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;
28. "ispezione fitosanitaria": l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformita' alla regolamentazione fitosanitaria;
29. "verifica": il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1. "misure sanitarie e fitosanitarie": le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS rientranti nel campo di applicazione del presente capo;
2. "animali": gli animali terrestri e acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanita' animale (di seguito "OIE");
3. "prodotti animali": i prodotti di origine animale compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
4. "sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano": i prodotti animali elencati nell'allegato IV-A, parte 2(II), del presente accordo;
5. "vegetali": le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi:
a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
d) i fiori recisi;
e) i rami con foglie;
f) gli alberi tagliati con foglie;
g) le colture di tessuti vegetali;
h) le foglie, il fogliame;
i) il polline vivo; e
j) le gemme, le talee, le marze;
6. "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice purche' non si tratti di vegetali, richiamati nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo;
7. "sementi": le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;
8. "organismi nocivi": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
9. "zone protette": nel caso della Parte UE, zone ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita' o di eventuali disposizioni che ad esso succederanno (di seguito "direttiva 2000/29/CE");
10. "malattia animale": una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;
11. "malattia degli animali di acquacoltura": un'infezione, anche non clinica, causata da uno o piu' agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
12. "infezione negli animali": la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;
13. "norme per il benessere degli animali": le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti e, se del caso, conformi alle norme OIE e rientranti nel campo di applicazione del presente accordo;
14. "livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato": quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;
15. "regione": le zone o regioni definite, per quanto riguarda la salute degli animali, nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, per quanto riguarda l'acquacoltura, nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE, fermo restando che si tiene conto della specificita' del territorio della Parte UE riconosciuta come entita';
16. "zona indenne": una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo e' dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione e' mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;
17. "regionalizzazione": la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;
18. "spedizione": un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari dello stesso paese esportatore o di una stessa parte di tale paese. Una spedizione puo' essere composta di una o piu' partite;
19. "spedizione di vegetali o prodotti vegetali": un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da un paese a un altro e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario (una spedizione puo' essere composta da una o piu' merci o da una o piu' partite);
20. "partita": un numero di unita' di una singola merce, identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
21. "equivalenza per scopi commerciali" (di seguito "equivalenza"): la situazione in cui la Parte importatrice riconosce come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie della Parte esportatrice, anche se esse differiscono dalle proprie, qualora la Parte esportatrice dimostri oggettivamente alla Parte importatrice che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato della Parte importatrice;
22. "settore": la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte;
23. "sottosettore": una parte ben definita e controllata di un settore;
24. "merci": gli animali e i vegetali o loro categorie oppure i prodotti specifici e gli altri articoli, compresi quelli di cui ai punti da 2 a 7 del presente articolo, trasportati per scambi commerciali o altri scopi;
25. "autorizzazione d'importazione specifica": una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorita' competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o piu' spedizioni di una merce dalla Parte esportatrice nel campo di applicazione del presente accordo;
26. "giorni lavorativi": i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle Parti;
27. "ispezione": l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;
28. "ispezione fitosanitaria": l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformita' alla regolamentazione fitosanitaria;
29. "verifica": il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.
Art. 63
ARTICOLO 63
Autorita' competenti
Le Parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorita' competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie (di seguito "sottocomitato SPS") di cui all'articolo 74 del presente accordo. Le Parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti concernenti le autorita' competenti, anche per quanto riguarda i punti di contatto.
Autorita' competenti
Le Parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorita' competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie (di seguito "sottocomitato SPS") di cui all'articolo 74 del presente accordo. Le Parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti concernenti le autorita' competenti, anche per quanto riguarda i punti di contatto.
Art. 64
ARTICOLO 64
Ravvicinamento normativo
1. L'Ucraina procede al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'UE, secondo quanto enunciato nell'allegato V del presente accordo.
2. Le Parti collaborano al ravvicinamento legislativo e allo sviluppo di capacita'.
3. Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato V del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sulle misure di ravvicinamento.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo l'Ucraina presenta al sottocomitato SPS una strategia complessiva per l'attuazione del presente capo. La strategia e' suddivisa per settori prioritari relativi alle misure - definite negli allegati IV-A, IV-B e IV-C del presente accordo - di facilitazione degli scambi di una determinata merce o di un determinato gruppo di merci. La strategia costituisce il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo e sara' aggiunta all'allegato V del presente accordo1 .
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1 Per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati (di
seguito "OGM"), la strategia complessiva comprende anche calendari di ravvicinamento della legislazione ucraina relativa agli OGM a quella dell'UE di cui all'allegato XXIX del capo 6 del titolo V (Cooperazione economica e settoriale).
Ravvicinamento normativo
1. L'Ucraina procede al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'UE, secondo quanto enunciato nell'allegato V del presente accordo.
2. Le Parti collaborano al ravvicinamento legislativo e allo sviluppo di capacita'.
3. Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato V del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sulle misure di ravvicinamento.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo l'Ucraina presenta al sottocomitato SPS una strategia complessiva per l'attuazione del presente capo. La strategia e' suddivisa per settori prioritari relativi alle misure - definite negli allegati IV-A, IV-B e IV-C del presente accordo - di facilitazione degli scambi di una determinata merce o di un determinato gruppo di merci. La strategia costituisce il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo e sara' aggiunta all'allegato V del presente accordo1 .
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1 Per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati (di
seguito "OGM"), la strategia complessiva comprende anche calendari di ravvicinamento della legislazione ucraina relativa agli OGM a quella dell'UE di cui all'allegato XXIX del capo 6 del titolo V (Cooperazione economica e settoriale).
Art. 65
ARTICOLO 65
Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario, fitosanitario e delle condizioni regionali
A. Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi
1. Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali e relativamente alle malattie animali di cui all'allegato VI-A del presente accordo, lo status zoosanitario della Parte esportatrice o delle sue regioni quale determinato dalla Parte esportatrice a norma dell'allegato VII, parte A, del presente accordo;
b) se una Parte ritiene che il suo territorio o una sua regione possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo, puo' chiedere il riconoscimento di questo status secondo i criteri di cui all'allegato VII, parte C, del presente accordo. La Parte importatrice puo' chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle Parti;
c) lo status dei territori o delle regioni oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle Parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE, e' riconosciuto dalle Parti come base per gli scambi commerciali bilaterali. Se del caso, la Parte importatrice puo' chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE;
d) fatti salvi gli articoli 67, 69 e 73 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo.
2. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le Parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, il loro status fitosanitario in relazione agli organismi nocivi di cui all'allegato VI-B del presente accordo;
b) fatti salvi gli articoli 67, 69 e 73 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alla lettera a) del presente paragrafo.
B. Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni e delle zone protette
3. Le Parti riconoscono le nozioni di regionalizzazione e di zone indenni, quali precisate nella convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1997 e nelle norme internazionali per le misure sanitarie (di seguito "ISPM") dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, e quella di zone protette ai sensi della direttiva 2000/29/CE e decidono di applicarle ai loro scambi bilaterali.
4. Le Parti decidono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato VI-A e gli organismi nocivi elencati nell'allegato VI-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto dall'allegato VII, parti A e B, del presente accordo.
5. a) Per quanto riguarda le malattie animali e a norma dell'articolo 67 del presente accordo, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 68 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata;
b) le consultazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) e' eseguita a norma dell'articolo 71 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
6. a) Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna delle Parti dispone che negli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status fitosanitario di una zona riconosciuta dall'altra Parte come zona protetta o come zona indenne. Una Parte che chiede all'altra Parte il riconoscimento di una sua zona indenne notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona sulla base delle ISP ritenute pertinenti dalle Parti. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo e a meno che una Parte sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata;
b) le consultazioni di cui alla lettera a) si svolgono a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) e' eseguita a norma dell'articolo 71 del presente accordo ed entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.
7. Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi su tali basi.
C. Compartimentalizzazione
Le Parti si impegnano ad approfondire il dibattito in vista dell'attuazione del principio di compartimentalizzazione di cui all'allegato XIV del presente accordo.
Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario, fitosanitario e delle condizioni regionali
A. Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi
1. Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:
a) la Parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali e relativamente alle malattie animali di cui all'allegato VI-A del presente accordo, lo status zoosanitario della Parte esportatrice o delle sue regioni quale determinato dalla Parte esportatrice a norma dell'allegato VII, parte A, del presente accordo;
b) se una Parte ritiene che il suo territorio o una sua regione possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo, puo' chiedere il riconoscimento di questo status secondo i criteri di cui all'allegato VII, parte C, del presente accordo. La Parte importatrice puo' chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle Parti;
c) lo status dei territori o delle regioni oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle Parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE, e' riconosciuto dalle Parti come base per gli scambi commerciali bilaterali. Se del caso, la Parte importatrice puo' chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE;
d) fatti salvi gli articoli 67, 69 e 73 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo.
2. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le Parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, il loro status fitosanitario in relazione agli organismi nocivi di cui all'allegato VI-B del presente accordo;
b) fatti salvi gli articoli 67, 69 e 73 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alla lettera a) del presente paragrafo.
B. Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni e delle zone protette
3. Le Parti riconoscono le nozioni di regionalizzazione e di zone indenni, quali precisate nella convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1997 e nelle norme internazionali per le misure sanitarie (di seguito "ISPM") dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, e quella di zone protette ai sensi della direttiva 2000/29/CE e decidono di applicarle ai loro scambi bilaterali.
4. Le Parti decidono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato VI-A e gli organismi nocivi elencati nell'allegato VI-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto dall'allegato VII, parti A e B, del presente accordo.
5. a) Per quanto riguarda le malattie animali e a norma dell'articolo 67 del presente accordo, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 68 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata;
b) le consultazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) e' eseguita a norma dell'articolo 71 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
6. a) Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna delle Parti dispone che negli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status fitosanitario di una zona riconosciuta dall'altra Parte come zona protetta o come zona indenne. Una Parte che chiede all'altra Parte il riconoscimento di una sua zona indenne notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona sulla base delle ISP ritenute pertinenti dalle Parti. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo e a meno che una Parte sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata;
b) le consultazioni di cui alla lettera a) si svolgono a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) e' eseguita a norma dell'articolo 71 del presente accordo ed entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.
7. Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi su tali basi.
C. Compartimentalizzazione
Le Parti si impegnano ad approfondire il dibattito in vista dell'attuazione del principio di compartimentalizzazione di cui all'allegato XIV del presente accordo.
Art. 66
ARTICOLO 66
Determinazione dell'equivalenza
1. L'equivalenza puo' essere riconosciuta rispetto a:
a) una singola misura;
b) un gruppo di misure;
c) un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.
2. Nel determinare l'equivalenza, le Parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ambito della quale la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale dimostrazione. La procedura puo' comprendere un'ispezione o una verifica.
3. Quando la Parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta da parte della Parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato IX del presente accordo. Se la Parte esportatrice presenta piu' domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.
4. L'avvenuto ravvicinamento legislativo conseguente alla verifica di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del presente accordo, e' considerato una richiesta da parte dell'Ucraina di avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza delle misure in questione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Salvo quanto altrimenti convenuto, la Parte importatrice termina la determinazione dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro trecentosessanta giorni dal ricevimento della richiesta della Parte esportatrice corredata di un fascicolo a dimostrazione dell'equivalenza; per le colture stagionali la valutazione puo' essere posticipata quando cio' sia giustificato dalla necessita' di una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.
6. La Parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti, se del caso.
7. Qualora una delle Parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la Parte importatrice puo' revocare o sospendere l'equivalenza purche' si proceda nel modo seguente:
a) a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali e' riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni suddette, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se l'equivalenza continuera' a essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;
b) a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si e' basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le Parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.
8. Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale Parte fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate dal presente articolo. In caso di non riconoscimento, di revoca o di sospensione dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.
9. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, la Parte importatrice non puo' revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle Parti.
10. Qualora la Parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza in base alla procedura di consultazione di cui all'allegato IX del presente accordo, il sottocomitato SPS, conformemente alla procedura enunciata all'articolo 74, paragrafo 2, del presente accordo riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi tra le Parti. Tale decisione prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli fisici alle frontiere, certificati semplificati e procedure di pre-listing degli stabilimenti.
Lo status dell'equivalenza figura nell'allegato IX del presente accordo.
11. Una volta che abbia avuto luogo il ravvicinamento legislativo, e' su di esso che si fonda la determinazione dell'equivalenza.
Determinazione dell'equivalenza
1. L'equivalenza puo' essere riconosciuta rispetto a:
a) una singola misura;
b) un gruppo di misure;
c) un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.
2. Nel determinare l'equivalenza, le Parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ambito della quale la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale dimostrazione. La procedura puo' comprendere un'ispezione o una verifica.
3. Quando la Parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta da parte della Parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato IX del presente accordo. Se la Parte esportatrice presenta piu' domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.
4. L'avvenuto ravvicinamento legislativo conseguente alla verifica di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del presente accordo, e' considerato una richiesta da parte dell'Ucraina di avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza delle misure in questione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Salvo quanto altrimenti convenuto, la Parte importatrice termina la determinazione dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro trecentosessanta giorni dal ricevimento della richiesta della Parte esportatrice corredata di un fascicolo a dimostrazione dell'equivalenza; per le colture stagionali la valutazione puo' essere posticipata quando cio' sia giustificato dalla necessita' di una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.
6. La Parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti, se del caso.
7. Qualora una delle Parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la Parte importatrice puo' revocare o sospendere l'equivalenza purche' si proceda nel modo seguente:
a) a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali e' riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni suddette, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se l'equivalenza continuera' a essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;
b) a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si e' basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le Parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.
8. Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale Parte fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate dal presente articolo. In caso di non riconoscimento, di revoca o di sospensione dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.
9. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, la Parte importatrice non puo' revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle Parti.
10. Qualora la Parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza in base alla procedura di consultazione di cui all'allegato IX del presente accordo, il sottocomitato SPS, conformemente alla procedura enunciata all'articolo 74, paragrafo 2, del presente accordo riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi tra le Parti. Tale decisione prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli fisici alle frontiere, certificati semplificati e procedure di pre-listing degli stabilimenti.
Lo status dell'equivalenza figura nell'allegato IX del presente accordo.
11. Una volta che abbia avuto luogo il ravvicinamento legislativo, e' su di esso che si fonda la determinazione dell'equivalenza.
Art. 67
ARTICOLO 67
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Fatto salvo l'articolo 68 del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo responsabili dell'applicazione delle misure SPS e della loro esecuzione. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui le relazioni siano pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.
2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 64 o della determinazione dell'equivalenza di cui all'articolo 66 del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e ad altre modifiche procedurali adottate nei settori interessati.
3. In questo contesto, la Parte UE informa con congruo anticipo l'Ucraina in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.
E' auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi richiesti da una delle Parti.
A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano reciprocamente ogni modifica di queste informazioni.
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Fatto salvo l'articolo 68 del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo responsabili dell'applicazione delle misure SPS e della loro esecuzione. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui le relazioni siano pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.
2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 64 o della determinazione dell'equivalenza di cui all'articolo 66 del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e ad altre modifiche procedurali adottate nei settori interessati.
3. In questo contesto, la Parte UE informa con congruo anticipo l'Ucraina in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.
E' auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi richiesti da una delle Parti.
A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano reciprocamente ogni modifica di queste informazioni.
Art. 68
ARTICOLO 68
Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni
1. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:
a) tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 65 del presente accordo;
b) la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato VI-A o di organismi nocivi regolamentati compresi nell'elenco dell'allegato VI-B del presente accordo;
c) le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati negli allegati VI-A e VI-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e
d) tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate dalle Parti per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la salute pubblica o delle piante, nonche' qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.
2. a) Le notifiche vengono effettuate per iscritto ai punti di contatto di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del presente accordo;
b) per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail.
3. Se una delle Parti nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante, su sua richiesta si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile, compatibile con la tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante.
4. Su richiesta di una Parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.
5 Su richiesta di una Parte le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La Parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle Parti. Ai fini di tale approvazione si applica l'articolo 67, paragrafo 3, del presente accordo.
6. L'applicazione reciproca di un sistema di allarme rapido e di un meccanismo di allerta precoce per l'emergenza veterinaria o fitosanitaria avra' inizio una volta che l'Ucraina avra' attuato la legislazione necessaria in questa materia e creato le condizioni per il corretto funzionamento in loco di tali meccanismi.
Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni
1. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:
a) tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 65 del presente accordo;
b) la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato VI-A o di organismi nocivi regolamentati compresi nell'elenco dell'allegato VI-B del presente accordo;
c) le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati negli allegati VI-A e VI-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e
d) tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate dalle Parti per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la salute pubblica o delle piante, nonche' qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.
2. a) Le notifiche vengono effettuate per iscritto ai punti di contatto di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del presente accordo;
b) per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail.
3. Se una delle Parti nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante, su sua richiesta si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile, compatibile con la tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante.
4. Su richiesta di una Parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.
5 Su richiesta di una Parte le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La Parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle Parti. Ai fini di tale approvazione si applica l'articolo 67, paragrafo 3, del presente accordo.
6. L'applicazione reciproca di un sistema di allarme rapido e di un meccanismo di allerta precoce per l'emergenza veterinaria o fitosanitaria avra' inizio una volta che l'Ucraina avra' attuato la legislazione necessaria in questa materia e creato le condizioni per il corretto funzionamento in loco di tali meccanismi.
Art. 69
ARTICOLO 69
Condizioni commerciali
1. Condizioni generali di importazione
a) Le Parti decidono di applicare condizioni generali di importazione per i prodotti di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 65 del presente accordo, le condizioni di importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 67, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e fitosanitari d'importazione per le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo. Tra queste informazioni sono compresi, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla Parte importatrice.
b) i) Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti si attengono alle disposizioni dell'accordo SPS e alle successive decisioni in materia di notifica delle misure. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, la Parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a).
ii) Qualora non si attenga a queste condizioni di notifica, la Parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate.
2. Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza
a) Entro novanta giorni dall'adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento ai loro scambi bilaterali delle merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo, appartenenti ai settori e ai sottosettori, se del caso, per i quali la Parte importatrice riconosce l'equivalenza di tutte le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice. Per queste merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice puo', in tale fase, essere sostituito da un certificato compilato a norma dell'allegato XII.B del presente accordo.
b) Per le merci appartenenti a settori o a sottosettori, se del caso, per i quali sia riconosciuta l'equivalenza di alcune misure, ma non della loro totalita', gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su richiesta della Parte esportatrice, si applica il paragrafo 5 del presente articolo.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo non sono soggette all'autorizzazione d'importazione.
L'eventuale entrata in vigore del presente accordo prima del 31 dicembre 2013 non ha alcuna incidenza sull'assistenza prestata nel quadro del programma globale di potenziamento istituzionale.
4. Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a) su richiesta della Parte esportatrice le Parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 74 del presente accordo onde concordare le condizioni d'importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni d'importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni dalla decisione del sottocomitato SPS le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.
5. Elenco degli stabilimenti, riconoscimento condizionato
a) Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato IV-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della Parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la Parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato VIII(2.1) del presente accordo situati nel territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Il riconoscimento e' conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato VIII del presente accordo. Tranne qualora vengano richieste informazioni aggiuntive, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della Parte importatrice, della richiesta e delle relative garanzie.
L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato secondo la procedura di cui all'allegato VIII del presente accordo.
b) Per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte importatrice.
6. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Condizioni commerciali
1. Condizioni generali di importazione
a) Le Parti decidono di applicare condizioni generali di importazione per i prodotti di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 65 del presente accordo, le condizioni di importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 67, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e fitosanitari d'importazione per le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo. Tra queste informazioni sono compresi, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla Parte importatrice.
b) i) Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti si attengono alle disposizioni dell'accordo SPS e alle successive decisioni in materia di notifica delle misure. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, la Parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a).
ii) Qualora non si attenga a queste condizioni di notifica, la Parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate.
2. Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza
a) Entro novanta giorni dall'adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento ai loro scambi bilaterali delle merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo, appartenenti ai settori e ai sottosettori, se del caso, per i quali la Parte importatrice riconosce l'equivalenza di tutte le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice. Per queste merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice puo', in tale fase, essere sostituito da un certificato compilato a norma dell'allegato XII.B del presente accordo.
b) Per le merci appartenenti a settori o a sottosettori, se del caso, per i quali sia riconosciuta l'equivalenza di alcune misure, ma non della loro totalita', gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su richiesta della Parte esportatrice, si applica il paragrafo 5 del presente articolo.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo non sono soggette all'autorizzazione d'importazione.
L'eventuale entrata in vigore del presente accordo prima del 31 dicembre 2013 non ha alcuna incidenza sull'assistenza prestata nel quadro del programma globale di potenziamento istituzionale.
4. Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a) su richiesta della Parte esportatrice le Parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 74 del presente accordo onde concordare le condizioni d'importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni d'importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni dalla decisione del sottocomitato SPS le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.
5. Elenco degli stabilimenti, riconoscimento condizionato
a) Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato IV-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della Parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la Parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato VIII(2.1) del presente accordo situati nel territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Il riconoscimento e' conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato VIII del presente accordo. Tranne qualora vengano richieste informazioni aggiuntive, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della Parte importatrice, della richiesta e delle relative garanzie.
L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato secondo la procedura di cui all'allegato VIII del presente accordo.
b) Per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte importatrice.
6. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Art. 70
ARTICOLO 70
Procedura di certificazione
1. Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato XII del presente accordo.
2. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo puo' stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati.
3. Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 64 del presente accordo, le Parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.
Procedura di certificazione
1. Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato XII del presente accordo.
2. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo puo' stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati.
3. Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 64 del presente accordo, le Parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.
Art. 71
ARTICOLO 71
Verifica
1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle Parti ha il diritto:
a) di verificare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato X del presente accordo, tutto o parte del programma generale di controllo delle autorita' dell'altra Parte o di altre misure, se del caso. La Parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese;
b) di chiedere all'altra Parte, a decorrere da una data concordata tra le Parti, l'invio di informazioni sulla totalita' o su una parte del programma generale di controllo e delle relazioni sui risultati dei controlli svolti nell'ambito di tale programma;
c) di partecipare, previa richiesta e se del caso, per le prove di laboratorio riguardanti le merci degli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo, al programma periodico di prove interlaboratorio per test specifici organizzato dal laboratorio di riferimento dell'altra Parte. Le spese di partecipazione sono a carico della Parte partecipante.
2. Ciascuna delle Parti puo' condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle Parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti.
3. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo puo' modificare, mediante una decisione, l'allegato X del presente accordo, in funzione dei lavori svolti al riguardo dalle organizzazioni internazionali.
4. I risultati delle verifiche possono contribuire alle misure di cui agli articoli 64, 66 e 72 del presente accordo adottate dalle Parti o da una di esse.
Verifica
1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle Parti ha il diritto:
a) di verificare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato X del presente accordo, tutto o parte del programma generale di controllo delle autorita' dell'altra Parte o di altre misure, se del caso. La Parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese;
b) di chiedere all'altra Parte, a decorrere da una data concordata tra le Parti, l'invio di informazioni sulla totalita' o su una parte del programma generale di controllo e delle relazioni sui risultati dei controlli svolti nell'ambito di tale programma;
c) di partecipare, previa richiesta e se del caso, per le prove di laboratorio riguardanti le merci degli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo, al programma periodico di prove interlaboratorio per test specifici organizzato dal laboratorio di riferimento dell'altra Parte. Le spese di partecipazione sono a carico della Parte partecipante.
2. Ciascuna delle Parti puo' condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle Parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti.
3. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo puo' modificare, mediante una decisione, l'allegato X del presente accordo, in funzione dei lavori svolti al riguardo dalle organizzazioni internazionali.
4. I risultati delle verifiche possono contribuire alle misure di cui agli articoli 64, 66 e 72 del presente accordo adottate dalle Parti o da una di esse.
Art. 72
ARTICOLO 72
Controlli all'importazione e diritti d'ispezione
1. Le Parti convengono che i controlli effettuati all'importazione dalla Parte importatrice sulle spedizioni della Parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato XI, parte A, del presente accordo. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 71 del presente accordo.
2. La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna delle Parti e' indicata nell'allegato XI, parte B, del presente accordo. Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 64, 66 e 69 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente accordo. L'allegato XI, parte B, del presente accordo viene modificato di conseguenza con decisione del sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo.
3. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti nazionali simili.
4. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalita' amministrative dei controlli.
5. A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra Parte secondo quanto enunciato all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli fisici all'importazione sulle merci di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del presente accordo.
A decorrere da tale data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra Parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per le merci interessate.
6. Le condizioni di approvazione dell'adeguamento dei controlli all'importazione sono inserite nell'allegato XI del presente accordo mediante la procedura di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo accordo.
Controlli all'importazione e diritti d'ispezione
1. Le Parti convengono che i controlli effettuati all'importazione dalla Parte importatrice sulle spedizioni della Parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato XI, parte A, del presente accordo. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 71 del presente accordo.
2. La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna delle Parti e' indicata nell'allegato XI, parte B, del presente accordo. Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 64, 66 e 69 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente accordo. L'allegato XI, parte B, del presente accordo viene modificato di conseguenza con decisione del sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo.
3. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorita' competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti nazionali simili.
4. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalita' amministrative dei controlli.
5. A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra Parte secondo quanto enunciato all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli fisici all'importazione sulle merci di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del presente accordo.
A decorrere da tale data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra Parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per le merci interessate.
6. Le condizioni di approvazione dell'adeguamento dei controlli all'importazione sono inserite nell'allegato XI del presente accordo mediante la procedura di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo accordo.
Art. 73
ARTICOLO 73
Misure di salvaguardia
1. Qualora la Parte importatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un grave pericolo o rischio per la salute umana, degli animali o delle piante, la Parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o rischio nel territorio della Parte importatrice.
2. La Parte importatrice puo' adottare, per gravi motivi connessi alla salute pubblica, degli animali o delle piante, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione piu' adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
3. La Parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo, le Parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo.
Misure di salvaguardia
1. Qualora la Parte importatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un grave pericolo o rischio per la salute umana, degli animali o delle piante, la Parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o rischio nel territorio della Parte importatrice.
2. La Parte importatrice puo' adottare, per gravi motivi connessi alla salute pubblica, degli animali o delle piante, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione piu' adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
3. La Parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo, le Parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo.
Art. 74
ARTICOLO 74
Sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie
1. E' istituito il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie. Il sottocomitato SPS si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle Parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS puo' esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza.
2. Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:
a) monitorare l'attuazione del presente capo ed esaminare le questioni ad esso connesse, comprese quelle che dovessero emergere in sede di attuazione;
b) riesaminare gli allegati del presente capo, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste dal presente capo;
c) modificare, mediante una decisione, gli allegati da IV a XIV del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto dal presente capo; e
d) formulare pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti nelle disposizioni istituzionali, generali e finali del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
3. Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle Parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico, la cui composizione non e' necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.
4. Il sottocomitato SPS riferisce regolarmente al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 465 del presente accordo in merito alle attivita' e alle decisioni prese nella propria sfera di competenza.
5. Il sottocomitato SPS adotta le procedure di lavoro durante la prima riunione.
6. Le decisioni, raccomandazioni, relazioni o altre iniziative del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS, riguardanti l'autorizzazione di importazioni, lo scambio di informazioni, la trasparenza, il riconoscimento della regionalizzazione, l'equivalenza e le misure alternative, nonche' qualsiasi altra questione di cui ai paragrafi 2 and 3, sono adottate per consenso tra le Parti.
Sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie
1. E' istituito il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie. Il sottocomitato SPS si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle Parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS puo' esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza.
2. Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:
a) monitorare l'attuazione del presente capo ed esaminare le questioni ad esso connesse, comprese quelle che dovessero emergere in sede di attuazione;
b) riesaminare gli allegati del presente capo, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste dal presente capo;
c) modificare, mediante una decisione, gli allegati da IV a XIV del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto dal presente capo; e
d) formulare pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti nelle disposizioni istituzionali, generali e finali del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
3. Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle Parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico, la cui composizione non e' necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.
4. Il sottocomitato SPS riferisce regolarmente al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 465 del presente accordo in merito alle attivita' e alle decisioni prese nella propria sfera di competenza.
5. Il sottocomitato SPS adotta le procedure di lavoro durante la prima riunione.
6. Le decisioni, raccomandazioni, relazioni o altre iniziative del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS, riguardanti l'autorizzazione di importazioni, lo scambio di informazioni, la trasparenza, il riconoscimento della regionalizzazione, l'equivalenza e le misure alternative, nonche' qualsiasi altra questione di cui ai paragrafi 2 and 3, sono adottate per consenso tra le Parti.
Art. 75
ARTICOLO 75
Obiettivi
Le Parti riconoscono l'importanza delle questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far si' che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacita' amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di realizzare gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo.
Le Parti riconoscono che la massima importanza va riconosciuta ai legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.
Obiettivi
Le Parti riconoscono l'importanza delle questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far si' che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacita' amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di realizzare gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo.
Le Parti riconoscono che la massima importanza va riconosciuta ai legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.
Art. 76
ARTICOLO 76
Legislazione e procedure
1. Le Parti convengono di dare alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, in linea di principio, un carattere di stabilita' e completezza e sulla necessita' che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e si impegnano tra l'altro a:
a) tutelare e facilitare il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;
b) evitare oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, prevenire le frodi e agevolare ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme sia elevato;
c) applicare un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;
d) perseguire una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali;
e) applicare tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa per semplificare e facilitare l'ingresso e lo svincolo delle merci;
f) perseguire la riduzione dei costi e una maggiore prevedibilita' per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;
g) garantire l'applicazione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;
h) applicare gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") [il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (ossia il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) del 2005, la convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, la convenzione sul SA del 1983], dall'OMC (ad esempio in materia di valutazione in dogana), dalle Nazioni Unite (la convenzione TIR del 1975, la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982) e gli orientamenti della Commissione europea come i Customs Blueprints;
i) adottare le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;
j) prendere decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le Parti dispongono che una decisione anticipata possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che la decisione sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;
k) introdurre e applicare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;
l) stabilire norme che garantiscano la proporzionalita' e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per la violazione della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati;
m) applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrita' e la responsabilita' delle operazioni, le Parti:
a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie;
b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
c) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorita' doganali e delle altre agenzie riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso devono essere facilmente accessibili, anche per le piccole e medie imprese, e le relative spese devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi della procedura di ricorso.
Quando una decisione contestata e' oggetto di un ricorso, le Parti provvedono altresi' affinche' le merci siano normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie e, se necessario, subordinatamente alla costituzione di una garanzia, ad esempio sotto forma di cauzione o di deposito;
d) assicurano il mantenimento dei piu' elevati standard di integrita', in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD (2003) e del Blueprint on Customs ethics (blueprint in materia di etica doganale) della Commissione europea (2007).
3. Le Parti decidono di eliminare:
a) l'obbligo di avvalersi degli spedizionieri doganali;
b) l'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.
4. Disposizioni in materia di transito
a) Ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste dalle disposizioni dell'OMC (articolo V del GATT 1994 e disposizioni correlate, compresi i chiarimenti o i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi). Queste disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una Parte (transito interno).
b) Le Parti perseguono progressivamente l'interconnettivita' dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione dell'Ucraina al regime comune di transito di cui alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito.
c) Le Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorita' e agenzie interessate sul loro territorio per agevolare il traffico in transito e promuovere la cooperazione transfrontaliera. Sul tema del transito le Parti promuovono anche la cooperazione tra le autorita' e il settore privato.
Legislazione e procedure
1. Le Parti convengono di dare alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, in linea di principio, un carattere di stabilita' e completezza e sulla necessita' che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e si impegnano tra l'altro a:
a) tutelare e facilitare il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;
b) evitare oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, prevenire le frodi e agevolare ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme sia elevato;
c) applicare un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;
d) perseguire una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali;
e) applicare tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa per semplificare e facilitare l'ingresso e lo svincolo delle merci;
f) perseguire la riduzione dei costi e una maggiore prevedibilita' per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;
g) garantire l'applicazione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;
h) applicare gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") [il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (ossia il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) del 2005, la convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, la convenzione sul SA del 1983], dall'OMC (ad esempio in materia di valutazione in dogana), dalle Nazioni Unite (la convenzione TIR del 1975, la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982) e gli orientamenti della Commissione europea come i Customs Blueprints;
i) adottare le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;
j) prendere decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le Parti dispongono che una decisione anticipata possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che la decisione sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;
k) introdurre e applicare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;
l) stabilire norme che garantiscano la proporzionalita' e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per la violazione della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati;
m) applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrita' e la responsabilita' delle operazioni, le Parti:
a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie;
b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
c) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorita' doganali e delle altre agenzie riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso devono essere facilmente accessibili, anche per le piccole e medie imprese, e le relative spese devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi della procedura di ricorso.
Quando una decisione contestata e' oggetto di un ricorso, le Parti provvedono altresi' affinche' le merci siano normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie e, se necessario, subordinatamente alla costituzione di una garanzia, ad esempio sotto forma di cauzione o di deposito;
d) assicurano il mantenimento dei piu' elevati standard di integrita', in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD (2003) e del Blueprint on Customs ethics (blueprint in materia di etica doganale) della Commissione europea (2007).
3. Le Parti decidono di eliminare:
a) l'obbligo di avvalersi degli spedizionieri doganali;
b) l'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.
4. Disposizioni in materia di transito
a) Ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste dalle disposizioni dell'OMC (articolo V del GATT 1994 e disposizioni correlate, compresi i chiarimenti o i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi). Queste disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una Parte (transito interno).
b) Le Parti perseguono progressivamente l'interconnettivita' dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione dell'Ucraina al regime comune di transito di cui alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito.
c) Le Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorita' e agenzie interessate sul loro territorio per agevolare il traffico in transito e promuovere la cooperazione transfrontaliera. Sul tema del transito le Parti promuovono anche la cooperazione tra le autorita' e il settore privato.
Art. 77
ARTICOLO 77
Rapporti con la comunita' imprenditoriale
Le Parti convengono:
a) di garantire la trasparenza e la pubblicita', per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, della loro legislazione, delle loro procedure e delle relative motivazioni. E' auspicabile che sia istituito un meccanismo di consultazione e che sia previsto un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;
b) sulla necessita' di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine ciascuna delle Parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra le amministrazioni e la comunita' imprenditoriale;
c) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonche' i punti di contatto per la richiesta di informazioni;
d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD;
e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
Rapporti con la comunita' imprenditoriale
Le Parti convengono:
a) di garantire la trasparenza e la pubblicita', per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, della loro legislazione, delle loro procedure e delle relative motivazioni. E' auspicabile che sia istituito un meccanismo di consultazione e che sia previsto un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;
b) sulla necessita' di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine ciascuna delle Parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra le amministrazioni e la comunita' imprenditoriale;
c) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonche' i punti di contatto per la richiesta di informazioni;
d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD;
e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
Art. 78
ARTICOLO 78
Diritti e oneri
Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente ai dazi e agli oneri all'importazione o all'esportazione.
Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorita' doganali di ciascuna delle Parti, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte da un'altra istituzione a nome delle citate autorita', applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo IV del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:
a) i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi forniti al di fuori degli orari stabiliti e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, su richiesta del dichiarante, per l'importazione o l'esportazione in questione o per le formalita' necessarie per tale importazione o esportazione;
b) i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio fornito;
c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
d) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate e comprendono la ragione dell'imposizione di un diritto o di un onere per il servizio fornito, l'autorita' responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalita' di pagamento.
Le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se possibile, su un sito web ufficiale;
e) i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finche' le relative informazioni non siano pubblicate e rese facilmente accessibili.
Diritti e oneri
Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente ai dazi e agli oneri all'importazione o all'esportazione.
Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorita' doganali di ciascuna delle Parti, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte da un'altra istituzione a nome delle citate autorita', applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo IV del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:
a) i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi forniti al di fuori degli orari stabiliti e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, su richiesta del dichiarante, per l'importazione o l'esportazione in questione o per le formalita' necessarie per tale importazione o esportazione;
b) i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio fornito;
c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
d) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate e comprendono la ragione dell'imposizione di un diritto o di un onere per il servizio fornito, l'autorita' responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalita' di pagamento.
Le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se possibile, su un sito web ufficiale;
e) i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finche' le relative informazioni non siano pubblicate e rese facilmente accessibili.
Art. 79
ARTICOLO 79
Valutazione in dogana
1. La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le Parti e' disciplinato dall'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, comprese le successive modificazioni. Le sue disposizioni sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte.
Non sono utilizzati i valori in dogana minimi.
2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.
Valutazione in dogana
1. La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le Parti e' disciplinato dall'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, comprese le successive modificazioni. Le sue disposizioni sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte.
Non sono utilizzati i valori in dogana minimi.
2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.
Art. 80
ARTICOLO 80
Cooperazione doganale
Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del presente capo, mantenendo un equilibrio ragionevole tra semplificazione e facilitazione, da una parte, e controllo efficace e sicurezza, dall'altra. A tal fine le Parti utilizzano, se del caso, come strumento di riferimento i Customs Blueprints della Commissione europea.
Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le Parti:
a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
b) adottano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunita' imprenditoriale;
c) collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;
d) si scambiano, se del caso, le informazioni e i dati pertinenti, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;
e) si scambiano informazioni e/o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
f) collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;
g) si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, concentrandosi in particolare sulla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;
h) promuovono il coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera, a livello nazionale e transfrontaliero, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove cio' sia opportuno e fattibile;
i) riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, gli operatori autorizzati e i controlli doganali. Il campo di applicazione di tale cooperazione, la sua attuazione e le modalita' pratiche sono decise dal sottocomitato doganale di cui all'articolo 83 del presente accordo.
Cooperazione doganale
Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del presente capo, mantenendo un equilibrio ragionevole tra semplificazione e facilitazione, da una parte, e controllo efficace e sicurezza, dall'altra. A tal fine le Parti utilizzano, se del caso, come strumento di riferimento i Customs Blueprints della Commissione europea.
Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le Parti:
a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
b) adottano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunita' imprenditoriale;
c) collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;
d) si scambiano, se del caso, le informazioni e i dati pertinenti, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;
e) si scambiano informazioni e/o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
f) collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;
g) si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, concentrandosi in particolare sulla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;
h) promuovono il coordinamento tra tutte le autorita' di frontiera, a livello nazionale e transfrontaliero, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove cio' sia opportuno e fattibile;
i) riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, gli operatori autorizzati e i controlli doganali. Il campo di applicazione di tale cooperazione, la sua attuazione e le modalita' pratiche sono decise dal sottocomitato doganale di cui all'articolo 83 del presente accordo.
Art. 81
ARTICOLO 81
Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Fermo restando l'articolo 80 del presente accordo, le amministrazioni delle Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Fermo restando l'articolo 80 del presente accordo, le amministrazioni delle Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Art. 82
ARTICOLO 82
Assistenza tecnica e sviluppo delle capacita'
Le Parti collaborano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacita', all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.
Assistenza tecnica e sviluppo delle capacita'
Le Parti collaborano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacita', all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.
Art. 83
ARTICOLO 83
Sottocomitato doganale
E' istituito il sottocomitato doganale, che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliera delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Il sottocomitato doganale:
a) provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli 1 e 2 del presente accordo;
b) decide le misure e le modalita' pratiche di attuazione del presente capo e dei protocolli 1 e 2 del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonche' i vantaggi reciprocamente concordati;
c) procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le relative risorse;
d) formula raccomandazioni, se del caso; e
e) adotta il proprio regolamento interno.
Sottocomitato doganale
E' istituito il sottocomitato doganale, che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliera delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Il sottocomitato doganale:
a) provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli 1 e 2 del presente accordo;
b) decide le misure e le modalita' pratiche di attuazione del presente capo e dei protocolli 1 e 2 del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonche' i vantaggi reciprocamente concordati;
c) procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le relative risorse;
d) formula raccomandazioni, se del caso; e
e) adotta il proprio regolamento interno.
Art. 84
ARTICOLO 84
Ravvicinamento della legislazione doganale
Il graduale ravvicinamento alla legislazione doganale dell'UE di cui alle norme dell'UE e internazionali avviene nei modi indicati nell'allegato XV del presente accordo.
Ravvicinamento della legislazione doganale
Il graduale ravvicinamento alla legislazione doganale dell'UE di cui alle norme dell'UE e internazionali avviene nei modi indicati nell'allegato XV del presente accordo.
Art. 85
ARTICOLO 85
Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati
1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Gli appalti pubblici sono disciplinati dal titolo IV, capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo e nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come istitutiva di obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo IV, capo 10 (Concorrenza), del presente accordo e le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.
4. Le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici, a condizione che siano compatibili con il presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
Fatte salve le disposizioni sulla circolazione delle persone di cui al titolo III (Giustizia, liberta' e sicurezza) del presente accordo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' delle persone fisiche e garantirne il regolare attraversamento dei propri confini, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle Parti dalle condizioni stabilite dal presente capo1 .
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1 Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di
determinati paesi e non per quelle di altri paesi non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti dall'accordo.
Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati
1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Gli appalti pubblici sono disciplinati dal titolo IV, capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo e nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come istitutiva di obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo IV, capo 10 (Concorrenza), del presente accordo e le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.
4. Le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici, a condizione che siano compatibili con il presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
Fatte salve le disposizioni sulla circolazione delle persone di cui al titolo III (Giustizia, liberta' e sicurezza) del presente accordo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' delle persone fisiche e garantirne il regolare attraversamento dei propri confini, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle Parti dalle condizioni stabilite dal presente capo1 .
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1 Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di
determinati paesi e non per quelle di altri paesi non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti dall'accordo.
Art. 86
ARTICOLO 86
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1. "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;
2. "misure adottate o mantenute in vigore da una Parte": le misure prese da:
a) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e
b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali;
3. "persona fisica di una Parte": un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino dell'Ucraina, secondo i rispettivi ordinamenti;
4. "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
5. "persona giuridica della Parte UE" o "persona giuridica ucraina":
una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina.
La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina e' considerata una persona giuridica della Parte UE o dell'Ucraina solo se le sue attivita' siano collegate in modo effettivo e continuativo all'economia della Parte UE o dell'Ucraina.
6. Fermo restando il paragrafo che precede, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o dell'Ucraina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o in Ucraina in conformita' alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o dell'Ucraina;
7. "controllata di una persona giuridica di una Parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte1 ;
8. "succursale di una persona giuridica": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che:
a) presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre;
b) dispone di una propria gestione; e
c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria;
9. "stabilimento":
a) per quanto riguarda le persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente in Ucraina o nella Parte UE;
b) per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche della Parte UE o dell'Ucraina di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare societa', su cui esercitano di fatto il controllo;
10. "investitore": una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento;
11. "attivita' economiche": le attivita' di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
12. "attivita'": l'esercizio di attivita' economiche;
13. "servizi": qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;
14. "servizi e altre attivita' prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": servizi o attivita' che non sono prestati su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
15. "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi:
a) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte;
b) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte;
16. "prestatore di servizi di una Parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti un servizio, anche per mezzo di uno stabilimento;
17. "personale chiave": le persone fisiche - alle dipendenze di una persona giuridica di una delle Parti che non sia un'organizzazione senza scopo di lucro - responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento.
Il "personale chiave" comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una societa':
a) "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
b) "personale trasferito all'interno di una societa'": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (non come azionisti di maggioranza) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte. Le persone fisiche interessate devono appartenere a una delle seguenti categorie:
i) dirigenti:
dipendenti di una persona giuridica preposte direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che:
- dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
- svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali;
- hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione e al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o di effettuare altri interventi relativi al personale.
ii) personale specializzato:
dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
18. "laureati in tirocinio": le persone fisiche di una Parte che sono alle dipendenze di una persona giuridica di tale Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa2 ;
19. "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche rappresentanti di un prestatore di servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
20. "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede3 per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
21. "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede4 per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi.
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1 Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona
giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato.
2 Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare,
per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalita' formativa. Le autorita' competenti possono richiedere che la formazione sia collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare.
3 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle
disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni giuridiche della Parte in cui il contratto viene eseguito.
4 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle
disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni giuridiche della Parte in cui il contratto viene eseguito.
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1. "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;
2. "misure adottate o mantenute in vigore da una Parte": le misure prese da:
a) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali; e
b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali;
3. "persona fisica di una Parte": un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino dell'Ucraina, secondo i rispettivi ordinamenti;
4. "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
5. "persona giuridica della Parte UE" o "persona giuridica ucraina":
una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina.
La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina e' considerata una persona giuridica della Parte UE o dell'Ucraina solo se le sue attivita' siano collegate in modo effettivo e continuativo all'economia della Parte UE o dell'Ucraina.
6. Fermo restando il paragrafo che precede, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o dell'Ucraina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o in Ucraina in conformita' alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o dell'Ucraina;
7. "controllata di una persona giuridica di una Parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte1 ;
8. "succursale di una persona giuridica": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che:
a) presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre;
b) dispone di una propria gestione; e
c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria;
9. "stabilimento":
a) per quanto riguarda le persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente in Ucraina o nella Parte UE;
b) per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche della Parte UE o dell'Ucraina di intraprendere e svolgere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare societa', su cui esercitano di fatto il controllo;
10. "investitore": una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento;
11. "attivita' economiche": le attivita' di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attivita' svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
12. "attivita'": l'esercizio di attivita' economiche;
13. "servizi": qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;
14. "servizi e altre attivita' prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": servizi o attivita' che non sono prestati su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
15. "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi:
a) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte;
b) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte;
16. "prestatore di servizi di una Parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti un servizio, anche per mezzo di uno stabilimento;
17. "personale chiave": le persone fisiche - alle dipendenze di una persona giuridica di una delle Parti che non sia un'organizzazione senza scopo di lucro - responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento.
Il "personale chiave" comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una societa':
a) "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
b) "personale trasferito all'interno di una societa'": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (non come azionisti di maggioranza) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte. Le persone fisiche interessate devono appartenere a una delle seguenti categorie:
i) dirigenti:
dipendenti di una persona giuridica preposte direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che:
- dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
- svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali;
- hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione e al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o di effettuare altri interventi relativi al personale.
ii) personale specializzato:
dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
18. "laureati in tirocinio": le persone fisiche di una Parte che sono alle dipendenze di una persona giuridica di tale Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa2 ;
19. "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche rappresentanti di un prestatore di servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
20. "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede3 per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
21. "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede4 per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi.
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1 Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona
giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato.
2 Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di presentare,
per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalita' formativa. Le autorita' competenti possono richiedere che la formazione sia collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare.
3 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle
disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni giuridiche della Parte in cui il contratto viene eseguito.
4 Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle
disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni giuridiche della Parte in cui il contratto viene eseguito.
Art. 87
ARTICOLO 87
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento1 in relazione a tutti i settori di attivita' economica, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione2 di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi;
d) il cabotaggio marittimo nazionale3 ; e
e) i servizi di trasporto aereo nazionale e intemazionale4 , con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (di seguito "CRS");
iv) i servizi di assistenza a terra;
v) i servizi di gestione degli aeroporti.
-----------
1 Le disposizioni del presente capo non si applicano alla
protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 88 (Trattamento nazionale), comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
2 Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende
tutte le attivita' del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.
3 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella
definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
4 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti
aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento1 in relazione a tutti i settori di attivita' economica, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione2 di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi;
d) il cabotaggio marittimo nazionale3 ; e
e) i servizi di trasporto aereo nazionale e intemazionale4 , con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (di seguito "CRS");
iv) i servizi di assistenza a terra;
v) i servizi di gestione degli aeroporti.
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1 Le disposizioni del presente capo non si applicano alla
protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 88 (Trattamento nazionale), comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
2 Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende
tutte le attivita' del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.
3 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella
definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
4 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti
aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
Art. 88
ARTICOLO 88
Trattamento nazionale e trattamento della nazione piu' favorita
1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-D del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina concede:
i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;
ii) per le attivita' di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE stabilite in Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi1 .
2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Parte UE concede:
i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Parte UE alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;
ii) per le attivita' di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina stabilite nella Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi2 .
3. Fatte salve le riserve degli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina nel loro territorio o loro attivita' successive allo stabilimento.
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1 Questo obbligo non si applica alla protezione degli
investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.
2 Questo obbligo non si applica alla protezione degli
investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.
Trattamento nazionale e trattamento della nazione piu' favorita
1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-D del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina concede:
i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;
ii) per le attivita' di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE stabilite in Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi1 .
2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Parte UE concede:
i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Parte UE alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;
ii) per le attivita' di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina stabilite nella Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi2 .
3. Fatte salve le riserve degli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina nel loro territorio o loro attivita' successive allo stabilimento.
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1 Questo obbligo non si applica alla protezione degli
investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.
2 Questo obbligo non si applica alla protezione degli
investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.
Art. 89
ARTICOLO 89
Riesame
1. In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le Parti riesaminano, con cadenza periodica, il quadro giuridico che disciplina lo stabilimento1 e il relativo contesto, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti valutano gli ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo e di includervi la protezione degli investimenti e le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
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1 Costituito dal presente capo e dagli allegati XVI-A e XVI-D.
Riesame
1. In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le Parti riesaminano, con cadenza periodica, il quadro giuridico che disciplina lo stabilimento1 e il relativo contesto, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti valutano gli ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo e di includervi la protezione degli investimenti e le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
--------------
1 Costituito dal presente capo e dagli allegati XVI-A e XVI-D.
Art. 90
ARTICOLO 90
Altri accordi
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e l'Ucraina.
Altri accordi
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e l'Ucraina.
Art. 91
ARTICOLO 91
Trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza
1. Le disposizioni dell'articolo 88 del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attivita' nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'altra Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di societa' registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.
Trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza
1. Le disposizioni dell'articolo 88 del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attivita' nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'altra Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di societa' registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.
Art. 92
ARTICOLO 92
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:
a) i servizi audiovisivi1 ;
b) il cabotaggio marittimo nazionale2 ; e
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale3 , con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione;
iv) i servizi di assistenza a terra;
v) i servizi di gestione degli aeroporti.
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1 L'esclusione dei servizi audiovisivi dal campo di applicazione
del presente capo lascia impregiudicata la cooperazione in materia di audiovisivi a norma del titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.
vo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
3 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti
aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:
a) i servizi audiovisivi1 ;
b) il cabotaggio marittimo nazionale2 ; e
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale3 , con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione;
iv) i servizi di assistenza a terra;
v) i servizi di gestione degli aeroporti.
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1 L'esclusione dei servizi audiovisivi dal campo di applicazione
del presente capo lascia impregiudicata la cooperazione in materia di audiovisivi a norma del titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.
vo l'ambito delle attivita' che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
3 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti
aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
Art. 93
ARTICOLO 93
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo.
2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure:
a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
c) limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessita' economica.
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo.
2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure:
a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessita' economica;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
c) limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessita' economica.
Art. 94
ARTICOLO 94
Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali gli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al proprio servizio simile e ai relativi prestatori.
2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori oppure un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi simili o dei relativi prestatori della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretare come tali da implicare l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione siano stranieri.
Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali gli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al proprio servizio simile e ai relativi prestatori.
2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori oppure un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi simili o dei relativi prestatori della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretare come tali da implicare l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione siano stranieri.
Art. 95
ARTICOLO 95
Elenchi degli impegni
1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo le disposizioni del presente capo e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989 e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 del Consiglio d'Europa, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.
Elenchi degli impegni
1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo le disposizioni del presente capo e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989 e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 del Consiglio d'Europa, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.
Art. 96
ARTICOLO 96
Riesame
In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le Parti, il comitato per il commercio riesamina, con cadenza periodica, gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 95 del presente accordo. Il riesame tiene conto dei progressi nel recepimento, nell'attuazione e nell'applicazione dell'acquis dell'UE richiamato nell'allegato XVII del presente accordo e dell'incidenza di tali progressi sull'eliminazione dei perduranti ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le Parti.
Riesame
In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le Parti, il comitato per il commercio riesamina, con cadenza periodica, gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 95 del presente accordo. Il riesame tiene conto dei progressi nel recepimento, nell'attuazione e nell'applicazione dell'acquis dell'UE richiamato nell'allegato XVII del presente accordo e dell'incidenza di tali progressi sull'eliminazione dei perduranti ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le Parti.
Art. 97
ARTICOLO 97
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure delle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo1 nel loro territorio delle categorie di prestatori di servizi definiti all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo.
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1 Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte
dalle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la disciplina riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonche' gli accordi salariali collettivi. Gli impegni in materia di circolazione delle persone non si applicano qualora la finalita' o l'effetto di tale circolazione sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure delle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo1 nel loro territorio delle categorie di prestatori di servizi definiti all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo.
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1 Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte
dalle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la disciplina riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonche' gli accordi salariali collettivi. Gli impegni in materia di circolazione delle persone non si applicano qualora la finalita' o l'effetto di tale circolazione sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
Art. 98
ARTICOLO 98
Personale chiave
1. Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto -conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, lavoratori che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purche' si tratti di personale chiave ai sensi dell'articolo 86 del presente accordo, impiegato esclusivamente da tali persone giuridiche, controllate, succursali e uffici di rappresentanza. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. L'ingresso e il soggiorno temporaneo di tali dipendenti hanno una durata massima di tre anni.
2. L'ingresso e la presenza temporanea di persone fisiche, rispettivamente, dell'Ucraina e della Parte UE, nel territorio della Parte UE o dell'Ucraina sono consentiti se si tratta di rappresentanti di persone giuridiche e di visitatori per motivi professionali ai sensi dell'articolo 86, punto 17, lettera a), del presente accordo. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori per motivi professionali hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Personale chiave
1. Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto -conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, lavoratori che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purche' si tratti di personale chiave ai sensi dell'articolo 86 del presente accordo, impiegato esclusivamente da tali persone giuridiche, controllate, succursali e uffici di rappresentanza. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. L'ingresso e il soggiorno temporaneo di tali dipendenti hanno una durata massima di tre anni.
2. L'ingresso e la presenza temporanea di persone fisiche, rispettivamente, dell'Ucraina e della Parte UE, nel territorio della Parte UE o dell'Ucraina sono consentiti se si tratta di rappresentanti di persone giuridiche e di visitatori per motivi professionali ai sensi dell'articolo 86, punto 17, lettera a), del presente accordo. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori per motivi professionali hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Art. 99
ARTICOLO 99
Laureati in tirocinio
Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto - conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, laureati in tirocinio che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purche' essi siano impiegati esclusivamente da tali persone giuridiche, succursali, controllate e uffici di rappresentanza. L'ingresso e il soggiorno temporaneo dei laureati in tirocinio hanno una durata massima di un anno.
Laureati in tirocinio
Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto - conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, laureati in tirocinio che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purche' essi siano impiegati esclusivamente da tali persone giuridiche, succursali, controllate e uffici di rappresentanza. L'ingresso e il soggiorno temporaneo dei laureati in tirocinio hanno una durata massima di un anno.
Art. 100
ARTICOLO 100
Venditori di servizi alle imprese
Ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Venditori di servizi alle imprese
Ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Art. 101
ARTICOLO 101
Prestatori di servizi contrattuali
1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni - a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi del 1994 (di seguito "GATS") - in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.
2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, ciascuna delle Parti consente la prestazione di servizi nel suo territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti:
a) servizi legali
b) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili
c) servizi di consulenza fiscale
d) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici
e) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati
f) servizi informatici e affini
g) servizi di ricerca e sviluppo
h) pubblicita'
i) servizi di consulenza gestionale
j) servizi affini alla consulenza gestionale
k) servizi tecnici di prova e di analisi
l) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica
m) manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione
n) servizi di traduzione
o) servizi di ricognizione sul campo
p) servizi ambientali
q) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici
r) servizi di intrattenimento.
3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale1 nel settore di attivita' oggetto del contratto;
c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente2 ; e
ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio;
d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;
e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio e' prestato;
g) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio viene prestato;
h) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti.
------------
1 Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore eta'.
2 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati
ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Prestatori di servizi contrattuali
1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni - a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi del 1994 (di seguito "GATS") - in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.
2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, ciascuna delle Parti consente la prestazione di servizi nel suo territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti:
a) servizi legali
b) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili
c) servizi di consulenza fiscale
d) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici
e) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati
f) servizi informatici e affini
g) servizi di ricerca e sviluppo
h) pubblicita'
i) servizi di consulenza gestionale
j) servizi affini alla consulenza gestionale
k) servizi tecnici di prova e di analisi
l) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica
m) manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione
n) servizi di traduzione
o) servizi di ricognizione sul campo
p) servizi ambientali
q) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici
r) servizi di intrattenimento.
3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale1 nel settore di attivita' oggetto del contratto;
c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente2 ; e
ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio;
d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;
e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio e' prestato;
g) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio viene prestato;
h) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti.
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1 Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore eta'.
2 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati
ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Art. 102
ARTICOLO 102
Professionisti indipendenti
1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei professionisti indipendenti.
2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, le Parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio ad opera di professionisti indipendenti dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti:
a) servizi legali
b) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici
c) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati
d) servizi informatici e affini
e) servizi di consulenza gestionale e affini
f) servizi di traduzione.
3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra Parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto;
c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente1 ; e
ii) le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio;
d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio e' prestato;
f) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti.
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1 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati
ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Professionisti indipendenti
1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei professionisti indipendenti.
2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, le Parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio ad opera di professionisti indipendenti dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti:
a) servizi legali
b) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici
c) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati
d) servizi informatici e affini
e) servizi di consulenza gestionale e affini
f) servizi di traduzione.
3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra Parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto;
c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente1 ; e
ii) le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio;
d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio e' prestato;
f) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti.
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1 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati
ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Art. 103
ARTICOLO 103
Campo di applicazione e definizioni
1. Le norme che seguono si applicano alle misure delle Parti in materia di rilascio di una licenza che incidono:
a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
b) sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 86 del presente accordo, oppure
c) sul soggiorno temporaneo nel loro territorio delle persone fisiche definite all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo.
2. Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, queste norme si applicano solo ai settori per i quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. Per quanto concerne lo stabilimento, queste norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, queste norme non si applicano ai settori per i quali sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo.
3. Queste norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto dagli elenchi di cui agli articoli 88, 93 e 94 del presente accordo.
4. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "rilascio di una licenza": la procedura che obbliga un prestatore di servizi o un investitore a rivolgersi a un'autorita' competente allo scopo di ottenere una decisione di autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche attraverso lo stabilimento, o una decisione di autorizzazione allo stabilimento per svolgere un'attivita' economica diversa dai servizi, compresa una decisione di modifica o rinnovo di tale autorizzazione;
b) "autorita' competente": le amministrazioni e le autorita' centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorita', che adottano una decisione relativa al rilascio di una licenza.
c) "procedure di rilascio di una licenza": le procedure da seguire nell'ambito del rilascio di una licenza.
Campo di applicazione e definizioni
1. Le norme che seguono si applicano alle misure delle Parti in materia di rilascio di una licenza che incidono:
a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
b) sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 86 del presente accordo, oppure
c) sul soggiorno temporaneo nel loro territorio delle persone fisiche definite all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo.
2. Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, queste norme si applicano solo ai settori per i quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. Per quanto concerne lo stabilimento, queste norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, queste norme non si applicano ai settori per i quali sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo.
3. Queste norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto dagli elenchi di cui agli articoli 88, 93 e 94 del presente accordo.
4. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "rilascio di una licenza": la procedura che obbliga un prestatore di servizi o un investitore a rivolgersi a un'autorita' competente allo scopo di ottenere una decisione di autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche attraverso lo stabilimento, o una decisione di autorizzazione allo stabilimento per svolgere un'attivita' economica diversa dai servizi, compresa una decisione di modifica o rinnovo di tale autorizzazione;
b) "autorita' competente": le amministrazioni e le autorita' centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorita', che adottano una decisione relativa al rilascio di una licenza.
c) "procedure di rilascio di una licenza": le procedure da seguire nell'ambito del rilascio di una licenza.
Art. 104
ARTICOLO 104
Condizioni di rilascio di una licenza
1. Il rilascio di una licenza si basa su criteri tali da impedire alle autorita' competenti di esercitare il potere di valutazione in modo arbitrario.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere:
a) commisurati a un legittimo obiettivo di politica pubblica;
b) chiari e inequivocabili;
c) oggettivi;
d) prestabiliti;
e) resi pubblici preventivamente;
f) trasparenti e accessibili.
3. La licenza e' rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenere la licenza.
4. L'articolo 286 del presente accordo si applica alle disposizioni del presente capo.
5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili, le Parti applicano una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialita' e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.
6. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le Parti possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.
Condizioni di rilascio di una licenza
1. Il rilascio di una licenza si basa su criteri tali da impedire alle autorita' competenti di esercitare il potere di valutazione in modo arbitrario.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere:
a) commisurati a un legittimo obiettivo di politica pubblica;
b) chiari e inequivocabili;
c) oggettivi;
d) prestabiliti;
e) resi pubblici preventivamente;
f) trasparenti e accessibili.
3. La licenza e' rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenere la licenza.
4. L'articolo 286 del presente accordo si applica alle disposizioni del presente capo.
5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili, le Parti applicano una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialita' e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.
6. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le Parti possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.
Art. 105
ARTICOLO 105
Procedure di rilascio di una licenza
1. Le procedure e le formalita' di rilascio di una licenza devono essere chiare, essere rese pubbliche preventivamente ed essere tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.
2. Le procedure e le formalita' di rilascio di una licenza sono quanto piu' possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza1 a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di rilascio di una licenza.
3. Le procedure e le formalita' di rilascio di una licenza sono tali da garantire ai richiedenti il trattamento della domanda entro un termine di risposta ragionevole e reso pubblico preventivamente.
Il termine decorre solo dal momento in cui le autorita' competenti abbiano ricevuto tutta la documentazione. Qualora la complessita' della questione lo giustifichi, il termine puo' essere prorogato una volta dall'autorita' competente per un periodo ragionevole. La proroga e la sua durata devono essere debitamente motivate e notificate al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.
4. Qualora la domanda sia incompleta, il richiedente e' informato quanto prima della necessita' di presentare ulteriori documenti. In tal caso, le autorita' competenti possono sospendere il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino al ricevimento di tutta la documentazione.
5. Se una domanda di licenza e' respinta, il richiedente e' sollecitamente informato. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta e' informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.
-----------
1 I diritti di licenza non comprendono i diritti d'uso delle
risorse naturali, i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
Procedure di rilascio di una licenza
1. Le procedure e le formalita' di rilascio di una licenza devono essere chiare, essere rese pubbliche preventivamente ed essere tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.
2. Le procedure e le formalita' di rilascio di una licenza sono quanto piu' possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza1 a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di rilascio di una licenza.
3. Le procedure e le formalita' di rilascio di una licenza sono tali da garantire ai richiedenti il trattamento della domanda entro un termine di risposta ragionevole e reso pubblico preventivamente.
Il termine decorre solo dal momento in cui le autorita' competenti abbiano ricevuto tutta la documentazione. Qualora la complessita' della questione lo giustifichi, il termine puo' essere prorogato una volta dall'autorita' competente per un periodo ragionevole. La proroga e la sua durata devono essere debitamente motivate e notificate al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.
4. Qualora la domanda sia incompleta, il richiedente e' informato quanto prima della necessita' di presentare ulteriori documenti. In tal caso, le autorita' competenti possono sospendere il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino al ricevimento di tutta la documentazione.
5. Se una domanda di licenza e' respinta, il richiedente e' sollecitamente informato. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta e' informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.
-----------
1 I diritti di licenza non comprendono i diritti d'uso delle
risorse naturali, i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
Art. 106
ARTICOLO 106
Mutuo riconoscimento
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attivita' interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato.
2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a presentare al comitato per il commercio raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.
3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo.
4. Qualora, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e delle altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.
5. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all'articolo VII del GATS.
Mutuo riconoscimento
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attivita' interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato.
2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a presentare al comitato per il commercio raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.
3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo.
4. Qualora, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e delle altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.
5. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all'articolo VII del GATS.
Art. 107
ARTICOLO 107
Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
1. Ciascuna delle Parti risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna delle Parti istituisce inoltre uno o piu' centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli investitori o ai prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
1. Ciascuna delle Parti risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna delle Parti istituisce inoltre uno o piu' centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli investitori o ai prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
Art. 108
ARTICOLO 108
Intesa sui servizi informatici
1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici siano liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo e tenuto conto del fatto che i servizi informatici e affini rendono possibile la prestazione di altri servizi mediante mezzi elettronici e non elettronici, le Parti distinguono tra servizio abilitante e servizio essenziale o di contenuti fornito elettronicamente in modo tale che il servizio essenziale o di contenuti non sia classificato come servizio informatico e affine, come definito al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per servizi informatici e affini si intendono i servizi quali definiti al codice 84 della CPC delle Nazioni Unite, compresi i servizi e le funzioni di base o una combinazione dei servizi di base, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come Internet. I servizi di base comprendono tutti i servizi in materia di:
a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici, oppure
b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici, oppure
c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche di dati, oppure
d) manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer,
oppure
e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
Intesa sui servizi informatici
1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici siano liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo e tenuto conto del fatto che i servizi informatici e affini rendono possibile la prestazione di altri servizi mediante mezzi elettronici e non elettronici, le Parti distinguono tra servizio abilitante e servizio essenziale o di contenuti fornito elettronicamente in modo tale che il servizio essenziale o di contenuti non sia classificato come servizio informatico e affine, come definito al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per servizi informatici e affini si intendono i servizi quali definiti al codice 84 della CPC delle Nazioni Unite, compresi i servizi e le funzioni di base o una combinazione dei servizi di base, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come Internet. I servizi di base comprendono tutti i servizi in materia di:
a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici, oppure
b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici, oppure
c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche di dati, oppure
d) manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer,
oppure
e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
Art. 109
ARTICOLO 109
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:
a) "licenza": l'autorizzazione, accordata da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio;
b) "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:
a) "licenza": l'autorizzazione, accordata da un'autorita' di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio;
b) "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualita' determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
Art. 110
ARTICOLO 110
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere
Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere
Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.
Art. 111
ARTICOLO 111
Servizio universale
Le Parti hanno il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intendono mantenere. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano piu' gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte in questione.
Servizio universale
Le Parti hanno il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intendono mantenere. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano piu' gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte in questione.
Art. 112
ARTICOLO 112
Licenze
1. A tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una licenza puo' essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.
2. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:
a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
b) i termini e le condizioni delle licenze.
3. I motivi alla base del diniego del rilascio di una licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta e ciascuna delle Parti istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sara' trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.
Licenze
1. A tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una licenza puo' essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.
2. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:
a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
b) i termini e le condizioni delle licenze.
3. I motivi alla base del diniego del rilascio di una licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta e ciascuna delle Parti istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sara' trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.
Art. 113
ARTICOLO 113
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
L'organismo di regolamentazione e' giuridicamente distinto dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non deve rispondere del suo operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
L'organismo di regolamentazione e' giuridicamente distinto dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non deve rispondere del suo operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Art. 114
ARTICOLO 114
Ravvicinamento normativo
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea.
L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.
2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Ravvicinamento normativo
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea.
L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.
2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Art. 115
ARTICOLO 115
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo, esclusa la radiodiffusione.
2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:
a) "servizi di comunicazione elettronica": tutti i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti nella trasmissione e nella ricezione di segnali elettromagnetici, esclusa la radiodiffusione.
Non sono comprese le attivita' economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione. Per radiodiffusione si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori;
b) "rete pubblica di comunicazione": una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;
c) "rete di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, nonche' le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "autorita' di regolamentazione" del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui al presente capo;
e) si presume che un fornitore di servizi disponga di un "significativo potere di mercato" se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;
f) "interconnessione": il collegamento fisico e/o logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore di servizi per consentire agli utilizzatori di un fornitore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro fornitore o di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica;
g) "servizio universale": l'insieme di servizi di qualita' specifica che e' messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla localizzazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalita' di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna delle Parti;
h) "accesso": il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale;
i) "utente finale": un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
i) "rete locale": il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo, esclusa la radiodiffusione.
2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:
a) "servizi di comunicazione elettronica": tutti i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti nella trasmissione e nella ricezione di segnali elettromagnetici, esclusa la radiodiffusione.
Non sono comprese le attivita' economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione. Per radiodiffusione si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori;
b) "rete pubblica di comunicazione": una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;
c) "rete di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, nonche' le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "autorita' di regolamentazione" del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui al presente capo;
e) si presume che un fornitore di servizi disponga di un "significativo potere di mercato" se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;
f) "interconnessione": il collegamento fisico e/o logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore di servizi per consentire agli utilizzatori di un fornitore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro fornitore o di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione e' una particolare modalita' di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica;
g) "servizio universale": l'insieme di servizi di qualita' specifica che e' messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla localizzazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalita' di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna delle Parti;
h) "accesso": il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale;
i) "utente finale": un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
i) "rete locale": il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.
Art. 116
ARTICOLO 116
Autorita' di regolamentazione
1. Le Parti dispongono che le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprieta' o il controllo di un fornitore di servizi che fornisce reti e/o servizi pubblici di comunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attivita' inerenti alla proprieta' o al controllo.
2. Le Parti stabiliscono che l'autorita' di regolamentazione disponga di competenze sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi.
3. Le Parti dispongono che le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
4. L'autorita' di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dell'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi che figurano negli allegati1 acclusi al presente accordo.
Quando l'autorita' di regolamentazione e' tenuta a decidere a norma dell'articolo 118 del presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa accerta in base a un'analisi di mercato se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale.
5. Qualora accerti che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale, l'autorita' di regolamentazione individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all'articolo 118 del presente accordo. Se conclude che il mercato e' effettivamente concorrenziale, l'autorita' di regolamentazione non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 118 del presente accordo.
6. Le Parti dispongono che un fornitore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le Parti garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorita' di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso decida altrimenti. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.
7. Le Parti provvedono affinche' le autorita' di regolamentazione, quando intendono adottare misure che attengano alle disposizioni della presente sottosezione e abbiano un impatto rilevante sul mercato interessato, diano alle parti interessate la possibilita' di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorita' di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione e' reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di un'informazione riservata.
8. Le Parti provvedono affinche' i prestatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorita' di regolamentazione onde assicurare la conformita' alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della medesima sottosezione. Su richiesta, tali prestatori forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorita' di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorita' di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorita' di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.
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1 Per la parte UE l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di
prodotti e servizi costituisce l'allegato XIX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XIX e' periodicamente rivisto dall'UE.
Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione. Per l'Ucraina l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XX e' periodicamente rivisto dall'Ucraina sulla base del processo di ravvicinamento all'acquis previsto dall'articolo 124. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione.
Autorita' di regolamentazione
1. Le Parti dispongono che le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprieta' o il controllo di un fornitore di servizi che fornisce reti e/o servizi pubblici di comunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attivita' inerenti alla proprieta' o al controllo.
2. Le Parti stabiliscono che l'autorita' di regolamentazione disponga di competenze sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi.
3. Le Parti dispongono che le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
4. L'autorita' di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dell'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi che figurano negli allegati1 acclusi al presente accordo.
Quando l'autorita' di regolamentazione e' tenuta a decidere a norma dell'articolo 118 del presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa accerta in base a un'analisi di mercato se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale.
5. Qualora accerti che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale, l'autorita' di regolamentazione individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all'articolo 118 del presente accordo. Se conclude che il mercato e' effettivamente concorrenziale, l'autorita' di regolamentazione non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 118 del presente accordo.
6. Le Parti dispongono che un fornitore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le Parti garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorita' di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso decida altrimenti. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.
7. Le Parti provvedono affinche' le autorita' di regolamentazione, quando intendono adottare misure che attengano alle disposizioni della presente sottosezione e abbiano un impatto rilevante sul mercato interessato, diano alle parti interessate la possibilita' di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorita' di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione e' reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di un'informazione riservata.
8. Le Parti provvedono affinche' i prestatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorita' di regolamentazione onde assicurare la conformita' alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della medesima sottosezione. Su richiesta, tali prestatori forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorita' di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorita' di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorita' di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.
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1 Per la parte UE l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di
prodotti e servizi costituisce l'allegato XIX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XIX e' periodicamente rivisto dall'UE.
Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione. Per l'Ucraina l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XX e' periodicamente rivisto dall'Ucraina sulla base del processo di ravvicinamento all'acquis previsto dall'articolo 124. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione.
Art. 117
ARTICOLO 117
Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica
1. Le Parti dispongono che la fornitura dei servizi sia autorizzata, per quanto possibile, sulla base di una mera notifica e/o registrazione.
2. Le Parti dispongono che possa essere prescritta una licenza o un'autorizzazione per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico.
3. Ove sia prescritta una licenza, le Parti provvedono affinche':
a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza siano resi pubblici;
b) i motivi del diniego del rilascio della licenza siano comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta;
c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi;
d) i diritti di licenza1 imposti dalle Parti per il rilascio di una licenza non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi imposti dalla presente lettera non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.
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1 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la
partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica
1. Le Parti dispongono che la fornitura dei servizi sia autorizzata, per quanto possibile, sulla base di una mera notifica e/o registrazione.
2. Le Parti dispongono che possa essere prescritta una licenza o un'autorizzazione per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico.
3. Ove sia prescritta una licenza, le Parti provvedono affinche':
a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza siano resi pubblici;
b) i motivi del diniego del rilascio della licenza siano comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta;
c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi;
d) i diritti di licenza1 imposti dalle Parti per il rilascio di una licenza non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi imposti dalla presente lettera non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.
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1 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la
partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
Art. 118
ARTICOLO 118
Accesso e interconnessione
1. Le Parti dispongono che ogni fornitore di servizi autorizzato a fornire servizi di comunicazione elettronica abbia il diritto e l'obbligo di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi tra le persone giuridiche interessate sulla base di trattative commerciali.
2. Le Parti dispongono che i fornitori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore di servizi nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. Le Parti dispongono che l'autorita' di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 116 del presente accordo che un mercato rilevante, compresi quelli che figurano negli allegati del presente accordo, non e' effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o piu' dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:
a) l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi che offrono servizi equivalenti, e inoltre fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' controllate o dei propri partner commerciali;
b) l'obbligo a carico di un'impresa a integrazione verticale di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente quando sussiste l'obbligo di non discriminazione o di evitare sovvenzioni incrociate abusive.
L'autorita' di regolamentazione puo' specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare;
c) l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale, in particolare qualora l'autorita' di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali;
d) l'obbligo: di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti per cavi, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; di interconnettere reti o risorse di rete.
Le autorita' di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla lettera c) e alla lettera d) del presente paragrafo condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita';
e) per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.
Le autorita' di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo;
f) l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti al fornitore di servizi dall'autorita' di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Devono essere pubblicate le informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purche' non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali;
g) obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni. In particolare, quando un operatore e' assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorita' di regolamentazione puo' esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i fornitori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.
4. Le Parti garantiscono che il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che puo' essere un'autorita' di regolamentazione ai sensi all'articolo 115, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o accesso.
Accesso e interconnessione
1. Le Parti dispongono che ogni fornitore di servizi autorizzato a fornire servizi di comunicazione elettronica abbia il diritto e l'obbligo di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi tra le persone giuridiche interessate sulla base di trattative commerciali.
2. Le Parti dispongono che i fornitori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore di servizi nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. Le Parti dispongono che l'autorita' di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 116 del presente accordo che un mercato rilevante, compresi quelli che figurano negli allegati del presente accordo, non e' effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o piu' dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:
a) l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi che offrono servizi equivalenti, e inoltre fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' controllate o dei propri partner commerciali;
b) l'obbligo a carico di un'impresa a integrazione verticale di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente quando sussiste l'obbligo di non discriminazione o di evitare sovvenzioni incrociate abusive.
L'autorita' di regolamentazione puo' specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare;
c) l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale, in particolare qualora l'autorita' di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali;
d) l'obbligo: di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti per cavi, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; di interconnettere reti o risorse di rete.
Le autorita' di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla lettera c) e alla lettera d) del presente paragrafo condizioni di equita', ragionevolezza, tempestivita';
e) per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.
Le autorita' di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo;
f) l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti al fornitore di servizi dall'autorita' di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Devono essere pubblicate le informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purche' non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali;
g) obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni. In particolare, quando un operatore e' assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorita' di regolamentazione puo' esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i fornitori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.
4. Le Parti garantiscono che il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che puo' essere un'autorita' di regolamentazione ai sensi all'articolo 115, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o accesso.
Art. 119
ARTICOLO 119
Risorse limitate
1. Le Parti dispongono che tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
2. Le Parti provvedono alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di telecomunicazione nel loro territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche e' superiore alla loro disponibilita', sono seguite procedure adeguate e trasparenti di assegnazione per ottimizzarne l'uso e agevolare lo sviluppo della concorrenza.
3. Le Parti dispongono che l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorita' di regolamentazione.
4. Qualora autorita' pubbliche o locali mantengano la proprieta' o il controllo di fornitori di servizi che gestiscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione, occorre garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprieta' o al controllo.
Risorse limitate
1. Le Parti dispongono che tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
2. Le Parti provvedono alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di telecomunicazione nel loro territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche e' superiore alla loro disponibilita', sono seguite procedure adeguate e trasparenti di assegnazione per ottimizzarne l'uso e agevolare lo sviluppo della concorrenza.
3. Le Parti dispongono che l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorita' di regolamentazione.
4. Qualora autorita' pubbliche o locali mantengano la proprieta' o il controllo di fornitori di servizi che gestiscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione, occorre garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprieta' o al controllo.
Art. 120
ARTICOLO 120
Servizio universale
1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.
3. Le Parti dispongono che tutti i fornitori di servizi abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun fornitore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, le Parti valutano se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni chiamate a fornire tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorita' di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del fornitore o dei fornitori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.
4. Le Parti provvedono affinche':
a) gli elenchi di tutti gli abbonati1 siano a disposizione degli utenti in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno;
b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre organizzazioni.
----------
1 Nel rispetto delle norme applicabili in materia di trattamento
dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Servizio universale
1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.
3. Le Parti dispongono che tutti i fornitori di servizi abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun fornitore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, le Parti valutano se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni chiamate a fornire tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorita' di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del fornitore o dei fornitori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.
4. Le Parti provvedono affinche':
a) gli elenchi di tutti gli abbonati1 siano a disposizione degli utenti in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno;
b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre organizzazioni.
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1 Nel rispetto delle norme applicabili in materia di trattamento
dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Art. 121
ARTICOLO 121
Fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica
Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che limitino la fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica.
Fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica
Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che limitino la fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica.
Art. 122
ARTICOLO 122
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna delle Parti assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna delle Parti assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Art. 123
ARTICOLO 123
Controversie tra fornitori di servizi
1. Le Parti provvedono affinche', qualora tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica sorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, l'autorita' di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia.
2. La decisione dell'autorita' di regolamentazione e' resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari.
Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.
3. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorita' di regolamentazione coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.
Controversie tra fornitori di servizi
1. Le Parti provvedono affinche', qualora tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica sorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, l'autorita' di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia.
2. La decisione dell'autorita' di regolamentazione e' resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari.
Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.
3. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorita' di regolamentazione coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.
Art. 124
ARTICOLO 124
Ravvicinamento normativo
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea.
L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.
2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Ravvicinamento normativo
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea.
L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.
2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Art. 125
ARTICOLO 125
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:
a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita':
i) servizi assicurativi e connessi
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
a) ramo vita;
b) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; e
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;
ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
2. prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
b) valuta estera;
c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
e) valori mobiliari;
f) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attivita' finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software;
12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai punti da 1) a 11), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;
c) per "soggetto pubblico" si intende:
1. un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una Parte, o un soggetto di proprieta' o controllato da una Parte, che eserciti principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale, oppure
2. un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una delle Parti, ma prestato nel territorio dell'altra Parte.
Campo di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:
a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita':
i) servizi assicurativi e connessi
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
a) ramo vita;
b) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; e
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;
ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
2. prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
b) valuta estera;
c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
e) valori mobiliari;
f) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attivita' finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software;
12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai punti da 1) a 11), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;
c) per "soggetto pubblico" si intende:
1. un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una Parte, o un soggetto di proprieta' o controllato da una Parte, che eserciti principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale, oppure
2. un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una delle Parti, ma prestato nel territorio dell'altra Parte.
Art. 126
ARTICOLO 126
Misure prudenziali
1. Ciascuna delle Parti puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una Parte.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori.
3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da implicare l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte puo' esigere la registrazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
Misure prudenziali
1. Ciascuna delle Parti puo' adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del sistema finanziario di una Parte.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori.
3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da implicare l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte puo' esigere la registrazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
Art. 127
ARTICOLO 127
Regolamentazione efficace e trasparente
1. Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, cosi' da dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure e' effettuata mediante:
a) pubblicazione ufficiale, oppure
b) altra forma scritta o elettronica.
2. Ciascuna delle Parti rende noti a tutti gli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.
La Parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la Parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato.
Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere affinche' nel proprio territorio siano applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'OCSE, la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
Le Parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei contatti bilaterali.
Regolamentazione efficace e trasparente
1. Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, cosi' da dare a tali soggetti la possibilita' di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure e' effettuata mediante:
a) pubblicazione ufficiale, oppure
b) altra forma scritta o elettronica.
2. Ciascuna delle Parti rende noti a tutti gli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.
La Parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la Parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato.
Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere affinche' nel proprio territorio siano applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'OCSE, la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
Le Parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei contatti bilaterali.
Art. 128
ARTICOLO 128
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli di cui autorizza la prestazione ad opera dei propri prestatori di servizi finanziari in circostanze simili, a norma della legislazione interna. Le Parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per i motivi di cui all'articolo 126 del presente accordo.
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli di cui autorizza la prestazione ad opera dei propri prestatori di servizi finanziari in circostanze simili, a norma della legislazione interna. Le Parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per i motivi di cui all'articolo 126 del presente accordo.
Art. 129
ARTICOLO 129
Trattamento dei dati
1. Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Ciascuna delle Parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' della persona, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
Trattamento dei dati
1. Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Ciascuna delle Parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' della persona, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
Art. 130
ARTICOLO 130
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che, in base alla regolamentazione interna di tale Parte, possono essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per proprio conto o per conto di suoi soggetti pubblici, o con la sua o la loro garanzia o utilizzando sue o loro risorse finanziarie.
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che, in base alla regolamentazione interna di tale Parte, possono essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per proprio conto o per conto di suoi soggetti pubblici, o con la sua o la loro garanzia o utilizzando sue o loro risorse finanziarie.
Art. 131
ARTICOLO 131
Organismi di autoregolamentazione
Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i suoi prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, osserva gli obblighi di cui agli articoli 88 e 94 del presente accordo.
Organismi di autoregolamentazione
Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i suoi prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, osserva gli obblighi di cui agli articoli 88 e 94 del presente accordo.
Art. 132
ARTICOLO 132
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna delle Parti concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e le condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza della Parte.
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna delle Parti concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e le condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza della Parte.
Art. 133
ARTICOLO 133
Ravvicinamento normativo
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea.
L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.
2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Ravvicinamento normativo
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea.
L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.
2. Il ravvicinamento iniziera' con la firma del presente accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Art. 134
ARTICOLO 134
Campo di applicazione
La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.
Campo di applicazione
La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.
Art. 135
ARTICOLO 135
Trasporto marittimo internazionale
1. Il presente accordo si applica al trasporto marittimo internazionale tra i porti dell'Ucraina e quelli degli Stati membri dell'Unione europea e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea. Si applica anche agli scambi tra i porti dell'Ucraina e quelli dei paesi terzi e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea e quelli dei paesi terzi.
2. Il presente accordo non si applica al trasporto marittimo interno tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea. Nonostante quanto precede, sono considerati parte del trasporto marittimo internazionale i movimenti di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea.
3. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:
a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti percio' la stipula diretta di contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
i) carico e scarico delle navi;
ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
c) "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto di terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attivita' complementare;
d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci;
f) "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
g) 'servizi di feederaggio': il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli containerizzati, tra i porti ubicati in una Parte.
4. Ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari1 , i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
5. Le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie.
6. All'entrata in vigore del presente accordo, nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e disapplicano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi;
b) abrogano o si astengono dall'applicare le misure amministrative, tecniche o di altra natura che potrebbero costituire restrizioni indirette e avere effetti discriminatori nei confronti dei cittadini o delle imprese dell'altra Parte per quanto attiene alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.
7. Ciascuna delle Parti consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsivoglia paese terzo. Conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente capo, per quanto concerne le attivita' legate a tale stabilimento, ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi dell'altra Parte, di intraprendere, a norma delle sue disposizioni legislative e regolamentari, attivita' economiche quali:
a) la pubblicita', la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale, attraverso contatti diretti con i clienti;
b) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informativi computerizzati e l'interscambio elettronico di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali e degli altri documenti inerenti all'origine e alla natura di cio' che e' trasportato;
d) l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna del carico in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale;
e) la conclusione di accordi commerciali con agenzie marittime stabilite in loco, compresa la partecipazione al capitale azionario e la nomina di personale selezionato in loco o all'estero in conformita' alle pertinenti disposizioni del presente accordo;
f) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di servizi relativi a ogni modo di trasporto, compresi il trasporto per via navigabile interna, per ferrovia e su strada, e i servizi ausiliari rispetto a tutti i modi di trasporto, necessari per la fornitura di un servizio di trasporto integrato;
g) la proprieta' delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attivita' economiche.
8. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: il pilotaggio, il rimorchiaggio, la fornitura di provviste di bordo, il bunkeraggio e il rifornimento idrico, la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento della zavorra, i servizi della capitaneria di porto, gli ausili alla navigazione, i servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, quali le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
9. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di fornire servizi di trasporto marittimo internazionale comprendenti una tratta nelle vie navigabili interne dell'altra Parte.
10. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di utilizzare, su basi non discriminatorie e secondo modalita' concordate tra le societa' interessate, i servizi di feederaggio tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea prestati dai prestatori di servizi di trasporto marittimo registrati nel suo territorio.
11. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione degli accordi marittimi conclusi fra l'Ucraina e gli Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne le questioni che esulano dal suo campo di applicazione. Qualora il presente accordo risulti, per taluni aspetti, meno favorevole degli accordi in vigore fra singoli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, prevalgono le disposizioni piu' favorevoli, fatti salvi gli obblighi della Parte UE e tenendo conto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina qualora le disposizioni di questi ultimi risultino in contrasto con quelle del presente accordo, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata nella frase precedente, o identiche ad esse. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto del presente accordo.
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1 I servizi marittimi ausiliari comprendono i servizi di
movimentazione di carichi marittimi, i servizi di deposito e di magazzinaggio, i servizi di sdoganamento, i servizi di stazionamento e deposito di container, i servizi di agenzia marittima, i servizi (marittimi) di spedizione merci, il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni, i servizi di rimorchio e spinta e i servizi di supporto al trasporto marittimo.
Trasporto marittimo internazionale
1. Il presente accordo si applica al trasporto marittimo internazionale tra i porti dell'Ucraina e quelli degli Stati membri dell'Unione europea e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea. Si applica anche agli scambi tra i porti dell'Ucraina e quelli dei paesi terzi e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea e quelli dei paesi terzi.
2. Il presente accordo non si applica al trasporto marittimo interno tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea. Nonostante quanto precede, sono considerati parte del trasporto marittimo internazionale i movimenti di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea.
3. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:
a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti percio' la stipula diretta di contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
i) carico e scarico delle navi;
ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
c) "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto di terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attivita' complementare;
d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) "servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci;
f) "servizi di spedizione merci": l'attivita' che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
g) 'servizi di feederaggio': il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli containerizzati, tra i porti ubicati in una Parte.
4. Ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari1 , i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
5. Le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie.
6. All'entrata in vigore del presente accordo, nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e disapplicano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi;
b) abrogano o si astengono dall'applicare le misure amministrative, tecniche o di altra natura che potrebbero costituire restrizioni indirette e avere effetti discriminatori nei confronti dei cittadini o delle imprese dell'altra Parte per quanto attiene alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.
7. Ciascuna delle Parti consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsivoglia paese terzo. Conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente capo, per quanto concerne le attivita' legate a tale stabilimento, ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi dell'altra Parte, di intraprendere, a norma delle sue disposizioni legislative e regolamentari, attivita' economiche quali:
a) la pubblicita', la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale, attraverso contatti diretti con i clienti;
b) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informativi computerizzati e l'interscambio elettronico di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali e degli altri documenti inerenti all'origine e alla natura di cio' che e' trasportato;
d) l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna del carico in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale;
e) la conclusione di accordi commerciali con agenzie marittime stabilite in loco, compresa la partecipazione al capitale azionario e la nomina di personale selezionato in loco o all'estero in conformita' alle pertinenti disposizioni del presente accordo;
f) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di servizi relativi a ogni modo di trasporto, compresi il trasporto per via navigabile interna, per ferrovia e su strada, e i servizi ausiliari rispetto a tutti i modi di trasporto, necessari per la fornitura di un servizio di trasporto integrato;
g) la proprieta' delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attivita' economiche.
8. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: il pilotaggio, il rimorchiaggio, la fornitura di provviste di bordo, il bunkeraggio e il rifornimento idrico, la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento della zavorra, i servizi della capitaneria di porto, gli ausili alla navigazione, i servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, quali le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
9. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di fornire servizi di trasporto marittimo internazionale comprendenti una tratta nelle vie navigabili interne dell'altra Parte.
10. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di utilizzare, su basi non discriminatorie e secondo modalita' concordate tra le societa' interessate, i servizi di feederaggio tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea prestati dai prestatori di servizi di trasporto marittimo registrati nel suo territorio.
11. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione degli accordi marittimi conclusi fra l'Ucraina e gli Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne le questioni che esulano dal suo campo di applicazione. Qualora il presente accordo risulti, per taluni aspetti, meno favorevole degli accordi in vigore fra singoli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, prevalgono le disposizioni piu' favorevoli, fatti salvi gli obblighi della Parte UE e tenendo conto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina qualora le disposizioni di questi ultimi risultino in contrasto con quelle del presente accordo, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata nella frase precedente, o identiche ad esse. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto del presente accordo.
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1 I servizi marittimi ausiliari comprendono i servizi di
movimentazione di carichi marittimi, i servizi di deposito e di magazzinaggio, i servizi di sdoganamento, i servizi di stazionamento e deposito di container, i servizi di agenzia marittima, i servizi (marittimi) di spedizione merci, il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni, i servizi di rimorchio e spinta e i servizi di supporto al trasporto marittimo.
Art. 136
ARTICOLO 136
Trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna
1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna costituiscono l'oggetto di possibili futuri accordi speciali relativi al trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna.
2. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti non rendono le condizioni di reciproco accesso al mercato tra le Parti piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto dei possibili accordi futuri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna
1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna costituiscono l'oggetto di possibili futuri accordi speciali relativi al trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna.
2. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti non rendono le condizioni di reciproco accesso al mercato tra le Parti piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto dei possibili accordi futuri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 137
ARTICOLO 137
Trasporto aereo
1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, e' opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell'Accordo UE-Ucraina che istituisce uno spazio aereo comune (di seguito "CAA").
2. Prima della conclusione dell'accordo CAA, le Parti si astengono dal prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
Trasporto aereo
1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, e' opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell'Accordo UE-Ucraina che istituisce uno spazio aereo comune (di seguito "CAA").
2. Prima della conclusione dell'accordo CAA, le Parti si astengono dal prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 138
ARTICOLO 138
Ravvicinamento normativo
L'Ucraina adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altra natura, alla legislazione della Parte UE vigente in un qualsiasi momento in materia di trasporto marittimo internazionale, nella misura in cui cio' consenta di realizzare gli obiettivi della liberalizzazione, del reciproco accesso ai mercati delle Parti e della circolazione dei viaggiatori e delle merci. Il ravvicinamento iniziera' con la firma dell'accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Ravvicinamento normativo
L'Ucraina adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altra natura, alla legislazione della Parte UE vigente in un qualsiasi momento in materia di trasporto marittimo internazionale, nella misura in cui cio' consenta di realizzare gli obiettivi della liberalizzazione, del reciproco accesso ai mercati delle Parti e della circolazione dei viaggiatori e delle merci. Il ravvicinamento iniziera' con la firma dell'accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.
Art. 139
ARTICOLO 139
Obiettivo e principi
1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda i problemi posti dal commercio elettronico secondo le disposizioni del presente capo.
2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le piu' rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalita' di commercio.
3. Le Parti convengono che la trasmissione elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.
Obiettivo e principi
1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda i problemi posti dal commercio elettronico secondo le disposizioni del presente capo.
2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le piu' rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalita' di commercio.
3. Le Parti convengono che la trasmissione elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.
Art. 140
ARTICOLO 140
Profili di regolamentazione del commercio elettronico
1. Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le Parti instaurano un dialogo che avra' per tema, tra l'altro:
a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
b) la responsabilita' dei prestatori intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
c) la disciplina delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica;
d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;
e) qualsiasi altra questione attinente allo sviluppo del commercio elettronico.
2. Questa cooperazione puo' comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle Parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.
Profili di regolamentazione del commercio elettronico
1. Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le Parti instaurano un dialogo che avra' per tema, tra l'altro:
a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
b) la responsabilita' dei prestatori intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
c) la disciplina delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica;
d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;
e) qualsiasi altra questione attinente allo sviluppo del commercio elettronico.
2. Questa cooperazione puo' comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle Parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.
Art. 141
ARTICOLO 141
Eccezioni generali
1 Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 472 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente articolo.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire alle Parti di adottare o applicare misure:
a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico;
b) necessarie per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) incompatibili con l'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 94 del presente accordo, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte1 .
3. Le disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle Parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.
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1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o riscossione
equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; oppure
ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della Parte; oppure
iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure
iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; oppure
v) operano una distinzione tra gli investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte
I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) del presente articolo e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta la misura.
Eccezioni generali
1 Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 472 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente articolo.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo puo' essere interpretata come tale da impedire alle Parti di adottare o applicare misure:
a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralita' pubblica o mantenere l'ordine pubblico;
b) necessarie per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) incompatibili con l'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 94 del presente accordo, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte1 .
3. Le disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle Parti ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.
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1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o riscossione
equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; oppure
ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della Parte; oppure
iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure
iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; oppure
v) operano una distinzione tra gli investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte
I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) del presente articolo e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta la misura.
Art. 142
ARTICOLO 142
Misure in materia fiscale
Il trattamento della nazione piu' favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale gia' concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.
Misure in materia fiscale
Il trattamento della nazione piu' favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale gia' concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.
Art. 143
ARTICOLO 143
Eccezioni relative alla sicurezza
1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:
a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure
b) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
ii) relativi alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare un'installazione militare;
iii) relativi ai materiali fissili e per la fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
iv) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
c) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Eccezioni relative alla sicurezza
1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:
a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure
b) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
ii) relativi alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare un'installazione militare;
iii) relativi ai materiali fissili e per la fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
iv) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
c) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Art. 144
ARTICOLO 144
Pagamenti correnti
Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti conformemente all'articolo VIII dello statuto dell'FMI.
Pagamenti correnti
Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti conformemente all'articolo VIII dello statuto dell'FMI.
Art. 145
ARTICOLO 145
Movimenti di capitali
1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti1 effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.
2. Per quanto riguarda le altre transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna delle Parti garantisce:
a) la libera circolazione dei capitali relativi a crediti collegati a operazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una Parte;
b) la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra Parte.
3. L'Ucraina si impegna a realizzare, per le transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, una liberalizzazione equivalente a quella della Parte UE prima della concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo. Una valutazione positiva della legislazione ucraina in materia di movimenti di capitali, della sua attuazione e della sua costante applicazione in linea con i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo costituisce un presupposto necessario di qualsiasi decisione del comitato per il commercio relativa alla concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari.
4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali e dei pagamenti correnti tra residenti della Parte UE e dell'Ucraina e si astengono dal rendere piu' restrittivi i regimi esistenti.
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1 Compreso l'acquisto di beni immobili connesso a investimenti
diretti.
Movimenti di capitali
1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti1 effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.
2. Per quanto riguarda le altre transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna delle Parti garantisce:
a) la libera circolazione dei capitali relativi a crediti collegati a operazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una Parte;
b) la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra Parte.
3. L'Ucraina si impegna a realizzare, per le transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, una liberalizzazione equivalente a quella della Parte UE prima della concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo. Una valutazione positiva della legislazione ucraina in materia di movimenti di capitali, della sua attuazione e della sua costante applicazione in linea con i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo costituisce un presupposto necessario di qualsiasi decisione del comitato per il commercio relativa alla concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari.
4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali e dei pagamenti correnti tra residenti della Parte UE e dell'Ucraina e si astengono dal rendere piu' restrittivi i regimi esistenti.
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1 Compreso l'acquisto di beni immobili connesso a investimenti
diretti.
Art. 146
ARTICOLO 146
Misure di salvaguardia
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali tra le Parti provochino o rischino di provocare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio1 di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina, le Parti interessate possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Parte UE e l'Ucraina, per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.
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1 Comprese gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti.
Misure di salvaguardia
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali tra le Parti provochino o rischino di provocare gravi difficolta' al funzionamento della politica monetaria o di cambio1 di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina, le Parti interessate possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Parte UE e l'Ucraina, per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.
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1 Comprese gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti.
Art. 147
ARTICOLO 147
Disposizioni in materia di facilitazione e ulteriore liberalizzazione
1. Le Parti si consultano al fine di facilitare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme della Parte UE in materia di libera circolazione dei capitali.
3. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio riesamina le misure prese e determina le modalita' per un'ulteriore liberalizzazione.
Disposizioni in materia di facilitazione e ulteriore liberalizzazione
1. Le Parti si consultano al fine di facilitare la circolazione dei capitali tra loro cosi' da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme della Parte UE in materia di libera circolazione dei capitali.
3. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio riesamina le misure prese e determina le modalita' per un'ulteriore liberalizzazione.
Art. 148
ARTICOLO 148
Obiettivi
Le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.
Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore tradizionale e in quello dei servizi pubblici. Dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione ucraina in materia di appalti pubblici all'acquis dell'UE in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla creazione di un sistema di appalti pubblici efficiente fondate sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nella Parte UE e sulle condizioni e definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (di seguito "direttiva 2004/18/CE") e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (di seguito "direttiva 2004/17/CE").
Obiettivi
Le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.
Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore tradizionale e in quello dei servizi pubblici. Dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione ucraina in materia di appalti pubblici all'acquis dell'UE in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla creazione di un sistema di appalti pubblici efficiente fondate sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nella Parte UE e sulle condizioni e definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (di seguito "direttiva 2004/18/CE") e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (di seguito "direttiva 2004/17/CE").
Art. 149
ARTICOLO 149
Campo di applicazione
1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e di servizi.
2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'UE relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi "enti aggiudicatori"). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprieta' dello Stato che svolgono le attivita' in questione e le imprese private che operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici.
3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXI-P.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie l'Ucraina calcolera' e convertira' i valori nella valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio della propria Banca nazionale.
Il calcolo del valore di tali soglie e' riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio.
All'occorrenza, il valore delle soglie cosi' riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro piu' vicino. La revisione delle soglie e' adottata dal comitato per il commercio secondo la procedura di cui al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.
Campo di applicazione
1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e di servizi.
2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'UE relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi "enti aggiudicatori"). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprieta' dello Stato che svolgono le attivita' in questione e le imprese private che operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici.
3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXI-P.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie l'Ucraina calcolera' e convertira' i valori nella valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio della propria Banca nazionale.
Il calcolo del valore di tali soglie e' riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio.
All'occorrenza, il valore delle soglie cosi' riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro piu' vicino. La revisione delle soglie e' adottata dal comitato per il commercio secondo la procedura di cui al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.
Art. 150
ARTICOLO 150
Contesto istituzionale
1. Le Parti istituiscono o mantengono un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione dei relativi principi.
2. Nel quadro della riforma istituzionale, l'Ucraina designa in particolare:
a) un organismo esecutivo centrale responsabile della politica economica, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Questo organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento legislativo;
b) un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per "organismo indipendente" si intende un'autorita' pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilita' di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.
3. Le Parti fanno si' che le decisioni prese dalle autorita' responsabili dell'esame dei ricorsi siano attuate in maniera efficace.
Contesto istituzionale
1. Le Parti istituiscono o mantengono un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione dei relativi principi.
2. Nel quadro della riforma istituzionale, l'Ucraina designa in particolare:
a) un organismo esecutivo centrale responsabile della politica economica, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Questo organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento legislativo;
b) un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per "organismo indipendente" si intende un'autorita' pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilita' di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.
3. Le Parti fanno si' che le decisioni prese dalle autorita' responsabili dell'esame dei ricorsi siano attuate in maniera efficace.
Art. 151
ARTICOLO 151
Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base enunciate nei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'UE, in particolare dai principi di non discriminazione, parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita'.
Pubblicita'
2. Le Parti dispongono che tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo e in forma tale da:
a) consentire l'apertura del mercato alla concorrenza;
b) consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere l'opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.
3. La pubblicazione e' adeguata rispetto all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici.
4. La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.
Aggiudicazione degli appalti
5. Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche corruttive. L'imparzialita' e' garantita soprattutto attraverso la descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parita' di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo.
6. Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali.
7. La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non deve menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, a meno che un tale riferimento sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e sia accompagnato dalla dicitura "o equivalente". La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali.
8. Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra Parte, come l'obbligo per gli operatori economici interessati all'appalto di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore.
Fatto salvo quanto sopra, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto puo' essere tenuto a porre in essere talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.
9. I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra Parte di procedere a una valutazione pertinente del fascicolo di gara e di redigere l'offerta.
10. Tutti i partecipanti devono poter preventivamente conoscere le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Queste regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti.
11. Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purche':
a) cio' sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e
b) la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attivita' o la loro capacita' tecnica e professionale.
Anche nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti deve essere garantita una sufficiente concorrenza.
12. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza.
13. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicita'. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie.
14. Le Parti provvedono a che gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa o l'offerta al prezzo piu' basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive devono essere comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa.
Tutela giurisdizionale
15. Le Parti dispongono che chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti della decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dal soggetto appaltante. La decisione presa nel corso e al termine della procedura di ricorso e' resa pubblica con modalita' che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.
Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base enunciate nei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'UE, in particolare dai principi di non discriminazione, parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita'.
Pubblicita'
2. Le Parti dispongono che tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo e in forma tale da:
a) consentire l'apertura del mercato alla concorrenza;
b) consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere l'opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.
3. La pubblicazione e' adeguata rispetto all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici.
4. La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.
Aggiudicazione degli appalti
5. Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche corruttive. L'imparzialita' e' garantita soprattutto attraverso la descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parita' di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo.
6. Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali.
7. La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non deve menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, a meno che un tale riferimento sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e sia accompagnato dalla dicitura "o equivalente". La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali.
8. Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra Parte, come l'obbligo per gli operatori economici interessati all'appalto di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore.
Fatto salvo quanto sopra, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto puo' essere tenuto a porre in essere talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.
9. I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra Parte di procedere a una valutazione pertinente del fascicolo di gara e di redigere l'offerta.
10. Tutti i partecipanti devono poter preventivamente conoscere le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Queste regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti.
11. Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purche':
a) cio' sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e
b) la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attivita' o la loro capacita' tecnica e professionale.
Anche nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti deve essere garantita una sufficiente concorrenza.
12. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza.
13. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicita'. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie.
14. Le Parti provvedono a che gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente piu' vantaggiosa o l'offerta al prezzo piu' basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive devono essere comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa.
Tutela giurisdizionale
15. Le Parti dispongono che chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti della decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dal soggetto appaltante. La decisione presa nel corso e al termine della procedura di ricorso e' resa pubblica con modalita' che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.
Art. 152
ARTICOLO 152
Programmazione del ravvicinamento legislativo
1. Prima di avviare il ravvicinamento legislativo, l'Ucraina presenta al comitato per il commercio una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione del presente capo comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacita' istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A del presente accordo.
2. La tabella di marcia riguarda tutti gli aspetti delle riforme e del quadro giuridico generale per l'attuazione delle attivita' riguardanti gli appalti pubblici, in particolare: il ravvicinamento legislativo in materia di appalti pubblici, gli appalti nel settore dei servizi pubblici, le concessioni di lavori e le procedure di ricorso, nonche' il rafforzamento delle capacita' amministrative a ogni livello, compresi gli organi di ricorso e i meccanismi di applicazione.
3. A seguito del parere favorevole del comitato per il commercio, la tabella di marcia e' considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione europea si impegnera' al massimo per aiutare l'Ucraina ad attuare la tabella di marcia.
Programmazione del ravvicinamento legislativo
1. Prima di avviare il ravvicinamento legislativo, l'Ucraina presenta al comitato per il commercio una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione del presente capo comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacita' istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A del presente accordo.
2. La tabella di marcia riguarda tutti gli aspetti delle riforme e del quadro giuridico generale per l'attuazione delle attivita' riguardanti gli appalti pubblici, in particolare: il ravvicinamento legislativo in materia di appalti pubblici, gli appalti nel settore dei servizi pubblici, le concessioni di lavori e le procedure di ricorso, nonche' il rafforzamento delle capacita' amministrative a ogni livello, compresi gli organi di ricorso e i meccanismi di applicazione.
3. A seguito del parere favorevole del comitato per il commercio, la tabella di marcia e' considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione europea si impegnera' al massimo per aiutare l'Ucraina ad attuare la tabella di marcia.
Art. 153
ARTICOLO 153
Ravvicinamento legislativo
1. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'UE.
2. Il ravvicinamento legislativo e' effettuato in fasi successive, secondo quanto enunciato nell'allegato XXI-A, negli allegati da XXI-B a XXI-E e negli allegati XXI-G, XXI-H e XXI-J del presente accordo.
Gli allegati XXI-F e XXI-I del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere attuati, mentre gli allegati da XXI-K a XXI-N del presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'UE che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento legislativo. In questo processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove cio' risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis dell'UE nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase e' valutata dal comitato per il commercio e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXI-A del presente accordo. La Commissione europea notifica all'Ucraina senza indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'UE. Fornira' la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche.
3. Le Parti stabiliscono che il comitato per il commercio procede alla valutazione della fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state realizzate e approvate secondo le modalita' di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le Parti garantiscono che gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parita' di trattamento di cui all'articolo 151 del presente accordo.
Ravvicinamento legislativo
1. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'UE.
2. Il ravvicinamento legislativo e' effettuato in fasi successive, secondo quanto enunciato nell'allegato XXI-A, negli allegati da XXI-B a XXI-E e negli allegati XXI-G, XXI-H e XXI-J del presente accordo.
Gli allegati XXI-F e XXI-I del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere attuati, mentre gli allegati da XXI-K a XXI-N del presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'UE che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento legislativo. In questo processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove cio' risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis dell'UE nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase e' valutata dal comitato per il commercio e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXI-A del presente accordo. La Commissione europea notifica all'Ucraina senza indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'UE. Fornira' la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche.
3. Le Parti stabiliscono che il comitato per il commercio procede alla valutazione della fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state realizzate e approvate secondo le modalita' di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le Parti garantiscono che gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parita' di trattamento di cui all'articolo 151 del presente accordo.
Art. 154
ARTICOLO 154
Accesso al mercato
1. Le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento legislativo, la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso e' collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito dall'allegato XXI-A del presente accordo.
2. La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato e' presa sulla base di una valutazione della qualita' della legislazione adottata e della sua attuazione pratica. La valutazione e' condotta periodicamente dal comitato per il commercio.
3. Nella misura in cui una Parte abbia, a norma dell'allegato XXI-A del presente accordo, aperto il proprio mercato degli appalti all'altra Parte, la Parte UE accorda alle societa' ucraine, anche non stabilite nella Parte UE, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa UE in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della Parte UE; l'Ucraina accorda alle societa' della Parte UE, anche non stabilite in Ucraina, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' ucraine.
4. Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento legislativo, le Parti esamineranno la possibilita' di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti anche per soglie di valore inferiori a quelle previste dall'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo.
5. La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Aland.
Accesso al mercato
1. Le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento legislativo, la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso e' collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito dall'allegato XXI-A del presente accordo.
2. La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato e' presa sulla base di una valutazione della qualita' della legislazione adottata e della sua attuazione pratica. La valutazione e' condotta periodicamente dal comitato per il commercio.
3. Nella misura in cui una Parte abbia, a norma dell'allegato XXI-A del presente accordo, aperto il proprio mercato degli appalti all'altra Parte, la Parte UE accorda alle societa' ucraine, anche non stabilite nella Parte UE, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa UE in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della Parte UE; l'Ucraina accorda alle societa' della Parte UE, anche non stabilite in Ucraina, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' ucraine.
4. Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento legislativo, le Parti esamineranno la possibilita' di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti anche per soglie di valore inferiori a quelle previste dall'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo.
5. La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Aland.
Art. 155
ARTICOLO 155
Informazione
1. Le Parti dispongono che gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano ben informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche con la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.
2. Le Parti assicurano l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.
Informazione
1. Le Parti dispongono che gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano ben informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche con la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.
2. Le Parti assicurano l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.
Art. 156
ARTICOLO 156
Cooperazione
1. Le Parti rafforzano la cooperazione mediante lo scambio di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo.
2. La Parte UE facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante l'assistenza tecnica. In conformita' delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE.
3. Un elenco indicativo dei temi di cooperazione e' contenuto nell'allegato XXI-O del presente accordo.
Cooperazione
1. Le Parti rafforzano la cooperazione mediante lo scambio di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo.
2. La Parte UE facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante l'assistenza tecnica. In conformita' delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE.
3. Un elenco indicativo dei temi di cooperazione e' contenuto nell'allegato XXI-O del presente accordo.
Art. 157
ARTICOLO 157
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nel territorio delle Parti; e
b) tutelare in modo efficace i diritti di proprieta' intellettuale.
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nel territorio delle Parti; e
b) tutelare in modo efficace i diritti di proprieta' intellettuale.
Art. 158
ARTICOLO 158
Natura e portata degli obblighi
1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente capo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprieta' intellettuale.
2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore anche in relazione a programmi informatici e alle banche di dati e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, i marchi, le denominazioni commerciali, ove protette come diritti di proprieta' esclusivi dalla legislazione interna in materia, i disegni e le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza, le varieta' vegetali, la protezione delle informazioni segrete e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (1967) (di seguito "convenzione di Parigi").
Natura e portata degli obblighi
1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente capo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprieta' intellettuale.
2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono il diritto d'autore anche in relazione a programmi informatici e alle banche di dati e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, i marchi, le denominazioni commerciali, ove protette come diritti di proprieta' esclusivi dalla legislazione interna in materia, i disegni e le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza, le varieta' vegetali, la protezione delle informazioni segrete e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (1967) (di seguito "convenzione di Parigi").
Art. 159
ARTICOLO 159
Trasferimento di tecnologie
1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali che incidono sul trasferimento di tecnologie. Si tratta, in particolare, delle misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda il relativo quadro giuridico e lo sviluppo del capitale umano.
2. Le Parti garantiscono la tutela dei legittimi interessi dei titolari dei diritti di proprieta' intellettuale.
Trasferimento di tecnologie
1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali che incidono sul trasferimento di tecnologie. Si tratta, in particolare, delle misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda il relativo quadro giuridico e lo sviluppo del capitale umano.
2. Le Parti garantiscono la tutela dei legittimi interessi dei titolari dei diritti di proprieta' intellettuale.
Art. 160
ARTICOLO 160
Esaurimento
Le Parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.
Esaurimento
Le Parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.
Art. 161
ARTICOLO 161
Protezione concessa
Le Parti osservano:
a) gli articoli da 1 a 22 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma");
b) gli articoli da 1 a 18 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) (di seguito "convenzione di Berna");
c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT"); e
d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (1996).
Protezione concessa
Le Parti osservano:
a) gli articoli da 1 a 22 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma");
b) gli articoli da 1 a 18 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) (di seguito "convenzione di Berna");
c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT"); e
d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (1996).
Art. 162
ARTICOLO 162
Durata dei diritti d'autore
1. I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identita', ovvero se l'autore rivela la propria identita' durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione e' quella prevista nel paragrafo 1.
4. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera e' stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.
5. La protezione cessa di essere attribuita alle opere la cui durata di protezione non e' calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.
Durata dei diritti d'autore
1. I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identita', ovvero se l'autore rivela la propria identita' durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione e' quella prevista nel paragrafo 1.
4. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera e' stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.
5. La protezione cessa di essere attribuita alle opere la cui durata di protezione non e' calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.
Art. 163
ARTICOLO 163
Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive
1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Le Parti hanno la facolta' di riconoscere altri coautori.
2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi non prima di settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra un gruppo di determinate persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: In questo gruppo dovrebbero rientrare come minimo il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.
Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive
1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Le Parti hanno la facolta' di riconoscere altri coautori.
2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi non prima di settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra un gruppo di determinate persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: In questo gruppo dovrebbero rientrare come minimo il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.
Art. 164
ARTICOLO 164
Durata dei diritti connessi
1. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.
2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma e' lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola e' lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine "pellicola" designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno.
4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
Durata dei diritti connessi
1. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.
2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma e' lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola e' lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine "pellicola" designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno.
4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
Art. 165
ARTICOLO 165
Protezione di opere non pubblicate anteriormente
Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti e' di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera e' stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.
Protezione di opere non pubblicate anteriormente
Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti e' di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera e' stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.
Art. 166
ARTICOLO 166
Edizioni critiche e scientifiche
Le Parti possono proteggere anche le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti e' di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera e' stata lecitamente pubblicata.
Edizioni critiche e scientifiche
Le Parti possono proteggere anche le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti e' di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera e' stata lecitamente pubblicata.
Art. 167
ARTICOLO 167
Protezione di opere fotografiche
Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 162 del presente accordo. Le Parti possono prevedere la protezione di altre fotografie.
Protezione di opere fotografiche
Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 162 del presente accordo. Le Parti possono prevedere la protezione di altre fotografie.
Art. 168
ARTICOLO 168
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
Le Parti riconoscono l'esigenza di concludere accordi tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle Parti e di garantire il reciproco trasferimento dei diritti per l'uso delle opere o di altri contenuti protetti delle Parti. Le Parti riconoscono la necessita' di raggiungere un alto grado di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione collettiva.
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
Le Parti riconoscono l'esigenza di concludere accordi tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle Parti e di garantire il reciproco trasferimento dei diritti per l'uso delle opere o di altri contenuti protetti delle Parti. Le Parti riconoscono la necessita' di raggiungere un alto grado di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione collettiva.
Art. 169
ARTICOLO 169
Diritto di fissazione
1. Ai fini del presente articolo, per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo.
2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.
3. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
4. Al distributore via cavo non e' concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.
Diritto di fissazione
1. Ai fini del presente articolo, per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo.
2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.
3. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
4. Al distributore via cavo non e' concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.
Art. 170
ARTICOLO 170
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) "radiodiffusione": la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per "radiodiffusione" si intendono anche la trasmissione via satellite e la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;
b) "comunicazione al pubblico": la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 3, per "comunicazione al pubblico" si intende anche l'atto di rendere udibili dal pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.
2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca gia' di per se' una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.
3. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una remunerazione equa e unica allorche' un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, e' utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e garantiscono che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, le Parti possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.
4. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) "radiodiffusione": la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per "radiodiffusione" si intendono anche la trasmissione via satellite e la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;
b) "comunicazione al pubblico": la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 3, per "comunicazione al pubblico" si intende anche l'atto di rendere udibili dal pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.
2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca gia' di per se' una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.
3. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una remunerazione equa e unica allorche' un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, e' utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e garantiscono che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, le Parti possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.
4. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.
Art. 171
ARTICOLO 171
Diritto di distribuzione
1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, le realizzazioni di cui alle seguenti lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime:
a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;
c) ai produttori della prima fissazione di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola;
d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l'articolo 169, paragrafo 3, del presente accordo.
Diritto di distribuzione
1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, le realizzazioni di cui alle seguenti lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime:
a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;
c) ai produttori della prima fissazione di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola;
d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l'articolo 169, paragrafo 3, del presente accordo.
Art. 172
ARTICOLO 172
Limitazioni
1. Le Parti hanno la facolta' di prevedere limitazioni dei diritti di cui agli articoli 169, 170 e 171 del presente accordo nei casi seguenti:
a) quando si tratti di utilizzazione privata;
b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualita';
c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti hanno la facolta' di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.
3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.
Limitazioni
1. Le Parti hanno la facolta' di prevedere limitazioni dei diritti di cui agli articoli 169, 170 e 171 del presente accordo nei casi seguenti:
a) quando si tratti di utilizzazione privata;
b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualita';
c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti hanno la facolta' di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.
3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.
Art. 173
ARTICOLO 173
Diritto di riproduzione
Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Diritto di riproduzione
Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Art. 174
ARTICOLO 174
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto
di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. Le Parti convengono che i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto
di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. Le Parti convengono che i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.
Art. 175
ARTICOLO 175
Eccezioni e limitazioni
1. Le Parti dispongono che sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 173 del presente accordo, gli atti di riproduzione temporanea di cui al medesimo articolo privi di interesse economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
2. Quando le Parti dispongono un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione di cui all'articolo 173, esse possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 171, paragrafo 1, del presente accordo nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.
3. Le Parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli 173 e 174 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
Eccezioni e limitazioni
1. Le Parti dispongono che sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 173 del presente accordo, gli atti di riproduzione temporanea di cui al medesimo articolo privi di interesse economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
2. Quando le Parti dispongono un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione di cui all'articolo 173, esse possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 171, paragrafo 1, del presente accordo nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.
3. Le Parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli 173 e 174 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
Art. 176
ARTICOLO 176
Tutela delle misure tecnologiche
1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicita' per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicita' o di una commercializzazione, con la finalita' di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalita' o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalita' di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente sezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, cosi' come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. Le Parti, qualora prevedano limitazioni dei diritti di cui agli articoli 172 e 175 del presente accordo, possono disporre inoltre che i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purche' il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 175, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tutela delle misure tecnologiche
1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicita' per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicita' o di una commercializzazione, con la finalita' di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalita' o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalita' di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente sezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, cosi' come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. Le Parti, qualora prevedano limitazioni dei diritti di cui agli articoli 172 e 175 del presente accordo, possono disporre inoltre che i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purche' il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 175, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Art. 177
ARTICOLO 177
Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte in questione.
2. Ai fini del presente accordo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla sottosezione 1, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonche' qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
Il primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla sottosezione 1.
Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte in questione.
2. Ai fini del presente accordo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla sottosezione 1, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonche' qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
Il primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla sottosezione 1.
Art. 178
ARTICOLO 178
Titolari e oggetto del diritto di noleggio e di prestito
1. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito alle seguenti persone:
a) all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;
b) all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;
c) al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;
d) al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.
2. Queste norme non riguardano il diritto di noleggio e di prestito in relazione a edifici e ad opere di arte applicata.
3. Le Parti possono derogare al diritto esclusivo previsto al paragrafo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Le Parti hanno la facolta' di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.
4. Ove le Parti non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui al presente articolo per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.
5. Le Parti possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 3 e 4.
Titolari e oggetto del diritto di noleggio e di prestito
1. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito alle seguenti persone:
a) all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;
b) all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;
c) al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;
d) al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.
2. Queste norme non riguardano il diritto di noleggio e di prestito in relazione a edifici e ad opere di arte applicata.
3. Le Parti possono derogare al diritto esclusivo previsto al paragrafo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Le Parti hanno la facolta' di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.
4. Ove le Parti non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui al presente articolo per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.
5. Le Parti possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 3 e 4.
Art. 179
ARTICOLO 179
Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione
1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.
2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.
3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione puo' essere affidata a societa' di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.
4. Le Parti possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di societa' di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonche' da chi essa possa essere richiesta o riscossa.
Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione
1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.
2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.
3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione puo' essere affidata a societa' di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.
4. Le Parti possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di societa' di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonche' da chi essa possa essere richiesta o riscossa.
Art. 180
ARTICOLO 180
Tutela dei programmi per elaboratore
1. Le Parti proteggono i programmi per elaboratore mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna.
Ai fini della presente disposizione, il termine "programmi per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.
2. La tutela ai sensi del presente accordo si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma del presente accordo.
3. Un programma per elaboratore e' tutelato se originale, ossia se e' il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.
Tutela dei programmi per elaboratore
1. Le Parti proteggono i programmi per elaboratore mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna.
Ai fini della presente disposizione, il termine "programmi per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.
2. La tutela ai sensi del presente accordo si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma del presente accordo.
3. Un programma per elaboratore e' tutelato se originale, ossia se e' il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.
Art. 181
ARTICOLO 181
Titolarita' dei programmi per elaboratore
1. L'autore di un programma per elaboratore e' la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione delle Parti lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto.
2. Allorche' un programma per elaboratore e' creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.
3. Qualora la legislazione delle Parti riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione delle Parti ne e' ritenuto l'autore.
4. Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie.
Titolarita' dei programmi per elaboratore
1. L'autore di un programma per elaboratore e' la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione delle Parti lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto.
2. Allorche' un programma per elaboratore e' creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.
3. Qualora la legislazione delle Parti riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione delle Parti ne e' ritenuto l'autore.
4. Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie.
Art. 182
ARTICOLO 182
Attivita' riservate relative ai programmi per elaboratore
Fatte salve le disposizioni degli articoli 183 e 184 del presente accordo, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 181, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.
Attivita' riservate relative ai programmi per elaboratore
Fatte salve le disposizioni degli articoli 183 e 184 del presente accordo, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 181, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.
Art. 183
ARTICOLO 183
Eccezioni alle attivita' riservate relative ai programmi per elaboratore
1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati all'articolo 182, lettere a) e b), del presente accordo, allorche' tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonche' per la correzione di errori.
2. Il contratto non puo' impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda.
3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma puo', senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui e' basato ogni elemento del programma, quando tale persona effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.
Eccezioni alle attivita' riservate relative ai programmi per elaboratore
1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati all'articolo 182, lettere a) e b), del presente accordo, allorche' tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonche' per la correzione di errori.
2. Il contratto non puo' impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda.
3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma puo', senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui e' basato ogni elemento del programma, quando tale persona effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.
Art. 184
ARTICOLO 184
Decompilazione
1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 182, lettere a) e b), non e' necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purche' sussistano le seguenti condizioni:
a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;
b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla precedente lettera a); e
c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della sua applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.
3. Conformemente alla convenzione di Berna, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.
Decompilazione
1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 182, lettere a) e b), non e' necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purche' sussistano le seguenti condizioni:
a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;
b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla precedente lettera a); e
c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della sua applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.
3. Conformemente alla convenzione di Berna, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.
Art. 185
ARTICOLO 185
Tutela delle banche di dati
1. Ai fini del presente accordo, per "banca di dati" si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.
2. La tutela del presente accordo non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
Tutela delle banche di dati
1. Ai fini del presente accordo, per "banca di dati" si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.
2. La tutela del presente accordo non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
Art. 186
ARTICOLO 186
Oggetto della tutela
1. A norma della sottosezione 1, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.
2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla sottosezione 1 non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
Oggetto della tutela
1. A norma della sottosezione 1, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.
2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla sottosezione 1 non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
Art. 187
ARTICOLO 187
Titolarita' della banca di dati
1. L'autore di una banca di dati e' la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione delle Parti lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto.
2. Qualora la legislazione delle Parti riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d'autore.
3. Allorche' una banca di dati e' creata congiuntamente da piu' persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.
Titolarita' della banca di dati
1. L'autore di una banca di dati e' la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione delle Parti lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto.
2. Qualora la legislazione delle Parti riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d'autore.
3. Allorche' una banca di dati e' creata congiuntamente da piu' persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.
Art. 188
ARTICOLO 188
Atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati
L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;
d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati
L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;
d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Art. 189
ARTICOLO 189
Eccezioni agli atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati
1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa puo' eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 188 del presente accordo che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo e' autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte.
2. Le Parti hanno la facolta' di prevedere limitazioni dei diritti di cui all'articolo 188 nei casi seguenti:
a) allorche' si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica;
b) allorche' l'impiego ha esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, sempreche' si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
c) allorche' si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;
d) allorche' si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate da ciascuna delle Parti, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c).
3. Conformemente alla convenzione di Berna, il presente articolo non puo' essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
Eccezioni agli atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati
1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa puo' eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 188 del presente accordo che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo e' autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte.
2. Le Parti hanno la facolta' di prevedere limitazioni dei diritti di cui all'articolo 188 nei casi seguenti:
a) allorche' si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica;
b) allorche' l'impiego ha esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, sempreche' si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
c) allorche' si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;
d) allorche' si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate da ciascuna delle Parti, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c).
3. Conformemente alla convenzione di Berna, il presente articolo non puo' essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
Art. 190
ARTICOLO 190
Diritto sulle successive vendite
1. Le Parti prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte un diritto sulle successive vendite dell'originale dell'opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non e' possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualita' di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Conformemente alla loro legislazione le Parti possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorche' il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo della vendita successiva non sia superiore a un determinato importo minimo.
4. I compensi sono a carico del venditore. Le Parti hanno la facolta' di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi.
Diritto sulle successive vendite
1. Le Parti prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte un diritto sulle successive vendite dell'originale dell'opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non e' possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualita' di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Conformemente alla loro legislazione le Parti possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorche' il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo della vendita successiva non sia superiore a un determinato importo minimo.
4. I compensi sono a carico del venditore. Le Parti hanno la facolta' di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi.
Art. 191
ARTICOLO 191
Radiodiffusione via satellite
Ciascuna delle Parti riconosce all'autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.
Radiodiffusione via satellite
Ciascuna delle Parti riconosce all'autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.
Art. 192
ARTICOLO 192
Ritrasmissione via cavo
Ciascuna delle Parti garantisce che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti dall'altra Parte avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.
Ritrasmissione via cavo
Ciascuna delle Parti garantisce che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti dall'altra Parte avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.
Art. 193
ARTICOLO 193
Procedura di registrazione
1. La Parte UE e l'Ucraina predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale il rifiuto di registrazione del marchio a opera dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivato. I motivi alla base del rifiuto di registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il provvedimento e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva.
La Parte UE e l'Ucraina introducono anche la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. La Parte UE e l'Ucraina istituiscono una banca di dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.
2. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione di un marchio o i motivi della sua nullita'. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualita' o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorita' competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi.
3. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori. Un marchio e' escluso dalla registrazione o, se registrato, puo' essere dichiarato nullo:
a) se e' identico a un marchio anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio e' stato richiesto o e' stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio anteriore e' tutelato;
b) se l'identita' o la somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e l'identita' o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi puo' dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione con il marchio anteriore.
4. Le Parti possono inoltre prevedere altri impedimenti alla registrazione o altri motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori.
Procedura di registrazione
1. La Parte UE e l'Ucraina predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale il rifiuto di registrazione del marchio a opera dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivato. I motivi alla base del rifiuto di registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il provvedimento e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva.
La Parte UE e l'Ucraina introducono anche la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. La Parte UE e l'Ucraina istituiscono una banca di dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.
2. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione di un marchio o i motivi della sua nullita'. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualita' o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorita' competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi.
3. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori. Un marchio e' escluso dalla registrazione o, se registrato, puo' essere dichiarato nullo:
a) se e' identico a un marchio anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio e' stato richiesto o e' stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio anteriore e' tutelato;
b) se l'identita' o la somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e l'identita' o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi puo' dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione con il marchio anteriore.
4. Le Parti possono inoltre prevedere altri impedimenti alla registrazione o altri motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori.
Art. 194
ARTICOLO 194
Marchi notori
Le Parti collaborano con l'obiettivo di garantire una protezione efficace dei marchi notori secondo quanto stabilito dall'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS.
Marchi notori
Le Parti collaborano con l'obiettivo di garantire una protezione efficace dei marchi notori secondo quanto stabilito dall'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS.
Art. 195
ARTICOLO 195
Diritti conferiti dal marchio
Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo.
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui e' stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell'identita' o della somiglianza con il marchio e dell'identita' o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio.
Diritti conferiti dal marchio
Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo.
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui e' stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell'identita' o della somiglianza con il marchio e dell'identita' o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio.
Art. 196
ARTICOLO 196
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
1. Le Parti prevedono il leale uso di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio, a condizione che tali eccezioni limitate tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi. Le Parti possono, alle stesse condizioni, prevedere altre eccezioni limitate.
2. Il diritto conferito da un marchio non consente al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:
a) del loro nome o indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio se esso e' necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche' quest'uso sia conforme agli usi consueti di lealta' in campo industriale o commerciale.
3. Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto e' riconosciuto dalle leggi delle Parti e nel limite del territorio in cui esso e' riconosciuto.
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
1. Le Parti prevedono il leale uso di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio, a condizione che tali eccezioni limitate tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi. Le Parti possono, alle stesse condizioni, prevedere altre eccezioni limitate.
2. Il diritto conferito da un marchio non consente al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:
a) del loro nome o indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio se esso e' necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche' quest'uso sia conforme agli usi consueti di lealta' in campo industriale o commerciale.
3. Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto e' riconosciuto dalle leggi delle Parti e nel limite del territorio in cui esso e' riconosciuto.
Art. 197
ARTICOLO 197
Uso del marchio
1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si e' chiusa la procedura di registrazione, il marchio non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, o se tale uso e' stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio e' sottoposto alle sanzioni previste dalla presente sottosezione, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:
a) l'uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso e' stato registrato;
b) l'apposizione del marchio sui prodotti o sul loro condizionamento solo ai fini dell'esportazione.
3. Si considera come uso di un marchio da parte del titolare ai sensi del paragrafo 1 l'uso del marchio con il consenso del titolare o fuso del marchio da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.
Uso del marchio
1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si e' chiusa la procedura di registrazione, il marchio non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, o se tale uso e' stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio e' sottoposto alle sanzioni previste dalla presente sottosezione, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:
a) l'uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso e' stato registrato;
b) l'apposizione del marchio sui prodotti o sul loro condizionamento solo ai fini dell'esportazione.
3. Si considera come uso di un marchio da parte del titolare ai sensi del paragrafo 1 l'uso del marchio con il consenso del titolare o fuso del marchio da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.
Art. 198
ARTICOLO 198
Motivi di decadenza
1. Le Parti dispongono che il marchio puo' essere dichiarato decaduto se per un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Tuttavia nessuno puo' far valere che il titolare e' decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, e' iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; eventuali preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso del marchio avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza non vengono, tuttavia, presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso.
2. Il marchio puo' inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:
a) sia divenuto, per il fatto dell'attivita' o inattivita' del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale e' registrato;
b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualita' o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali e' registrato.
Motivi di decadenza
1. Le Parti dispongono che il marchio puo' essere dichiarato decaduto se per un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Tuttavia nessuno puo' far valere che il titolare e' decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, e' iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; eventuali preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso del marchio avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza non vengono, tuttavia, presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso.
2. Il marchio puo' inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:
a) sia divenuto, per il fatto dell'attivita' o inattivita' del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale e' registrato;
b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualita' o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali e' registrato.
Art. 199
ARTICOLO 199
Impedimenti parziali alla registrazione, motivi di decadenza o di nullita' parziali
Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullita' di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio e' richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullita' valgono solo per quei prodotti o servizi.
Impedimenti parziali alla registrazione, motivi di decadenza o di nullita' parziali
Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullita' di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio e' richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullita' valgono solo per quei prodotti o servizi.
Art. 200
ARTICOLO 200
Durata della protezione
La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina e' di almeno dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per piu' periodi di dieci anni.
Durata della protezione
La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina e' di almeno dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per piu' periodi di dieci anni.
Art. 201
ARTICOLO 201
Campo di applicazione della sottosezione
1. La presente sottosezione ha per oggetto il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle Parti.
2. Le indicazioni geografiche di una Parte che devono essere protette dall'altra Parte sono soggette al presente accordo solo se rientrano nel campo di applicazione della legislazione richiamata all'articolo 202 del presente accordo.
Campo di applicazione della sottosezione
1. La presente sottosezione ha per oggetto il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle Parti.
2. Le indicazioni geografiche di una Parte che devono essere protette dall'altra Parte sono soggette al presente accordo solo se rientrano nel campo di applicazione della legislazione richiamata all'articolo 202 del presente accordo.
Art. 202
ARTICOLO 202
Indicazioni geografiche stabilite
1. Esaminata la legislazione ucraina il cui elenco e' contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, la Parte UE conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo.
2. Esaminata la legislazione della Parte UE il cui elenco e' contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, l'Ucraina conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo.
3. L'Ucraina, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari della Parte UE elencate nell'allegato XXII-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose della Parte UE elencate nell'allegato XXII-D del presente accordo, registrate dalla Parte UE a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
4. La Parte UE, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose dell'Ucraina elencate nell'allegato XXII-D del presente accordo, registrate dall'Ucraina a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
Indicazioni geografiche stabilite
1. Esaminata la legislazione ucraina il cui elenco e' contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, la Parte UE conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo.
2. Esaminata la legislazione della Parte UE il cui elenco e' contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, l'Ucraina conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo.
3. L'Ucraina, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari della Parte UE elencate nell'allegato XXII-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose della Parte UE elencate nell'allegato XXII-D del presente accordo, registrate dalla Parte UE a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
4. La Parte UE, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose dell'Ucraina elencate nell'allegato XXII-D del presente accordo, registrate dall'Ucraina a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
Art. 203
ARTICOLO 203
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
1 Le Parti concordano sulla possibilita' di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, in conformita' all'articolo 211, paragrafo 3, del presente accordo previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall'articolo 202, paragrafi 3 e 4, con reciproca soddisfazione delle Parti.
2. Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varieta' vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
1 Le Parti concordano sulla possibilita' di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, in conformita' all'articolo 211, paragrafo 3, del presente accordo previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall'articolo 202, paragrafi 3 e 4, con reciproca soddisfazione delle Parti.
2. Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varieta' vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Art. 204
ARTICOLO 204
Portata della protezione delle indicazioni geografiche
1. Le indicazioni geografiche di cui agli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 203 del presente accordo, sono protette almeno contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione di una denominazione geografica;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o altri termini simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita' o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonche' l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.
2. Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nel territorio delle Parti.
3. In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione e' accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalita' pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non e' registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui e' effettivamente originario il prodotto in questione.
4. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilita' di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta.
5. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non e' protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica. La notifica e' effettuata a norma dell'articolo 211, paragrafo 3, del presente accordo.
6. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attivita' commerciale, purche' tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il pubblico.
Portata della protezione delle indicazioni geografiche
1. Le indicazioni geografiche di cui agli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 203 del presente accordo, sono protette almeno contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione di una denominazione geografica;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o altri termini simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita' o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonche' l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.
2. Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nel territorio delle Parti.
3. In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione e' accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalita' pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non e' registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui e' effettivamente originario il prodotto in questione.
4. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilita' di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta.
5. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non e' protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica. La notifica e' effettuata a norma dell'articolo 211, paragrafo 3, del presente accordo.
6. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attivita' commerciale, purche' tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il pubblico.
Art. 205
ARTICOLO 205
Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche
1. Qualsiasi soggetto puo' fare un uso commerciale di una denominazione protetta in virtu' del presente accordo relativa a prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.
2. Quando un'indicazione geografica e' protetta in virtu' del presente accordo, l'uso della denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori ne' oneri supplementari.
Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche
1. Qualsiasi soggetto puo' fare un uso commerciale di una denominazione protetta in virtu' del presente accordo relativa a prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.
2. Quando un'indicazione geografica e' protetta in virtu' del presente accordo, l'uso della denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori ne' oneri supplementari.
Art. 206
ARTICOLO 206
Relazione con i marchi
1. Le Parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un'indicazione geografica protetta di prodotti simili, purche' la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 202 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione e' la data di entrata in vigore del medesimo accordo.
3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 203 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione e' la data di trasmissione all'altra Parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.
4. Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a norma dell'articolo 203 del presente accordo se, a causa della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identita' del prodotto.
5. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, le Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per "marchio anteriore" si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo, che e' stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui cio' sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data di presentazione all'altra Parte della domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma del presente accordo. Tale marchio puo' continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purche' non sussistano motivi di nullita' o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi.
Relazione con i marchi
1. Le Parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un'indicazione geografica protetta di prodotti simili, purche' la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 202 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione e' la data di entrata in vigore del medesimo accordo.
3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 203 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione e' la data di trasmissione all'altra Parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.
4. Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a norma dell'articolo 203 del presente accordo se, a causa della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identita' del prodotto.
5. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, le Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per "marchio anteriore" si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo, che e' stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui cio' sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data di presentazione all'altra Parte della domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma del presente accordo. Tale marchio puo' continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purche' non sussistano motivi di nullita' o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi.
Art. 207
ARTICOLO 207
Applicazione effettiva della protezione
Le Parti applicano effettivamente la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del presente accordo per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorita', anche alle frontiere doganali. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
Applicazione effettiva della protezione
Le Parti applicano effettivamente la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del presente accordo per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorita', anche alle frontiere doganali. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
Art. 208
ARTICOLO 208
Misure transitorie
1 I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione nazionale prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte.
2. I prodotti fabbricati ed etichettati, conformemente alla legislazione nazionale, con le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prima dell'entrata in vigore del presente accordo e prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte nel territorio della Parte di cui il prodotto e' originario.
3. Per un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtu' del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:
a) Champagne,
b) Cognac,
c) Madera,
d) Porto,
e) Jerez /Xeres/ Sherry,
f) Calvados,
g) Grappa,
h) Anis Português,
i) Armagnac,
j) Marsala,
k) Malaga,
l) Tokaj.
4. Per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtu' del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce fuso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:
a) Parmigiano Reggiano,
b) Roquefort,
c) Feta.
Misure transitorie
1 I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione nazionale prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte.
2. I prodotti fabbricati ed etichettati, conformemente alla legislazione nazionale, con le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prima dell'entrata in vigore del presente accordo e prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte nel territorio della Parte di cui il prodotto e' originario.
3. Per un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtu' del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:
a) Champagne,
b) Cognac,
c) Madera,
d) Porto,
e) Jerez /Xeres/ Sherry,
f) Calvados,
g) Grappa,
h) Anis Português,
i) Armagnac,
j) Marsala,
k) Malaga,
l) Tokaj.
4. Per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtu' del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce fuso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:
a) Parmigiano Reggiano,
b) Roquefort,
c) Feta.
Art. 209
ARTICOLO 209
Norme generali
1. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli articoli 202 e 203 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della Parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato.
2. Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche registrate sono trattate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo.
3. La registrazione di indicazioni geografiche protette in virtu' del presente accordo puo' essere annullata soltanto dalla Parte di cui il prodotto e' originario.
4. Il disciplinare di cui alla presente sottosezione e' il disciplinare approvato dalle autorita' della Parte del cui territorio il prodotto e' originario, comprese le eventuali modifiche approvate.
Norme generali
1. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli articoli 202 e 203 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della Parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato.
2. Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche registrate sono trattate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo.
3. La registrazione di indicazioni geografiche protette in virtu' del presente accordo puo' essere annullata soltanto dalla Parte di cui il prodotto e' originario.
4. Il disciplinare di cui alla presente sottosezione e' il disciplinare approvato dalle autorita' della Parte del cui territorio il prodotto e' originario, comprese le eventuali modifiche approvate.
Art. 210
ARTICOLO 210
Cooperazione e trasparenza
1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente accordo; in particolare, una Parte puo' chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonche' i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.
2. Ciascuna delle Parti puo' rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relative alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtu' del presente accordo.
Cooperazione e trasparenza
1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente accordo; in particolare, una Parte puo' chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonche' i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.
2. Ciascuna delle Parti puo' rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relative alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtu' del presente accordo.
Art. 211
ARTICOLO 211
Sottocomitato per le indicazioni geografiche
1. E' istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche (comitato IG), che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo, 4 del presente accordo. Il sottocomitato IG e' composto da rappresentanti dell'UE e dell'Ucraina, con il compito di monitorare l'evoluzione del presente accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.
2. Il sottocomitato IG delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nell'Unione europea e in Ucraina, a una data, in un luogo e secondo modalita' (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma comunque entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Il sottocomitato IG provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e puo' prendere in esame tutte le questioni inerenti alla sua attuazione e gestione. In particolare, ha il compito di:
a) modificare l'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle Parti;
b) modificare l'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche;
c) modificare l'allegato XXII-B, del presente accordo per quanto riguarda i criteri da considerare nella procedura di opposizione;
d) modificare gli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche;
e) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale settore;
f) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' al presente accordo.
Sottocomitato per le indicazioni geografiche
1. E' istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche (comitato IG), che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo, 4 del presente accordo. Il sottocomitato IG e' composto da rappresentanti dell'UE e dell'Ucraina, con il compito di monitorare l'evoluzione del presente accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.
2. Il sottocomitato IG delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nell'Unione europea e in Ucraina, a una data, in un luogo e secondo modalita' (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma comunque entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Il sottocomitato IG provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e puo' prendere in esame tutte le questioni inerenti alla sua attuazione e gestione. In particolare, ha il compito di:
a) modificare l'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle Parti;
b) modificare l'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche;
c) modificare l'allegato XXII-B, del presente accordo per quanto riguarda i criteri da considerare nella procedura di opposizione;
d) modificare gli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche;
e) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale settore;
f) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' al presente accordo.
Art. 212
ARTICOLO 212
Definizione
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) "disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese, tra l'altro, le componenti destinate a essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;
c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da piu' componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Definizione
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) "disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese, tra l'altro, le componenti destinate a essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;
c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da piu' componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Art. 213
ARTICOLO 213
Requisiti per la protezione
1. La Parte UE e l'Ucraina assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e presentino un carattere individuale.
2. Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso e' considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:
a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per se' i requisiti di novita' e individualita'.
3. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:
a) per i disegni o modelli non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui e' rivendicata la protezione e' stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorita', anteriormente alla data di quest'ultima.
Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
4. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:
a) per i disegni o modelli non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui e' rivendicata la protezione e' stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorita', anteriormente alla data di quest'ultima.
Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di liberta' dell'autore nel realizzare il disegno o modello.
5. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. I disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscono gli stessi diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto.
6. Un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se e' stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attivita' commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nel territorio in cui si rivendica la protezione, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima. Nel caso della protezione dei disegni o modelli non registrati, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se e' stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attivita' commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nel territorio in cui si rivendica la protezione.
Un disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
7. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato sia stato divulgato al pubblico:
a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e
b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
8. Il paragrafo 7 del presente articolo si applica anche quando un disegno o modello e' stato divulgato al pubblico in seguito a un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.
Requisiti per la protezione
1. La Parte UE e l'Ucraina assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e presentino un carattere individuale.
2. Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso e' considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:
a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per se' i requisiti di novita' e individualita'.
3. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:
a) per i disegni o modelli non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui e' rivendicata la protezione e' stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorita', anteriormente alla data di quest'ultima.
Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
4. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:
a) per i disegni o modelli non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui e' rivendicata la protezione e' stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b) per i disegni o modelli registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorita', anteriormente alla data di quest'ultima.
Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di liberta' dell'autore nel realizzare il disegno o modello.
5. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. I disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscono gli stessi diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto.
6. Un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se e' stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attivita' commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nel territorio in cui si rivendica la protezione, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima. Nel caso della protezione dei disegni o modelli non registrati, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se e' stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attivita' commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nel territorio in cui si rivendica la protezione.
Un disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
7. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato sia stato divulgato al pubblico:
a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e
b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
8. Il paragrafo 7 del presente articolo si applica anche quando un disegno o modello e' stato divulgato al pubblico in seguito a un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.
Art. 214
ARTICOLO 214
Durata della protezione
1. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina a seguito della registrazione e' di almeno cinque anni. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.
2. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina ai disegni e modelli non registrati e' di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello e' stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle Parti.
Durata della protezione
1. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina a seguito della registrazione e' di almeno cinque anni. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.
2. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina ai disegni e modelli non registrati e' di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello e' stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle Parti.
Art. 215
ARTICOLO 215
Nullita' o rifiuto della registrazione
1. La Parte UE e l'Ucraina possono disporre che un modello o disegno sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo per motivi attinenti al merito solo nei seguenti casi:
a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 212, lettera a), del presente accordo;
b) se non possiede i requisiti di cui all'articolo 213 e all'articolo 217, paragrafi 3, 4 e 5, del presente accordo;
c) se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello;
d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello anteriore che e' stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorita' del disegno o modello, se e' rivendicata una priorita', e che e' protetto a partire da una data anteriore mediante un disegno o modello registrato o una domanda relativa a un disegno o modello;
e) se in un disegno o modello successivo e' utilizzato un segno distintivo e la legislazione della Parte interessata cui e' soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della Parte interessata;
g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico nel territorio di una Parte.
Il presente paragrafo non pregiudica il diritto delle Parti di stabilire requisiti formali per le domande di registrazione di disegni o modelli.
2. In alternativa alla nullita', una Parte puo' prevedere la limitazione dell'uso di un disegno o modello annullabile per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Nullita' o rifiuto della registrazione
1. La Parte UE e l'Ucraina possono disporre che un modello o disegno sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo per motivi attinenti al merito solo nei seguenti casi:
a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 212, lettera a), del presente accordo;
b) se non possiede i requisiti di cui all'articolo 213 e all'articolo 217, paragrafi 3, 4 e 5, del presente accordo;
c) se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello;
d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello anteriore che e' stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorita' del disegno o modello, se e' rivendicata una priorita', e che e' protetto a partire da una data anteriore mediante un disegno o modello registrato o una domanda relativa a un disegno o modello;
e) se in un disegno o modello successivo e' utilizzato un segno distintivo e la legislazione della Parte interessata cui e' soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della Parte interessata;
g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico nel territorio di una Parte.
Il presente paragrafo non pregiudica il diritto delle Parti di stabilire requisiti formali per le domande di registrazione di disegni o modelli.
2. In alternativa alla nullita', una Parte puo' prevedere la limitazione dell'uso di un disegno o modello annullabile per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 216
ARTICOLO 216
Diritti conferiti
Il titolare di un disegno o modello protetto ha perlomeno il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.
Diritti conferiti
Il titolare di un disegno o modello protetto ha perlomeno il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.
Art. 217
ARTICOLO 217
Eccezioni
1. I diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non possono venir esercitati in caso di:
a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b) atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purche' tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte.
2. I diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non possono inoltre venir esercitati in relazione:
a) all'arredo e alle installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un altro paese che entrino temporaneamente nel territorio della Parte interessata;
b) all'importazione ad opera della Parte interessata di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti;
c) all'esecuzione delle riparazioni su detti mezzi di trasporto.
3. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
4. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o cui e' applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
5. Un disegno o modello non conferisce diritti quando il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
Eccezioni
1. I diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non possono venir esercitati in caso di:
a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b) atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purche' tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte.
2. I diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non possono inoltre venir esercitati in relazione:
a) all'arredo e alle installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un altro paese che entrino temporaneamente nel territorio della Parte interessata;
b) all'importazione ad opera della Parte interessata di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti;
c) all'esecuzione delle riparazioni su detti mezzi di trasporto.
3. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
4. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o cui e' applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
5. Un disegno o modello non conferisce diritti quando il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 218
ARTICOLO 218
Rapporto con il diritto d'autore
I disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello registrato in una Parte a norma della presente sottosezione sono altresi' ammessi a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente in tale Parte fin dal momento in cui il disegno o modello e' stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.
Ciascuna delle Parti determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali e' concessa, compreso il grado di originalita' che il disegno o modello deve possedere.
Rapporto con il diritto d'autore
I disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello registrato in una Parte a norma della presente sottosezione sono altresi' ammessi a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente in tale Parte fin dal momento in cui il disegno o modello e' stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.
Ciascuna delle Parti determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali e' concessa, compreso il grado di originalita' che il disegno o modello deve possedere.
Art. 219
ARTICOLO 219
Brevetti e salute pubblica
1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 (di seguito "dichiarazione di Doha") dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le Parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la dichiarazione di Doha.
2. Le Parti contribuiscono ad attuare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha.
Brevetti e salute pubblica
1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 (di seguito "dichiarazione di Doha") dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le Parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la dichiarazione di Doha.
2. Le Parti contribuiscono ad attuare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha.
Art. 220
ARTICOLO 220
Certificato protettivo complementare
1. Le Parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla legislazione in materia, puo' ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.
2. Le Parti prevedono un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo e' pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, ridotta di cinque anni.
3. Nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati sono ripresi nelle informazioni relative al medicinale, le Parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della protezione di cui all'articolo 2 del presente articolo.
Certificato protettivo complementare
1. Le Parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla legislazione in materia, puo' ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.
2. Le Parti prevedono un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo e' pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, ridotta di cinque anni.
3. Nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati sono ripresi nelle informazioni relative al medicinale, le Parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della protezione di cui all'articolo 2 del presente articolo.
Art. 221
ARTICOLO 221
Protezione delle invenzioni biotecnologiche
1. Le Parti proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Esse, se necessario, adeguano il loro diritto dei brevetti per tener conto delle disposizioni del presente accordo. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali, in particolare dall'accordo TRIPS e dalla convenzione sulla diversita' biologica del 1992 (di seguito "CBD").
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) "materiale biologico": un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
b) "procedimento microbiologico": qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.
3. Ai fini del presente accordo, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attivita' inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.
Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico puo' essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.
Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, puo' costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento e' identica a quella di un elemento naturale. L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene deve essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto.
4. Non sono brevettabili:
a) le varieta' vegetali e le razze animali;
b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali;
c) il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.
Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l'eseguibilita' tecnica dell'invenzione non e' limitata a una determinata varieta' vegetale o razza animale. La lettera b) del presente paragrafo non riguarda la brevettabilita' di invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti.
5. Sono escluse dalla brevettabilita' le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un'invenzione non puo' di per se' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che e' vietato da una disposizione legislativa o regolamentare. Sono considerati non brevettabili in particolare:
a) i procedimenti di donazione di esseri umani;
b) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;
c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
d) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilita' medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti.
6. La protezione attribuita da un brevetto relativo a un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprieta' si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprieta'.
7. La protezione attribuita da un brevetto relativo a un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.
8. Fatto salvo il paragrafo 4, lettera c, del presente articolo, la protezione attribuita da un brevetto a un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel quale l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione.
9. La protezione di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio delle Parti dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
10. In deroga ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore a utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l'ambito e le modalita' di questa deroga corrispondono a quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi delle Parti concernenti la privativa sui ritrovati vegetali. In deroga ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore implica l'autorizzazione per quest'ultimo a utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo. Tale autorizzazione include la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attivita' agricola, ma non la vendita nell'ambito o ai fini di un'attivita' di riproduzione commerciale.
L'ambito e le modalita' di applicazione della deroga di cui sopra sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi nazionali.
11. Gli Stati membri prevedono le licenze obbligatorie dipendenti nei seguenti casi:
a) un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, puo' chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento della varieta' vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone adeguato. Le Parti stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare del brevetto ha reciprocamente diritto a una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare la varieta' protetta;
b) il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, puo' chiedere una licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo della varieta' protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato. Le Parti stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati vegetali ha reciprocamente diritto a una licenza a condizioni ragionevoli per utilizzare l'invenzione protetta.
12. Coloro che chiedono le licenze di cui al paragrafo 11 del presente articolo devono dimostrare:
a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;
b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.
Protezione delle invenzioni biotecnologiche
1. Le Parti proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Esse, se necessario, adeguano il loro diritto dei brevetti per tener conto delle disposizioni del presente accordo. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali, in particolare dall'accordo TRIPS e dalla convenzione sulla diversita' biologica del 1992 (di seguito "CBD").
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) "materiale biologico": un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
b) "procedimento microbiologico": qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.
3. Ai fini del presente accordo, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attivita' inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.
Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico puo' essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.
Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, puo' costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento e' identica a quella di un elemento naturale. L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene deve essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto.
4. Non sono brevettabili:
a) le varieta' vegetali e le razze animali;
b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali;
c) il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.
Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l'eseguibilita' tecnica dell'invenzione non e' limitata a una determinata varieta' vegetale o razza animale. La lettera b) del presente paragrafo non riguarda la brevettabilita' di invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti.
5. Sono escluse dalla brevettabilita' le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un'invenzione non puo' di per se' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che e' vietato da una disposizione legislativa o regolamentare. Sono considerati non brevettabili in particolare:
a) i procedimenti di donazione di esseri umani;
b) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;
c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;
d) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilita' medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti.
6. La protezione attribuita da un brevetto relativo a un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprieta' si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprieta'.
7. La protezione attribuita da un brevetto relativo a un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.
8. Fatto salvo il paragrafo 4, lettera c, del presente articolo, la protezione attribuita da un brevetto a un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel quale l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione.
9. La protezione di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio delle Parti dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
10. In deroga ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore a utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l'ambito e le modalita' di questa deroga corrispondono a quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi delle Parti concernenti la privativa sui ritrovati vegetali. In deroga ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore implica l'autorizzazione per quest'ultimo a utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo. Tale autorizzazione include la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attivita' agricola, ma non la vendita nell'ambito o ai fini di un'attivita' di riproduzione commerciale.
L'ambito e le modalita' di applicazione della deroga di cui sopra sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi nazionali.
11. Gli Stati membri prevedono le licenze obbligatorie dipendenti nei seguenti casi:
a) un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, puo' chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento della varieta' vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone adeguato. Le Parti stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare del brevetto ha reciprocamente diritto a una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare la varieta' protetta;
b) il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, puo' chiedere una licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo della varieta' protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato. Le Parti stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati vegetali ha reciprocamente diritto a una licenza a condizioni ragionevoli per utilizzare l'invenzione protetta.
12. Coloro che chiedono le licenze di cui al paragrafo 11 del presente articolo devono dimostrare:
a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;
b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.
Art. 222
ARTICOLO 222
Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale
1. Le Parti attuano un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale.
2. A tal fine, qualora una Parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale alla presentazione dei dati dei test o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente ad altri richiedenti - per un periodo della durata minima di cinque anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nel suo territorio - di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione concessa al richiedente che ha presentato i dati dei test o gli studi, tranne in presenza del consenso del richiedente che ha presentato i dati dei test o gli studi. Durante tale periodo i dati dei test o gli studi presentati per ottenere la prima autorizzazione non saranno utilizzati a beneficio di altri richiedenti successivi che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, salvo in presenza del consenso del primo richiedente.
3. L'Ucraina si impegna ad allineare alla legislazione dell'UE la propria legislazione in materia di protezione dei dati per i medicinali entro la data decisa dal comitato per il commercio.
Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale
1. Le Parti attuano un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale.
2. A tal fine, qualora una Parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale alla presentazione dei dati dei test o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente ad altri richiedenti - per un periodo della durata minima di cinque anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nel suo territorio - di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione concessa al richiedente che ha presentato i dati dei test o gli studi, tranne in presenza del consenso del richiedente che ha presentato i dati dei test o gli studi. Durante tale periodo i dati dei test o gli studi presentati per ottenere la prima autorizzazione non saranno utilizzati a beneficio di altri richiedenti successivi che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, salvo in presenza del consenso del primo richiedente.
3. L'Ucraina si impegna ad allineare alla legislazione dell'UE la propria legislazione in materia di protezione dei dati per i medicinali entro la data decisa dal comitato per il commercio.
Art. 223
ARTICOLO 223
Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari
1. Le Parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
2. Le Parti riconoscono un diritto temporaneo al proprietario della relazione di un test o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo la relazione di un test o di uno studio non sara' utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del primo proprietario. Tale diritto e' di seguito denominato "protezione dei dati".
3. Le Parti stabiliscono le condizioni che la relazione di un test o di uno studio deve soddisfare.
4. Il periodo di protezione dei dati e' di almeno dieci anni, decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Parte interessata. Le Parti possono prevedere una proroga del periodo di protezione per i prodotti fitosanitari a basso rischio. In questo caso, il periodo e' prorogabile a tredici anni.
5. Le Parti possono decidere di prorogare tali periodi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori1 . In tal caso, il periodo totale di protezione dei dati non puo', in nessun caso, essere superiore a tredici anni o, nel caso dei prodotti fitosanitari a basso rischio, a quindici anni.
6. La protezione dei dati si applica anche ai test o agli studi necessari per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In questi casi, il periodo di protezione dei dati e' di trenta mesi.
7. Le Parti stabiliranno regole per evitare la duplicazione di test sui vertebrati. Il richiedente che intenda eseguire test e studi su animali vertebrati adotta i provvedimenti necessari per verificare che tali test e studi non siano gia' stati eseguiti o avviati.
8. Un nuovo richiedente e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti fanno tutto il necessario per assicurare la condivisione dei test e degli studi su animali vertebrati. I costi relativi alla condivisione delle relazioni dei test e degli studi sono determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Un nuovo richiedente e' tenuto soltanto a partecipare ai costi delle informazioni che deve presentare per rispettare i requisiti in materia di autorizzazione.
9. Qualora il nuovo richiedente e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari non riescano a raggiungere un accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, il nuovo richiedente informa la Parte.
10. Il mancato raggiungimento dell'accordo non impedisce alla Parte interessata di utilizzare le relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati per esaminare la domanda del nuovo richiedente.
11. Il titolare o i titolari dell'autorizzazione pertinente possono chiedere al nuovo richiedente di partecipare in modo equo ai costi da esso o da essi sostenuti. La Parte interessata puo' ingiungere alle parti coinvolte di risolvere la questione mediante arbitrato formale e vincolante, organizzato secondo il diritto nazionale.
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1 Uso minore: uso di un prodotto fitosanitario in una specifica
Parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi in tale Parte, o sono ampiamente diffusi, per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.
Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari
1. Le Parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
2. Le Parti riconoscono un diritto temporaneo al proprietario della relazione di un test o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo la relazione di un test o di uno studio non sara' utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del primo proprietario. Tale diritto e' di seguito denominato "protezione dei dati".
3. Le Parti stabiliscono le condizioni che la relazione di un test o di uno studio deve soddisfare.
4. Il periodo di protezione dei dati e' di almeno dieci anni, decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Parte interessata. Le Parti possono prevedere una proroga del periodo di protezione per i prodotti fitosanitari a basso rischio. In questo caso, il periodo e' prorogabile a tredici anni.
5. Le Parti possono decidere di prorogare tali periodi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori1 . In tal caso, il periodo totale di protezione dei dati non puo', in nessun caso, essere superiore a tredici anni o, nel caso dei prodotti fitosanitari a basso rischio, a quindici anni.
6. La protezione dei dati si applica anche ai test o agli studi necessari per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In questi casi, il periodo di protezione dei dati e' di trenta mesi.
7. Le Parti stabiliranno regole per evitare la duplicazione di test sui vertebrati. Il richiedente che intenda eseguire test e studi su animali vertebrati adotta i provvedimenti necessari per verificare che tali test e studi non siano gia' stati eseguiti o avviati.
8. Un nuovo richiedente e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti fanno tutto il necessario per assicurare la condivisione dei test e degli studi su animali vertebrati. I costi relativi alla condivisione delle relazioni dei test e degli studi sono determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Un nuovo richiedente e' tenuto soltanto a partecipare ai costi delle informazioni che deve presentare per rispettare i requisiti in materia di autorizzazione.
9. Qualora il nuovo richiedente e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari non riescano a raggiungere un accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, il nuovo richiedente informa la Parte.
10. Il mancato raggiungimento dell'accordo non impedisce alla Parte interessata di utilizzare le relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati per esaminare la domanda del nuovo richiedente.
11. Il titolare o i titolari dell'autorizzazione pertinente possono chiedere al nuovo richiedente di partecipare in modo equo ai costi da esso o da essi sostenuti. La Parte interessata puo' ingiungere alle parti coinvolte di risolvere la questione mediante arbitrato formale e vincolante, organizzato secondo il diritto nazionale.
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1 Uso minore: uso di un prodotto fitosanitario in una specifica
Parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi in tale Parte, o sono ampiamente diffusi, per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.
Art. 224
ARTICOLO 224
Definizione
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) "prodotto a semiconduttori": ogni prodotto finito o intermedio: consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore e che contiene uno o piu' strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e destinato a svolgere, esclusivamente o insieme alle altre funzioni, una funzione elettronica;
b) "topografia" di un prodotto a semiconduttori: una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati,
rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione;
c) "sfruttamento commerciale": la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi. Tuttavia ai fini dell'articolo 227 del presente accordo, l'espressione "sfruttamento commerciale" non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi.
Definizione
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) "prodotto a semiconduttori": ogni prodotto finito o intermedio: consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore e che contiene uno o piu' strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e destinato a svolgere, esclusivamente o insieme alle altre funzioni, una funzione elettronica;
b) "topografia" di un prodotto a semiconduttori: una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati,
rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione;
c) "sfruttamento commerciale": la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi. Tuttavia ai fini dell'articolo 227 del presente accordo, l'espressione "sfruttamento commerciale" non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi.
Art. 225
ARTICOLO 225
Requisiti per la tutela
1. Le Parti tutelano le topografie di prodotti a semiconduttori, adottando disposizioni legislative che attribuiscono diritti esclusivi, conformemente al presente articolo.
2. Le Parti dispongono che la topografia di un prodotto a semiconduttori sia tutelata a condizione che sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e che non sia comunemente conosciuta nell'industria dei semiconduttori. Se la topografia di un prodotto a semiconduttori e' costituita da elementi comunemente conosciuti nell'industria dei semiconduttori, essa e' tutelata solo nella misura in cui la combinazione di questi elementi, nell'insieme, soddisfi le suddette condizioni.
Requisiti per la tutela
1. Le Parti tutelano le topografie di prodotti a semiconduttori, adottando disposizioni legislative che attribuiscono diritti esclusivi, conformemente al presente articolo.
2. Le Parti dispongono che la topografia di un prodotto a semiconduttori sia tutelata a condizione che sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e che non sia comunemente conosciuta nell'industria dei semiconduttori. Se la topografia di un prodotto a semiconduttori e' costituita da elementi comunemente conosciuti nell'industria dei semiconduttori, essa e' tutelata solo nella misura in cui la combinazione di questi elementi, nell'insieme, soddisfi le suddette condizioni.
Art. 226
ARTICOLO 226
Diritti esclusivi
1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del presente accordo comprendono il diritto di autorizzare o vietare uno degli atti seguenti:
a) la riproduzione di una topografia qualora sia tutelata ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo;
b) lo sfruttamento commerciale o importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia.
2. Il diritto esclusivo menzionato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non e' applicabile a una riproduzione effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa.
3. I diritti esclusivi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non si estendono agli atti relativi a una topografia che soddisfa le condizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo e che e' stata creata in base a un'analisi e a una valutazione di un'altra topografia effettuate in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non e' applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati legittimamente posti sul mercato.
Diritti esclusivi
1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del presente accordo comprendono il diritto di autorizzare o vietare uno degli atti seguenti:
a) la riproduzione di una topografia qualora sia tutelata ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo;
b) lo sfruttamento commerciale o importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia.
2. Il diritto esclusivo menzionato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non e' applicabile a una riproduzione effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa.
3. I diritti esclusivi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non si estendono agli atti relativi a una topografia che soddisfa le condizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo e che e' stata creata in base a un'analisi e a una valutazione di un'altra topografia effettuate in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non e' applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati legittimamente posti sul mercato.
Art. 227
ARTICOLO 227
Durata della tutela
I diritti esclusivi hanno una durata di almeno dieci anni dopo il primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo oppure, qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, di dieci anni dopo la prima delle date seguenti:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
Durata della tutela
I diritti esclusivi hanno una durata di almeno dieci anni dopo il primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo oppure, qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, di dieci anni dopo la prima delle date seguenti:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
Art. 228
ARTICOLO 228
Varieta' vegetali
Le Parti cooperano per promuovere e rafforzare la privativa sui ritrovati vegetali in conformita' alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.
Varieta' vegetali
Le Parti cooperano per promuovere e rafforzare la privativa sui ritrovati vegetali in conformita' alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.
Art. 229
ARTICOLO 229
Risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore
1. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le Parti rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con la partecipazione e l'approvazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso.
2. Le Parti riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare le conoscenze tradizionali nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica delle conoscenze tradizionali.
3. Le Parti concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni riguardanti la proprieta' intellettuale di questa sottosezione e della CBD.
4. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito ai pertinenti temi discussi in sede multilaterale.
Risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore
1. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le Parti rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con la partecipazione e l'approvazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso.
2. Le Parti riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare le conoscenze tradizionali nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica delle conoscenze tradizionali.
3. Le Parti concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni riguardanti la proprieta' intellettuale di questa sottosezione e della CBD.
4. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito ai pertinenti temi discussi in sede multilaterale.
Art. 230
ARTICOLO 230
Obblighi generali
1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale1 . Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati.
2. Le misure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
---------------
1 Ai fini della presente sezione per "diritti di proprieta'
intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costitutore di una banca di dati, i diritti delle persone creatici di topografie di prodotti a semiconduttori, i diritti conferiti dai marchi, i diritti su disegni e modelli, i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari, le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilita', la privativa per ritrovati vegetali, le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi nella legislazione nazionale interessata.
Obblighi generali
1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale1 . Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati.
2. Le misure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
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1 Ai fini della presente sezione per "diritti di proprieta'
intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costitutore di una banca di dati, i diritti delle persone creatici di topografie di prodotti a semiconduttori, i diritti conferiti dai marchi, i diritti su disegni e modelli, i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari, le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilita', la privativa per ritrovati vegetali, le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi nella legislazione nazionale interessata.
Art. 231
ARTICOLO 231
Soggetti dotati di legittimazione attiva
1. Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
a) ai titolari di diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;
c) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.
2. Le Parti possono riconoscere la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari di diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.
Soggetti dotati di legittimazione attiva
1. Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
a) ai titolari di diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;
c) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.
2. Le Parti possono riconoscere la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari di diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.
Art. 232
ARTICOLO 232
Presunzione del diritto d'autore o di titolarita' dei diritti
Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal presente accordo, le Parti riconoscono quanto segue:
a) affinche' gli autori di opere letterarie e artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, e ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso;
b) la disposizione di cui alla lettera a) del presente articolo si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.
Presunzione del diritto d'autore o di titolarita' dei diritti
Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal presente accordo, le Parti riconoscono quanto segue:
a) affinche' gli autori di opere letterarie e artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, e ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, e' sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso;
b) la disposizione di cui alla lettera a) del presente articolo si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.
Art. 233
ARTICOLO 233
Elementi di prova
1. Qualora una parte che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e abbia, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilita' della controparte, l'autorita' giudiziaria delle Parti puo' ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.
2. Alle stesse condizioni, in caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie per consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, la produzione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Elementi di prova
1. Qualora una parte che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e abbia, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilita' della controparte, l'autorita' giudiziaria delle Parti puo' ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.
2. Alle stesse condizioni, in caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie per consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, la produzione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Art. 234
ARTICOLO 234
Misure di protezione delle prove
1. Le Parti dispongono che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale e' stato violato o sta per esserlo, possa adottare celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.
Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
2. Le Parti dispongono che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto a un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorita' giudiziaria competente entro un periodo ragionevole.
Misure di protezione delle prove
1. Le Parti dispongono che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale e' stato violato o sta per esserlo, possa adottare celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.
Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
2. Le Parti dispongono che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto a un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorita' giudiziaria competente entro un periodo ragionevole.
Art. 235
ARTICOLO 235
Diritto di informazione
1. Le Parti dispongono che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; oppure
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, ove opportuno, quanto segue:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti;
b) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:
a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi;
b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione;
d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; oppure
e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Diritto di informazione
1. Le Parti dispongono che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; oppure
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, ove opportuno, quanto segue:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti;
b) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:
a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi;
b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione;
d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; oppure
e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Art. 236
ARTICOLO 236
Misure provvisorie e cautelari
1. Le Parti dispongono che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare.
Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale.
2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, l'autorita' giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine la competente autorita' puo' disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.
4. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In tal caso le Parti ne vengono informate, senza indugio, al piu' tardi dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha il diritto di essere sentito, perche' si possa decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
5. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorita' giudiziaria competente entro un periodo ragionevole.
6. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito a un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi e' stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.
Misure provvisorie e cautelari
1. Le Parti dispongono che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare.
Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale.
2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, l'autorita' giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine la competente autorita' puo' disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.
4. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In tal caso le Parti ne vengono informate, senza indugio, al piu' tardi dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha il diritto di essere sentito, perche' si possa decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
5. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorita' giudiziaria competente entro un periodo ragionevole.
6. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito a un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi e' stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.
Art. 237
ARTICOLO 237
Misure correttive
1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. Se del caso, l'autorita' giudiziaria competente puo' anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.
2. L'autorita' giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
Misure correttive
1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. Se del caso, l'autorita' giudiziaria competente puo' anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.
2. L'autorita' giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
Art. 238
ARTICOLO 238
Ingiunzioni
Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se cosi' prevede la legislazione interna, il mancato rispetto di un'ingiunzione e', se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale.
Ingiunzioni
Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se cosi' prevede la legislazione interna, il mancato rispetto di un'ingiunzione e', se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale.
Art. 239
ARTICOLO 239
Misure alternative
Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Misure alternative
Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Art. 240
ARTICOLO 240
Risarcimento del danno
1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:
a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure
b) in alternativa alla precedente lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base a elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.
Risarcimento del danno
1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:
a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure
b) in alternativa alla precedente lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base a elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.
Art. 241
ARTICOLO 241
Spese legali
Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che sia in contrasto con il principio di equita'.
Spese legali
Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che sia in contrasto con il principio di equita'.
Art. 242
ARTICOLO 242
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Le Parti assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le Parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Le Parti assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le Parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
Art. 243
ARTICOLO 243
Procedure amministrative
Nella misura in cui un provvedimento civile puo' essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.
Procedure amministrative
Nella misura in cui un provvedimento civile puo' essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.
Art. 244
ARTICOLO 244
Ricorso ai servizi di intermediari
Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' collegate a violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le misure di cui alla presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari. La presente sottosezione si applica unicamente alla responsabilita' che potrebbe derivare dalle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare del diritto d'autore1 .
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1 Le deroghe alla responsabilita' stabilita dalla presente
sottosezione riguardano esclusivamente il caso in cui l'attivita' di prestatore di servizi della societa' dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere piu' efficiente la trasmissione. Tale attivita' e' di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della societa' dell'informazione non conosce ne' controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.
Ricorso ai servizi di intermediari
Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' collegate a violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le misure di cui alla presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari. La presente sottosezione si applica unicamente alla responsabilita' che potrebbe derivare dalle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare del diritto d'autore1 .
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1 Le deroghe alla responsabilita' stabilita dalla presente
sottosezione riguardano esclusivamente il caso in cui l'attivita' di prestatore di servizi della societa' dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere piu' efficiente la trasmissione. Tale attivita' e' di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della societa' dell'informazione non conosce ne' controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.
Art. 245
ARTICOLO 245
Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit")
1. Le Parti dispongono che, nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.
Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit")
1. Le Parti dispongono che, nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.
Art. 246
ARTICOLO 246
Responsabilita' dei prestatori intermediari:
memorizzazione temporanea detta "caching"
1 Le Parti provvedono affinche', nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore,
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.
2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.
Responsabilita' dei prestatori intermediari:
memorizzazione temporanea detta "caching"
1 Le Parti provvedono affinche', nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore,
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.
2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.
Art. 247
ARTICOLO 247
Responsabilita' dei prestatori intermediari: "hosting"
1. Le Parti provvedono affinche', nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', per un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, in conformita' agli ordinamenti delle Parti, di esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o la impedisca nonche' la possibilita', per le Parti, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Responsabilita' dei prestatori intermediari: "hosting"
1. Le Parti provvedono affinche', nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', per un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, in conformita' agli ordinamenti delle Parti, di esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o la impedisca nonche' la possibilita', per le Parti, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Art. 248
ARTICOLO 248
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 245, 246 e 247 del presente accordo, le Parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.
2. Le Parti possono stabilire che i prestatori di servizi della societa' dell'informazione siano tenuti a informare senza indugio le competenti autorita' pubbliche di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 245, 246 e 247 del presente accordo, le Parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.
2. Le Parti possono stabilire che i prestatori di servizi della societa' dell'informazione siano tenuti a informare senza indugio le competenti autorita' pubbliche di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Art. 249
ARTICOLO 249
Periodo transitorio
L'Ucraina da' piena attuazione agli obblighi di cui alla presente sottosezione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
Periodo transitorio
L'Ucraina da' piena attuazione agli obblighi di cui alla presente sottosezione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 250
ARTICOLO 250
Misure alla frontiera
1. Ai fini della presente disposizione, per "merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale" si intendono:
a) le "merci contraffatte", vale a dire:
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o senza il consenso di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;
c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui e' presentata la domanda di intervento delle autorita' doganali, ledono i diritti relativi a:
i) un brevetto;
ii) un certificato protettivo complementare;
iii) la privativa su un ritrovato vegetale;
iv) un disegno o modello;
v) un'indicazione geografica.
2. Salvo diversa disposizione contenuta nella presente sottosezione, le Parti adottano procedure1 intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione.
3. Le Parti adottano disposizioni affinche' le autorita' doganali, quando durante un intervento e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, abbiano sufficienti motivi per sospettare che le merci violino un diritto di proprieta' intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di tali merci in modo da consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo precedente.
4. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.
5. Le Parti cooperano per contribuire, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacita', all'attuazione del presente articolo.
6. L'Ucraina da' piena attuazione agli obblighi di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
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1 Resta inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste
procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.
Misure alla frontiera
1. Ai fini della presente disposizione, per "merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale" si intendono:
a) le "merci contraffatte", vale a dire:
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o senza il consenso di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;
c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui e' presentata la domanda di intervento delle autorita' doganali, ledono i diritti relativi a:
i) un brevetto;
ii) un certificato protettivo complementare;
iii) la privativa su un ritrovato vegetale;
iv) un disegno o modello;
v) un'indicazione geografica.
2. Salvo diversa disposizione contenuta nella presente sottosezione, le Parti adottano procedure1 intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione.
3. Le Parti adottano disposizioni affinche' le autorita' doganali, quando durante un intervento e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, abbiano sufficienti motivi per sospettare che le merci violino un diritto di proprieta' intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di tali merci in modo da consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo precedente.
4. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.
5. Le Parti cooperano per contribuire, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacita', all'attuazione del presente articolo.
6. L'Ucraina da' piena attuazione agli obblighi di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
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1 Resta inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste
procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.
Art. 251
ARTICOLO 251
Codici di condotta e cooperazione legale
Le Parti incoraggiano:
a) l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
b) la presentazione alle autorita' competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.
Codici di condotta e cooperazione legale
Le Parti incoraggiano:
a) l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
b) la presentazione alle autorita' competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.
Art. 252
ARTICOLO 252
Cooperazione
1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) e conformemente alle disposizioni del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, la cooperazione riguarda, tra le altre, le seguenti attivita':
a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sull'evoluzione legislativa;
b) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
c) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sulle attivita' di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorita' doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
d) lo sviluppo di capacita', gli scambi di personale e la formazione di personale;
e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.
f) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprieta' intellettuale;
g) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprieta' intellettuale: la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprieta' intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalita' organizzata.
3. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti convengono di mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprieta' intellettuale ("dialogo sulla proprieta' intellettuale") di cui riferiscono al comitato per il commercio, per discutere delle questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale oggetto del presente capo e di ogni altra questione pertinente.
Cooperazione
1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) e conformemente alle disposizioni del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, la cooperazione riguarda, tra le altre, le seguenti attivita':
a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sull'evoluzione legislativa;
b) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
c) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sulle attivita' di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorita' doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
d) lo sviluppo di capacita', gli scambi di personale e la formazione di personale;
e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.
f) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprieta' intellettuale;
g) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprieta' intellettuale: la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprieta' intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalita' organizzata.
3. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti convengono di mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprieta' intellettuale ("dialogo sulla proprieta' intellettuale") di cui riferiscono al comitato per il commercio, per discutere delle questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale oggetto del presente capo e di ogni altra questione pertinente.
Art. 253
ARTICOLO 253
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
1. "autorita' garante della concorrenza":
a) per la Parte UE, la Commissione europea;
b) per l'Ucraina il comitato antimonopoli (Anti-Monopoly Committee) dell'Ucraina;
2. "diritto della concorrenza":
a) per la Parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento UE sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
b) per l'Ucraina la legge n. 2210-III dell'11 gennaio 2001 (come modificata) e i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche. In caso di conflitto tra una disposizione della legge n. 2210-III e altre disposizioni sostanziali in materia di concorrenza, l'Ucraina garantisce che, per quanto riguarda quel conflitto, prevale la prima; e
c) ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo;
3. I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
1. "autorita' garante della concorrenza":
a) per la Parte UE, la Commissione europea;
b) per l'Ucraina il comitato antimonopoli (Anti-Monopoly Committee) dell'Ucraina;
2. "diritto della concorrenza":
a) per la Parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento UE sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
b) per l'Ucraina la legge n. 2210-III dell'11 gennaio 2001 (come modificata) e i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche. In caso di conflitto tra una disposizione della legge n. 2210-III e altre disposizioni sostanziali in materia di concorrenza, l'Ucraina garantisce che, per quanto riguarda quel conflitto, prevale la prima; e
c) ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo;
3. I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.
Art. 254
ARTICOLO 254
Principi
Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Esse convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo le seguenti pratiche e operazioni, secondo quanto precisato nel rispettivo diritto della concorrenza, nella misura in cui esse incidano sugli scambi tra le Parti:
a) gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare o ridurre notevolmente il gioco della concorrenza nel territorio di una delle Parti;
b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' impresa di una posizione dominante nel territorio di una delle Parti; oppure
c) le concentrazioni tra imprese che determinano il costituirsi di monopoli o una sostanziale restrizione della concorrenza sul mercato nel territorio di una delle Parti.
Principi
Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Esse convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo le seguenti pratiche e operazioni, secondo quanto precisato nel rispettivo diritto della concorrenza, nella misura in cui esse incidano sugli scambi tra le Parti:
a) gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare o ridurre notevolmente il gioco della concorrenza nel territorio di una delle Parti;
b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' impresa di una posizione dominante nel territorio di una delle Parti; oppure
c) le concentrazioni tra imprese che determinano il costituirsi di monopoli o una sostanziale restrizione della concorrenza sul mercato nel territorio di una delle Parti.
Art. 255
ARTICOLO 255
Attuazione
1. La Parte UE e l'Ucraina mantengono in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di contrastare in modo efficace le pratiche e le operazioni di cui all'articolo 254, lettere a), b) e c).
2. Le Parti conferisce ad autorita' che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo la responsabilita' di dare efficace applicazione al diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equita' procedurale e dei diritti di difesa. Ciascuna delle Parti dispone che:
a) la sua autorita' garante della concorrenza, prima di imporre a una persona fisica o giuridica sanzioni o rimedi per la violazione del suo diritto della concorrenza, riconosca a tale persona il diritto di essere sentita e di presentare elementi di prova entro un termine stabilito nel rispetto del suo diritto della concorrenza dopo averle comunicato le conclusioni provvisorie relative all'esistenza della violazione;
b) un tribunale o altro organo giurisdizionale indipendente previsto dal suo ordinamento applichi tali sanzioni o rimedi o li riesamini su richiesta della persona interessata.
4. Su richiesta di una delle Parti, ciascuna di esse mette a disposizione dell'altra Parte le informazioni pubbliche concernenti le attivita' volte ad assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e delle norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.
5. L'autorita' garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi da applicare nella determinazione delle sanzioni pecuniarie imposte per le violazioni del diritto della concorrenza.
6. L'autorita' garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi applicati nella valutazione delle concentrazioni orizzontali.
Attuazione
1. La Parte UE e l'Ucraina mantengono in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di contrastare in modo efficace le pratiche e le operazioni di cui all'articolo 254, lettere a), b) e c).
2. Le Parti conferisce ad autorita' che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo la responsabilita' di dare efficace applicazione al diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equita' procedurale e dei diritti di difesa. Ciascuna delle Parti dispone che:
a) la sua autorita' garante della concorrenza, prima di imporre a una persona fisica o giuridica sanzioni o rimedi per la violazione del suo diritto della concorrenza, riconosca a tale persona il diritto di essere sentita e di presentare elementi di prova entro un termine stabilito nel rispetto del suo diritto della concorrenza dopo averle comunicato le conclusioni provvisorie relative all'esistenza della violazione;
b) un tribunale o altro organo giurisdizionale indipendente previsto dal suo ordinamento applichi tali sanzioni o rimedi o li riesamini su richiesta della persona interessata.
4. Su richiesta di una delle Parti, ciascuna di esse mette a disposizione dell'altra Parte le informazioni pubbliche concernenti le attivita' volte ad assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e delle norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.
5. L'autorita' garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi da applicare nella determinazione delle sanzioni pecuniarie imposte per le violazioni del diritto della concorrenza.
6. L'autorita' garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi applicati nella valutazione delle concentrazioni orizzontali.
Art. 256
ARTICOLO 256
Ravvicinamento legislativo e pratiche applicative
L'Ucraina procede al ravvicinamento del proprio diritto della concorrenza e delle proprie pratiche applicative alla parte dell'acquis dell'UE di seguito indicata:
1. regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato
calendario: l'articolo 30 del regolamento e' attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
2. regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento UE sulle concentrazioni")
calendario: l'articolo 1 e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; l'articolo 20 e' attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
3. regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
4. regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
Ravvicinamento legislativo e pratiche applicative
L'Ucraina procede al ravvicinamento del proprio diritto della concorrenza e delle proprie pratiche applicative alla parte dell'acquis dell'UE di seguito indicata:
1. regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato
calendario: l'articolo 30 del regolamento e' attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
2. regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento UE sulle concentrazioni")
calendario: l'articolo 1 e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; l'articolo 20 e' attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
3. regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
4. regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
Art. 257
ARTICOLO 257
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi
1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi:
a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 254 e all'articolo 258, paragrafo 1, del presente accordo;
b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di diritto della concorrenza di cui all'articolo 253, punto 2, del presente accordo;
se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici assegnati a tali imprese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un'impresa pubblica, concedere a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenere tali diritti.
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi
1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi:
a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 254 e all'articolo 258, paragrafo 1, del presente accordo;
b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di diritto della concorrenza di cui all'articolo 253, punto 2, del presente accordo;
se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici assegnati a tali imprese.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un'impresa pubblica, concedere a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenere tali diritti.
Art. 258
ARTICOLO 258
Monopoli di Stato
1. Ciascuna delle Parti riordina i monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo in modo che venga esclusa qualunque misure discriminatoria tra le persone fisiche o giuridiche delle Parti per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV del presente accordo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un monopolio di Stato.
Monopoli di Stato
1. Ciascuna delle Parti riordina i monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo in modo che venga esclusa qualunque misure discriminatoria tra le persone fisiche o giuridiche delle Parti per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV del presente accordo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un monopolio di Stato.
Art. 259
ARTICOLO 259
Scambio di informazioni e cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza
1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per rafforzare l'applicazione efficace del diritto della concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione dei comportamenti o delle operazioni anticoncorrenziali.
2. A tal fine, l'autorita' garante della concorrenza di una Parte puo' comunicare all'autorita' garante della concorrenza dell'altra Parte la propria disponibilita' a cooperare nelle attivita' di applicazione del diritto della concorrenza. Tale cooperazione non impedisce alle Parti di assumere decisioni autonome.
3. Al fine di agevolare l'applicazione efficace del rispettivo diritto della concorrenza, le autorita' garanti della concorrenza delle Parti possono scambiarsi informazioni anche sulla legislazione e sulle attivita' di applicazione nel rispetto dei limiti imposti dalla rispettiva legislazione e tenendo conto dei rispettivi interessi essenziali.
Scambio di informazioni e cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza
1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per rafforzare l'applicazione efficace del diritto della concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione dei comportamenti o delle operazioni anticoncorrenziali.
2. A tal fine, l'autorita' garante della concorrenza di una Parte puo' comunicare all'autorita' garante della concorrenza dell'altra Parte la propria disponibilita' a cooperare nelle attivita' di applicazione del diritto della concorrenza. Tale cooperazione non impedisce alle Parti di assumere decisioni autonome.
3. Al fine di agevolare l'applicazione efficace del rispettivo diritto della concorrenza, le autorita' garanti della concorrenza delle Parti possono scambiarsi informazioni anche sulla legislazione e sulle attivita' di applicazione nel rispetto dei limiti imposti dalla rispettiva legislazione e tenendo conto dei rispettivi interessi essenziali.
Art. 260
ARTICOLO 260
Consultazioni
1. Ciascuna delle Parti puo' avviare, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra Parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. La Parte richiedente indica in che modo la questione incida sugli scambi tra le Parti.
2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente sezione.
3. Per facilitare l'esame della questione oggetto delle consultazioni, ogni Parte si adopera per fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti nel rispetto dei limiti imposti dalla sua rispettiva legislazione e tenendo conto dei propri interessi essenziali.
Consultazioni
1. Ciascuna delle Parti puo' avviare, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra Parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. La Parte richiedente indica in che modo la questione incida sugli scambi tra le Parti.
2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente sezione.
3. Per facilitare l'esame della questione oggetto delle consultazioni, ogni Parte si adopera per fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti nel rispetto dei limiti imposti dalla sua rispettiva legislazione e tenendo conto dei propri interessi essenziali.
Art. 261
ARTICOLO 261
Per le questioni attinenti alla presente sezione, fatta eccezione per l'articolo 256 del presente accordo, le Parti non possono ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
Per le questioni attinenti alla presente sezione, fatta eccezione per l'articolo 256 del presente accordo, le Parti non possono ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
Art. 262
ARTICOLO 262
Principi generali
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le Parti, gli aiuti concessi dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'Unione europea mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono tuttavia compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali.
3. Possono inoltre considerarsi compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo1 oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;
e) gli aiuti destinati al raggiungimento degli obiettivi previsti dai regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali e dalle norme sugli aiuti di Stato orizzontali e settoriali, concessi conformemente alle condizioni in essi contenuti;
f) gli aiuti per gli investimenti di messa in conformita' alle norme obbligatorie previste dalle direttive UE di cui all'allegato XIX del capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo entro il termine di attuazione in esso stabilito e l'adattamento degli impianti e dei macchinari in ottemperanza ai nuovi requisiti possono essere autorizzati fino al 40% lordo dei costi ammissibili.
4. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme della presente sezione, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria all'interesse delle Parti.
I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.
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1 Ai fini della presente disposizione, il comune interesse europeo
comprende l'interesse comune delle Parti.
Principi generali
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le Parti, gli aiuti concessi dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'Unione europea mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono tuttavia compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali.
3. Possono inoltre considerarsi compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo1 oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;
e) gli aiuti destinati al raggiungimento degli obiettivi previsti dai regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali e dalle norme sugli aiuti di Stato orizzontali e settoriali, concessi conformemente alle condizioni in essi contenuti;
f) gli aiuti per gli investimenti di messa in conformita' alle norme obbligatorie previste dalle direttive UE di cui all'allegato XIX del capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo entro il termine di attuazione in esso stabilito e l'adattamento degli impianti e dei macchinari in ottemperanza ai nuovi requisiti possono essere autorizzati fino al 40% lordo dei costi ammissibili.
4. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme della presente sezione, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria all'interesse delle Parti.
I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.
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1 Ai fini della presente disposizione, il comune interesse europeo
comprende l'interesse comune delle Parti.
Art. 263
ARTICOLO 263
Trasparenza
1. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. A tale scopo, ciascuna delle Parti notifica annualmente all'altra Parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale degli aiuti di Stato che possono incidere sugli scambi tra le Parti. Le informazioni contenute nelle notifiche riguardano l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio, l'autorita' che concede l'aiuto e, se possibile, il beneficiario dell'aiuto. Ai fini del presente articolo, non e' necessario notificare gli aiuti inferiori alla soglia di 200 000 EUR per impresa nell'arco di un periodo di tre anni. La notifica si intende fatta se sono trasmesse all'altra Parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo.
2. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di aiuti di Stato e su casi particolari di aiuti di Stato che incidono sugli scambi tra le Parti. Le Parti si scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e commerciale.
3. Le Parti assicurano la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche in modo che risulti chiaramente quanto segue:
a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate direttamente o indirettamente (tramite imprese pubbliche o enti finanziari) dai poteri pubblici alle imprese pubbliche interessate;
b) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
4. Le Parti provvedono inoltre affinche' la struttura finanziaria e organizzativa di un'impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'UE o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi, risulti correttamente nella contabilita' separata in modo che risulti chiaramente quanto segue:
a) i costi e i ricavi relativi a tutti i prodotti o servizi per i quali a un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero tutti i servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata, da una parte, e ogni altro prodotto o servizio distinto realizzato dall'impresa medesima, dall'altra;
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attivita'. Questi metodi si fondano sui principi contabili di causalita', oggettivita', trasparenza e coerenza conformemente a metodologie contabili riconosciute a livello internazionale quali la determinazione dei costi per attivita' e si basano su dati sottoposti a revisione contabile.
5. Ciascuna delle Parti dispone l'applicazione delle disposizioni del presente articolo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Trasparenza
1. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. A tale scopo, ciascuna delle Parti notifica annualmente all'altra Parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale degli aiuti di Stato che possono incidere sugli scambi tra le Parti. Le informazioni contenute nelle notifiche riguardano l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio, l'autorita' che concede l'aiuto e, se possibile, il beneficiario dell'aiuto. Ai fini del presente articolo, non e' necessario notificare gli aiuti inferiori alla soglia di 200 000 EUR per impresa nell'arco di un periodo di tre anni. La notifica si intende fatta se sono trasmesse all'altra Parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo.
2. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di aiuti di Stato e su casi particolari di aiuti di Stato che incidono sugli scambi tra le Parti. Le Parti si scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e commerciale.
3. Le Parti assicurano la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche in modo che risulti chiaramente quanto segue:
a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate direttamente o indirettamente (tramite imprese pubbliche o enti finanziari) dai poteri pubblici alle imprese pubbliche interessate;
b) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
4. Le Parti provvedono inoltre affinche' la struttura finanziaria e organizzativa di un'impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'UE o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi, risulti correttamente nella contabilita' separata in modo che risulti chiaramente quanto segue:
a) i costi e i ricavi relativi a tutti i prodotti o servizi per i quali a un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero tutti i servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata, da una parte, e ogni altro prodotto o servizio distinto realizzato dall'impresa medesima, dall'altra;
b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attivita'. Questi metodi si fondano sui principi contabili di causalita', oggettivita', trasparenza e coerenza conformemente a metodologie contabili riconosciute a livello internazionale quali la determinazione dei costi per attivita' e si basano su dati sottoposti a revisione contabile.
5. Ciascuna delle Parti dispone l'applicazione delle disposizioni del presente articolo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 264
ARTICOLO 264
Interpretazione
Le Parti convengono di applicare l'articolo 262 e l'articolo 263, paragrafo 3 o 4, del presente accordo usando come fonti di interpretazione i criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 106, 107 e 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea compresa, il diritto derivato, le discipline, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi in vigore nell'Unione europea.
Interpretazione
Le Parti convengono di applicare l'articolo 262 e l'articolo 263, paragrafo 3 o 4, del presente accordo usando come fonti di interpretazione i criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 106, 107 e 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea compresa, il diritto derivato, le discipline, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi in vigore nell'Unione europea.
Art. 265
ARTICOLO 265
Rapporto con l'OMC
Queste disposizioni lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di applicare misure di difesa commerciale o di promuovere altra azione idonea contro una sovvenzione o avviare un procedimento di risoluzione delle controversie, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC.
Rapporto con l'OMC
Queste disposizioni lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di applicare misure di difesa commerciale o di promuovere altra azione idonea contro una sovvenzione o avviare un procedimento di risoluzione delle controversie, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC.
Art. 266
ARTICOLO 266
Campo di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano alle merci e ai servizi elencati nell'allegato XVI del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo, conformemente alla decisione concordata in materia di accesso al mercato, ad eccezione delle sovvenzioni ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC sull'agricoltura e delle altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.
Campo di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano alle merci e ai servizi elencati nell'allegato XVI del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo, conformemente alla decisione concordata in materia di accesso al mercato, ad eccezione delle sovvenzioni ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC sull'agricoltura e delle altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.
Art. 267
ARTICOLO 267
Sistema interno di controllo degli aiuti di Stato
Per adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 262 a 266 del presente accordo:
1. l'Ucraina adotta disposizioni legislative nazionali in materia di aiuti di Stato e istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la piena applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, entro tre anni dall'entrata in vigore del medesimo. Tale autorita' puo' tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.
Ogni nuovo aiuto concesso in Ucraina deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli 262 e 264 del presente accordo entro un anno dalla data di istituzione dell'autorita'.
2. L'Ucraina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e allinea tali regimi ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo entro sette anni dall'entrata in vigore del medesimo.
3. a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dall'Ucraina venga valutato tenendo conto del fatto che l'Ucraina e' assimilata alle regioni dell'Unione europea di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Commissione europea i dati relativi al prodotto interno lordo pro capite armonizzati a livello II della NUTS. L'autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni dell'Ucraina e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una carta degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti UE in materia.
Sistema interno di controllo degli aiuti di Stato
Per adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 262 a 266 del presente accordo:
1. l'Ucraina adotta disposizioni legislative nazionali in materia di aiuti di Stato e istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la piena applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, entro tre anni dall'entrata in vigore del medesimo. Tale autorita' puo' tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.
Ogni nuovo aiuto concesso in Ucraina deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli 262 e 264 del presente accordo entro un anno dalla data di istituzione dell'autorita'.
2. L'Ucraina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e allinea tali regimi ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo entro sette anni dall'entrata in vigore del medesimo.
3. a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dall'Ucraina venga valutato tenendo conto del fatto che l'Ucraina e' assimilata alle regioni dell'Unione europea di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Commissione europea i dati relativi al prodotto interno lordo pro capite armonizzati a livello II della NUTS. L'autorita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni dell'Ucraina e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una carta degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti UE in materia.
Art. 268
ARTICOLO 268
Definizioni
Ai fini del presente capo e fatte salve le disposizioni del titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, si intende per:
1 "prodotti energetici": il gas naturale (codice SA 27.11), l'energia elettrica (codice SA 27.16) e il petrolio greggio (codice SA 27.09);
2. "infrastruttura fissa": le reti di trasmissione o di distribuzione, gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio, quali definiti nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito "direttiva 2003/54/CE") e nella direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito "direttiva 2003/55/CE");
3. "transito": il transito, quale descritto nel titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, di prodotti energetici attraverso un'infrastruttura fissa o un oleodotto;
4. "trasporto": la trasmissione e la distribuzione, quali definite nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, e il trasporto di petrolio con condotte,
5. "prelievo non autorizzato": ogni attivita' consistente nel prelievo illecito di prodotti energetici da un'infrastruttura fissa.
Definizioni
Ai fini del presente capo e fatte salve le disposizioni del titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, si intende per:
1 "prodotti energetici": il gas naturale (codice SA 27.11), l'energia elettrica (codice SA 27.16) e il petrolio greggio (codice SA 27.09);
2. "infrastruttura fissa": le reti di trasmissione o di distribuzione, gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio, quali definiti nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito "direttiva 2003/54/CE") e nella direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito "direttiva 2003/55/CE");
3. "transito": il transito, quale descritto nel titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, di prodotti energetici attraverso un'infrastruttura fissa o un oleodotto;
4. "trasporto": la trasmissione e la distribuzione, quali definite nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, e il trasporto di petrolio con condotte,
5. "prelievo non autorizzato": ogni attivita' consistente nel prelievo illecito di prodotti energetici da un'infrastruttura fissa.
Art. 269
ARTICOLO 269
Prezzi interni regolamentati
1. Il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica ai consumatori industriali e' determinato unicamente dalla domanda e dall'offerta.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono, nell'interesse economico generale1 , imporre alle imprese un obbligo concernente il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica (di seguito "prezzo regolamentato").
3. Le Parti dispongono che quest'obbligo sia chiaramente definito, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, verificabile e di durata limitata. Nell'applicare questo obbligo, le Parti garantiscono inoltre ad altre imprese la parita' di accesso ai consumatori.
4. Qualora il prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno sia regolamentato, la Parte interessata provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo prima dell'entrata in vigore del prezzo regolamentato.
---------------
1 L'"interesse economico generale" va inteso nel senso di cui
all'articolo 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, nel senso di cui alla giurisprudenza della parte UE.
Prezzi interni regolamentati
1. Il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica ai consumatori industriali e' determinato unicamente dalla domanda e dall'offerta.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono, nell'interesse economico generale1 , imporre alle imprese un obbligo concernente il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica (di seguito "prezzo regolamentato").
3. Le Parti dispongono che quest'obbligo sia chiaramente definito, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, verificabile e di durata limitata. Nell'applicare questo obbligo, le Parti garantiscono inoltre ad altre imprese la parita' di accesso ai consumatori.
4. Qualora il prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno sia regolamentato, la Parte interessata provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo prima dell'entrata in vigore del prezzo regolamentato.
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1 L'"interesse economico generale" va inteso nel senso di cui
all'articolo 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, nel senso di cui alla giurisprudenza della parte UE.
Art. 270
ARTICOLO 270
Divieto di doppia tariffazione (dual pricing)
1. Fatta salva la possibilita' di imporre prezzi interni regolamentati conformemente all'articolo 269, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, le Parti e la loro autorita' di regolamentazione non adottano ne' mantengono in vigore misure che determinino, per i prodotti energetici, un prezzo all'esportazione verso l'altra Parte superiore a quello applicati a tali prodotti ove destinati al consumo interno.
2. La Parte esportatrice, su richiesta dell'altra Parte, fornisce elementi atti a dimostrare che un prezzo diverso applicato allo stesso prodotto energetico venduto sul mercato interno e all'esportazione non deriva da una misura vietata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Divieto di doppia tariffazione (dual pricing)
1. Fatta salva la possibilita' di imporre prezzi interni regolamentati conformemente all'articolo 269, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, le Parti e la loro autorita' di regolamentazione non adottano ne' mantengono in vigore misure che determinino, per i prodotti energetici, un prezzo all'esportazione verso l'altra Parte superiore a quello applicati a tali prodotti ove destinati al consumo interno.
2. La Parte esportatrice, su richiesta dell'altra Parte, fornisce elementi atti a dimostrare che un prezzo diverso applicato allo stesso prodotto energetico venduto sul mercato interno e all'esportazione non deriva da una misura vietata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 271
ARTICOLO 271
Dazi doganali e restrizioni quantitative
1. I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente sono vietati tra le Parti in relazione ai prodotti energetici. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali restrizioni o misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Dazi doganali e restrizioni quantitative
1. I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente sono vietati tra le Parti in relazione ai prodotti energetici. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali restrizioni o misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Art. 272
ARTICOLO 272
Transito
Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformita' al principio della liberta' di transito, all'articolo V, paragrafi 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia del 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
Transito
Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformita' al principio della liberta' di transito, all'articolo V, paragrafi 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia del 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
Art. 273
ARTICOLO 273
Trasporti
Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le Parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di assegnazione delle capacita' e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprieta' o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.
Trasporti
Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le Parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di assegnazione delle capacita' e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprieta' o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.
Art. 274
ARTICOLO 274
Cooperazione in materia di infrastrutture
Le Parti si adoperano per agevolare l'uso dell'infrastruttura di trasmissione del gas e degli impianti di stoccaggio del gas e si consultano o si coordinano tra loro, a seconda dei casi, in merito allo sviluppo delle infrastrutture. Le Parti cooperano su temi riguardanti gli scambi di gas naturale, la sostenibilita' e la sicurezza dell'approvvigionamento.
Nell'elaborazione dei documenti programmatici riguardanti gli scenari della domanda e dell'offerta, le interconnessioni, le strategie energetiche e i piani di sviluppo delle infrastrutture ciascuna delle Parti tiene conto delle capacita' e delle reti energetiche dell'altra Parte ai fini di una maggiore integrazione dei mercati dei prodotti energetici.
Cooperazione in materia di infrastrutture
Le Parti si adoperano per agevolare l'uso dell'infrastruttura di trasmissione del gas e degli impianti di stoccaggio del gas e si consultano o si coordinano tra loro, a seconda dei casi, in merito allo sviluppo delle infrastrutture. Le Parti cooperano su temi riguardanti gli scambi di gas naturale, la sostenibilita' e la sicurezza dell'approvvigionamento.
Nell'elaborazione dei documenti programmatici riguardanti gli scenari della domanda e dell'offerta, le interconnessioni, le strategie energetiche e i piani di sviluppo delle infrastrutture ciascuna delle Parti tiene conto delle capacita' e delle reti energetiche dell'altra Parte ai fini di una maggiore integrazione dei mercati dei prodotti energetici.
Art. 275
ARTICOLO 275
Prelievo non autorizzato di prodotti energetici
Ciascuna delle Parti adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare il prelievo non autorizzato di prodotti energetici in transito o trasportati attraverso il suo territorio.
Prelievo non autorizzato di prodotti energetici
Ciascuna delle Parti adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare il prelievo non autorizzato di prodotti energetici in transito o trasportati attraverso il suo territorio.
Art. 276
ARTICOLO 276
Interruzione
1. Ciascuna delle Parti dispone che i gestori dei sistemi di trasmissione adottino le misure necessarie per:
a) ridurre al minimo il rischio di interruzione, riduzione o blocco accidentale del transito e del trasporto;
b) ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito o del trasporto che abbia subito un'interruzione, una riduzione o un blocco accidentale.
2. Una Parte nel cui territorio transitano o sono trasportati prodotti energetici - in caso di controversia su qualsiasi questione che coinvolga le Parti o uno o piu' soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione di una delle Parti - non interrompe o limita, ne' consente ai soggetti sottoposti al suo controllo o alla sua giurisdizione, imprese commerciali di Stato comprese, di interrompere o ridurre il transito o il trasporto in atto di prodotti energetici ne' impone ai soggetti sottoposti alla sua giurisdizione di interrompere o limitare tale transito o trasporto, salvo se cio' sia specificamente previsto in un contratto o altro accordo che disciplina tale transito o trasporto, prima della conclusione della procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto applicabile.
3. Le Parti convengono che una Parte non e' ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione di cui al presente articolo qualora essa sia nell'impossibilita' di fornire, far transitare o trasportare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un soggetto sottoposto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.
Interruzione
1. Ciascuna delle Parti dispone che i gestori dei sistemi di trasmissione adottino le misure necessarie per:
a) ridurre al minimo il rischio di interruzione, riduzione o blocco accidentale del transito e del trasporto;
b) ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito o del trasporto che abbia subito un'interruzione, una riduzione o un blocco accidentale.
2. Una Parte nel cui territorio transitano o sono trasportati prodotti energetici - in caso di controversia su qualsiasi questione che coinvolga le Parti o uno o piu' soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione di una delle Parti - non interrompe o limita, ne' consente ai soggetti sottoposti al suo controllo o alla sua giurisdizione, imprese commerciali di Stato comprese, di interrompere o ridurre il transito o il trasporto in atto di prodotti energetici ne' impone ai soggetti sottoposti alla sua giurisdizione di interrompere o limitare tale transito o trasporto, salvo se cio' sia specificamente previsto in un contratto o altro accordo che disciplina tale transito o trasporto, prima della conclusione della procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto applicabile.
3. Le Parti convengono che una Parte non e' ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione di cui al presente articolo qualora essa sia nell'impossibilita' di fornire, far transitare o trasportare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un soggetto sottoposto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.
Art. 277
ARTICOLO 277
Autorita' di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas
1. Un'autorita' di regolamentazione e' giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di competenze sufficienti per garantire l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato.
2. Le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.
Autorita' di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas
1. Un'autorita' di regolamentazione e' giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di competenze sufficienti per garantire l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato.
2. Le decisioni e le procedure delle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorita' di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresi' impugnabili dinanzi a un'autorita' giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.
Art. 278
ARTICOLO 278
Rapporto con il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia
1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente sezione e quelle del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o quelle della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005, prevalgono, per quanto riguarda quel conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o le disposizioni della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005.
2. Nell'attuazione della presente sezione, la preferenza e' accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o basati sulla legislazione applicabile in tale settore nell'UE. In caso di controversia concernente la presente sezione, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformita' alla presente sezione. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005.
3. Nessuna delle Parti utilizza le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo per denunciare una violazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia.
Rapporto con il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia
1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente sezione e quelle del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o quelle della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005, prevalgono, per quanto riguarda quel conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o le disposizioni della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005.
2. Nell'attuazione della presente sezione, la preferenza e' accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o basati sulla legislazione applicabile in tale settore nell'UE. In caso di controversia concernente la presente sezione, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformita' alla presente sezione. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005.
3. Nessuna delle Parti utilizza le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo per denunciare una violazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia.
Art. 279
ARTICOLO 279
Accesso ed esercizio delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
1. Ciascuna Parte1 ha, conformemente al diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, piena sovranita' sulle risorse di idrocarburi ubicate nel suo territorio e nelle sue acque arcipelagiche e territoriali oltre a diritti sovrani per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi ubicate nella sua zona economica esclusiva e nella sua piattaforma continentale.
2. Ciascuna Parte mantiene il diritto di determinare, all'interno del suo territorio e delle sue acque arcipelagiche e territoriali, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale da rendere disponibili per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
3. Se un'area e' resa disponibile ai fini dell'esercizio di tali attivita', ciascuna Parte garantisce ai soggetti parita' di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tali attivita' e il loro esercizio.
4. Ciascuna Parte puo' imporre a un soggetto al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi. Le modalita' del versamento sono stabilite in modo da non interferire nella gestione e nelle decisioni dei soggetti.
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1 Ai fini del presente articolo per "Parte" si intende uno Stato
membro con riferimento al suo territorio o l'Ucraina con riferimento al suo territorio.
Accesso ed esercizio delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
1. Ciascuna Parte1 ha, conformemente al diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, piena sovranita' sulle risorse di idrocarburi ubicate nel suo territorio e nelle sue acque arcipelagiche e territoriali oltre a diritti sovrani per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi ubicate nella sua zona economica esclusiva e nella sua piattaforma continentale.
2. Ciascuna Parte mantiene il diritto di determinare, all'interno del suo territorio e delle sue acque arcipelagiche e territoriali, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale da rendere disponibili per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
3. Se un'area e' resa disponibile ai fini dell'esercizio di tali attivita', ciascuna Parte garantisce ai soggetti parita' di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tali attivita' e il loro esercizio.
4. Ciascuna Parte puo' imporre a un soggetto al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi. Le modalita' del versamento sono stabilite in modo da non interferire nella gestione e nelle decisioni dei soggetti.
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1 Ai fini del presente articolo per "Parte" si intende uno Stato
membro con riferimento al suo territorio o l'Ucraina con riferimento al suo territorio.
Art. 280
ARTICOLO 280
Licenze e condizioni del loro rilascio
1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinche' le licenze in base alle quali un soggetto e' autorizzato a esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica siano rilasciate in esito a un procedimento pubblico e invitano mediante un avviso i potenziali interessati a presentare domanda.
2. L'avviso specifica il tipo di licenza, l'area geografica o la parte di area geografica interessata, nonche' la data proposta o il termine ultimo per il rilascio della licenza.
3. Gli articoli 104 e 105 del presente accordo si applicano alle condizioni e alla procedura di rilascio di una licenza.
Licenze e condizioni del loro rilascio
1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinche' le licenze in base alle quali un soggetto e' autorizzato a esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica siano rilasciate in esito a un procedimento pubblico e invitano mediante un avviso i potenziali interessati a presentare domanda.
2. L'avviso specifica il tipo di licenza, l'area geografica o la parte di area geografica interessata, nonche' la data proposta o il termine ultimo per il rilascio della licenza.
3. Gli articoli 104 e 105 del presente accordo si applicano alle condizioni e alla procedura di rilascio di una licenza.
Art. 281
ARTICOLO 281
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1. "misure di applicazione generale": le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale e qualsivoglia altro atto, altra interpretazione o altro requisito di carattere generale o astratto che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo. Non e' considerata tale una pronuncia che si applica a una persona particolare;
2. "persona interessata": ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta a obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 282 del presente accordo.
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1. "misure di applicazione generale": le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale e qualsivoglia altro atto, altra interpretazione o altro requisito di carattere generale o astratto che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo. Non e' considerata tale una pronuncia che si applica a una persona particolare;
2. "persona interessata": ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta a obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 282 del presente accordo.
Art. 282
ARTICOLO 282
Obiettivo e campo di applicazione
1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare puo' avere sui reciproci scambi commerciali, le Parti istituiscono e mantengono un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici attivi sul loro territorio, in particolare per i piccoli operatori, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto e proporzionalita'.
2. Le Parti, riaffermando i loro rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e migliore gestione delle misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle materie disciplinate dal presente accordo.
Obiettivo e campo di applicazione
1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare puo' avere sui reciproci scambi commerciali, le Parti istituiscono e mantengono un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici attivi sul loro territorio, in particolare per i piccoli operatori, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto e proporzionalita'.
2. Le Parti, riaffermando i loro rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e migliore gestione delle misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle materie disciplinate dal presente accordo.
Art. 283
ARTICOLO 283
Pubblicita'
1. Ciascuna delle Parti provvede affinche' le misure di applicazione generale:
a) siano sollecitamente pubblicate o comunque rese accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
b) contengano una spiegazione dell'obiettivo e della loro motivazione;
c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo nel caso in cui cio' non sia possibile a causa di un'emergenza.
2. Ciascuna delle Parti:
a) si adopera per pubblicare preventivamente ogni proposta di misura di applicazione generale che essa intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
b) offre alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per l'uso di tali possibilita';
c) si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito alle misure proposte.
Pubblicita'
1. Ciascuna delle Parti provvede affinche' le misure di applicazione generale:
a) siano sollecitamente pubblicate o comunque rese accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
b) contengano una spiegazione dell'obiettivo e della loro motivazione;
c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo nel caso in cui cio' non sia possibile a causa di un'emergenza.
2. Ciascuna delle Parti:
a) si adopera per pubblicare preventivamente ogni proposta di misura di applicazione generale che essa intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
b) offre alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per l'uso di tali possibilita';
c) si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito alle misure proposte.
Art. 284
ARTICOLO 284
Richieste di informazioni e punti di contatto
1. Le Parti istituiscono o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate dalle persone interessate in merito a misure di applicazione generale, proposte o in vigore, e alle loro modalita' generali di applicazione.
Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente accordo, ciascuna Parte designa, in particolare, un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.
Le richieste di informazioni possono essere trasmesse attraverso i meccanismi istituiti in forza del presente accordo.
2. Le Parti riconoscono che una risposta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non puo' essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti.
3. Su richiesta dell'altra Parte, una Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che secondo la Parte richiedente puo' influire sull'attuazione del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente.
4. Le Parti mantengono o istituiscono gli opportuni meccanismi per le persone interessate cui e' affidato il compito di cercare una soluzione efficace ai problemi delle persone interessate dell'altra Parte derivanti dall'applicazione delle misure di applicazione generale e dai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 285 del presente accordo. Questi meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, temporalmente definiti, orientati ai risultati e trasparenti. Essi non pregiudicano le procedure di ricorso o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono, ne' i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie) e capo 15 (Mediazione), del presente accordo.
Richieste di informazioni e punti di contatto
1. Le Parti istituiscono o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate dalle persone interessate in merito a misure di applicazione generale, proposte o in vigore, e alle loro modalita' generali di applicazione.
Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente accordo, ciascuna Parte designa, in particolare, un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.
Le richieste di informazioni possono essere trasmesse attraverso i meccanismi istituiti in forza del presente accordo.
2. Le Parti riconoscono che una risposta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non puo' essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti.
3. Su richiesta dell'altra Parte, una Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che secondo la Parte richiedente puo' influire sull'attuazione del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente.
4. Le Parti mantengono o istituiscono gli opportuni meccanismi per le persone interessate cui e' affidato il compito di cercare una soluzione efficace ai problemi delle persone interessate dell'altra Parte derivanti dall'applicazione delle misure di applicazione generale e dai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 285 del presente accordo. Questi meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, temporalmente definiti, orientati ai risultati e trasparenti. Essi non pregiudicano le procedure di ricorso o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono, ne' i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie) e capo 15 (Mediazione), del presente accordo.
Art. 285
ARTICOLO 285
Procedimenti amministrativi
Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 281 del presente accordo in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti dell'altra Parte in casi specifici:
a) si adopera per comunicare, con un preavviso ragionevole e secondo le sue procedure, l'apertura di un procedimento alle persone interessate dell'altra Parte direttamente coinvolte, con informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilita' di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni misura amministrativa definitiva, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano;
c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.
Procedimenti amministrativi
Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 281 del presente accordo in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti dell'altra Parte in casi specifici:
a) si adopera per comunicare, con un preavviso ragionevole e secondo le sue procedure, l'apertura di un procedimento alle persone interessate dell'altra Parte direttamente coinvolte, con informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilita' di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni misura amministrativa definitiva, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano;
c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.
Art. 286
ARTICOLO 286
Riesame e ricorso
1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene procedure o tribunali o altre istanze giurisdizionali indipendenti, se del caso anche a carattere semigiudiziario o amministrativo, per il riesame e, nei casi in cui cio' sia giustificato, per la rettifica tempestiva delle misure amministrative nei settori contemplati dal presente accordo.
Tali tribunali, istanze giurisdizionali o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna delle Parti provvede affinche' presso tali tribunali, istanze giurisdizionali o in tali procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni;
b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della Parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa.
3. Fatta salva la possibilita' di ricorso o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle Parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.
Riesame e ricorso
1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene procedure o tribunali o altre istanze giurisdizionali indipendenti, se del caso anche a carattere semigiudiziario o amministrativo, per il riesame e, nei casi in cui cio' sia giustificato, per la rettifica tempestiva delle misure amministrative nei settori contemplati dal presente accordo.
Tali tribunali, istanze giurisdizionali o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna delle Parti provvede affinche' presso tali tribunali, istanze giurisdizionali o in tali procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni;
b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della Parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa.
3. Fatta salva la possibilita' di ricorso o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle Parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.
Art. 287
ARTICOLO 287
Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell'impatto della regolamentazione.
2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.
Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell'impatto della regolamentazione.
2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.
Art. 288
ARTICOLO 288
Non discriminazione
Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra Parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli applicati alle proprie persone interessate
Non discriminazione
Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra Parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli applicati alle proprie persone interessate
Art. 289
ARTICOLO 289
Contesto e obiettivi
1. Le Parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e i programmi politici concordati a livello internazionale in materia di politica sociale e del lavoro, in particolare l'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") e la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le Parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e per far si' che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.
2. A tal fine le Parti riconoscono l'importanza di tenere pienamente conto degli interessi economici, sociali e ambientali non solo delle rispettive popolazioni, ma anche delle future generazioni e garantiscono la sinergia delle politiche ambientali, sociali e di sviluppo economico.
Contesto e obiettivi
1. Le Parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e i programmi politici concordati a livello internazionale in materia di politica sociale e del lavoro, in particolare l'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") e la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le Parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e per far si' che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.
2. A tal fine le Parti riconoscono l'importanza di tenere pienamente conto degli interessi economici, sociali e ambientali non solo delle rispettive popolazioni, ma anche delle future generazioni e garantiscono la sinergia delle politiche ambientali, sociali e di sviluppo economico.
Art. 290
ARTICOLO 290
Diritto di regolamentare
1. Le Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna di esse di stabilire i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e le politiche e priorita' in materia di sviluppo sostenibile conformemente ai pertinenti accordi e principi internazionalmente riconosciuti nonche' quello di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative, dispongono che la propria legislazione preveda livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adoperano per il miglioramento di tale legislazione.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, l'Ucraina procede al ravvicinamento delle sue disposizioni legislative e regolamentari e delle sue pratiche amministrative all'acquis dell'UE.
Diritto di regolamentare
1. Le Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna di esse di stabilire i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e le politiche e priorita' in materia di sviluppo sostenibile conformemente ai pertinenti accordi e principi internazionalmente riconosciuti nonche' quello di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative, dispongono che la propria legislazione preveda livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adoperano per il miglioramento di tale legislazione.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, l'Ucraina procede al ravvicinamento delle sue disposizioni legislative e regolamentari e delle sue pratiche amministrative all'acquis dell'UE.
Art. 291
ARTICOLO 291
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le Parti riconoscono che la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti rappresentano elementi essenziali per gli scambi commerciali nel quadro della globalizzazione. Le Parti riaffermano l'impegno a promuovere lo sviluppo del commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a garantire a tutti, uomini, donne e giovani, un lavoro dignitoso.
2. Le Parti promuovono e attuano, nelle rispettive disposizioni legislative e pratiche, le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, ossia:
a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato;
c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile;
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.
3. Le Parti riaffermano l'impegno a dare efficace attuazione alle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'OIL da esse ratificate e alla dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali al lavoro. Le Parti considereranno anche la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni OIL classificate come "aggiornate" dall'OIL.
4. Le Parti sottolineano il fatto che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale. Esse rilevano che il loro vantaggio comparativo non deve in alcun modo essere messo in discussione.
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le Parti riconoscono che la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti rappresentano elementi essenziali per gli scambi commerciali nel quadro della globalizzazione. Le Parti riaffermano l'impegno a promuovere lo sviluppo del commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a garantire a tutti, uomini, donne e giovani, un lavoro dignitoso.
2. Le Parti promuovono e attuano, nelle rispettive disposizioni legislative e pratiche, le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, ossia:
a) la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato;
c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile;
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.
3. Le Parti riaffermano l'impegno a dare efficace attuazione alle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'OIL da esse ratificate e alla dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali al lavoro. Le Parti considereranno anche la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni OIL classificate come "aggiornate" dall'OIL.
4. Le Parti sottolineano il fatto che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale. Esse rilevano che il loro vantaggio comparativo non deve in alcun modo essere messo in discussione.
Art. 292
ARTICOLO 292
Accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunita' internazionale ai problemi ambientali globali o regionali.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare efficace attuazione, nelle rispettive leggi e pratiche, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parti.
3. Nessuna disposizione del presente accordo limita il diritto di una Parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a dare attuazione ad accordi multilaterali in materia di ambiente di cui siano parti. Tali misure non vengono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti ne' una restrizione dissimulata al commercio.
4. Le Parti dispongono che la politica in materia ambientale sia fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga".
5. Le Parti collaborano al fine di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nella prospettiva di rafforzare i legami tra le politiche e le pratiche delle Parti in materia di commercio e ambiente.
Accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunita' internazionale ai problemi ambientali globali o regionali.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare efficace attuazione, nelle rispettive leggi e pratiche, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parti.
3. Nessuna disposizione del presente accordo limita il diritto di una Parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a dare attuazione ad accordi multilaterali in materia di ambiente di cui siano parti. Tali misure non vengono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti ne' una restrizione dissimulata al commercio.
4. Le Parti dispongono che la politica in materia ambientale sia fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga".
5. Le Parti collaborano al fine di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nella prospettiva di rafforzare i legami tra le politiche e le pratiche delle Parti in materia di commercio e ambiente.
Art. 293
ARTICOLO 293
Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile
1. Le Parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Riconoscono il ruolo benefico che le norme fondamentali del lavoro e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita' e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali, da una parte, e le politiche sociali e del lavoro, dall'altra.
2. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti relativi ai beni, ai servizi e alle tecnologie ambientali, ai prodotti e ai servizi sostenibili legati alle energie rinnovabili ed efficienti sul piano energetico e alle merci con un marchio di qualita' ecologica, affrontando anche la questione dei relativi ostacoli non tariffari.
3. Le Parti si adoperano per facilitare il commercio dei prodotti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelli che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelli che rispettano i principi di accountability e responsabilita' sociale delle imprese.
Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile
1. Le Parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Riconoscono il ruolo benefico che le norme fondamentali del lavoro e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttivita' e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali, da una parte, e le politiche sociali e del lavoro, dall'altra.
2. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti relativi ai beni, ai servizi e alle tecnologie ambientali, ai prodotti e ai servizi sostenibili legati alle energie rinnovabili ed efficienti sul piano energetico e alle merci con un marchio di qualita' ecologica, affrontando anche la questione dei relativi ostacoli non tariffari.
3. Le Parti si adoperano per facilitare il commercio dei prodotti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelli che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelli che rispettano i principi di accountability e responsabilita' sociale delle imprese.
Art. 294
ARTICOLO 294
Commercio di prodotti forestali
Per favorire la gestione sostenibile delle risorse forestali, le Parti si impegnano a collaborare per migliorare la governance e l'applicazione della normative nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili.
Commercio di prodotti forestali
Per favorire la gestione sostenibile delle risorse forestali, le Parti si impegnano a collaborare per migliorare la governance e l'applicazione della normative nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili.
Art. 295
ARTICOLO 295
Commercio di prodotti ittici
Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile degli stock ittici in forme sostenibili e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a collaborare:
a) adottando misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle risorse ittiche e di altre risorse acquatiche;
b) garantendo il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura piu' ampia possibile con e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
c) introducendo tra l'altro misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Commercio di prodotti ittici
Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile degli stock ittici in forme sostenibili e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a collaborare:
a) adottando misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle risorse ittiche e di altre risorse acquatiche;
b) garantendo il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura piu' ampia possibile con e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
c) introducendo tra l'altro misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Art. 296
ARTICOLO 296
Mantenimento dei livelli di protezione
1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.
2. Le Parti non indeboliscono ne' riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro disposizioni legislative o regolamentari o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.
Mantenimento dei livelli di protezione
1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.
2. Le Parti non indeboliscono ne' riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro disposizioni legislative o regolamentari o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.
Art. 297
ARTICOLO 297
Informazioni scientifiche
Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione, adozione e attuazione delle misure a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle condizioni sociali che influiscono sugli scambi commerciali reciproci.
Informazioni scientifiche
Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione, adozione e attuazione delle misure a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle condizioni sociali che influiscono sugli scambi commerciali reciproci.
Art. 298
ARTICOLO 298
Esame dell'impatto sulla sostenibilita'
Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del presente titolo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere in base al presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilita' commerciale.
Esame dell'impatto sulla sostenibilita'
Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del presente titolo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere in base al presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilita' commerciale.
Art. 299
ARTICOLO 299
Istituzioni della societa' civile
1. Ciascuna delle Parti istituisce e riunisce un gruppo consultivo, nuovo o gia' esistente, sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza in merito all'attuazione del presente capo.
2. Il gruppo consultivo e' composto di organizzazioni indipendenti rappresentative della societa' civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni non governative e di altre parti interessate.
3. I membri del gruppo consultivo di ciascuna delle Parti si riunira' in un forum della societa' civile per instaurare un dialogo sulle tematiche dello sviluppo sostenibile nei rapporti commerciali tra le Parti. Il forum della societa' civile si riunira' una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti stabiliscono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della societa' civile.
4. Il dialogo intrapreso dal forum della societa' civile non pregiudica il ruolo della piattaforma della societa' civile, istituita dall'articolo 469 del presente accordo, per lo scambio di opinioni su questioni relative all'attuazione del presente accordo.
5. Le Parti informano il forum della societa' civile in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le proposte del forum della societa' civile possono essere comunicati alle Parti direttamente o tramite i gruppi consultivi.
Istituzioni della societa' civile
1. Ciascuna delle Parti istituisce e riunisce un gruppo consultivo, nuovo o gia' esistente, sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza in merito all'attuazione del presente capo.
2. Il gruppo consultivo e' composto di organizzazioni indipendenti rappresentative della societa' civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni non governative e di altre parti interessate.
3. I membri del gruppo consultivo di ciascuna delle Parti si riunira' in un forum della societa' civile per instaurare un dialogo sulle tematiche dello sviluppo sostenibile nei rapporti commerciali tra le Parti. Il forum della societa' civile si riunira' una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti stabiliscono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della societa' civile.
4. Il dialogo intrapreso dal forum della societa' civile non pregiudica il ruolo della piattaforma della societa' civile, istituita dall'articolo 469 del presente accordo, per lo scambio di opinioni su questioni relative all'attuazione del presente accordo.
5. Le Parti informano il forum della societa' civile in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le proposte del forum della societa' civile possono essere comunicati alle Parti direttamente o tramite i gruppi consultivi.
Art. 300
ARTICOLO 300
Meccanismi istituzionali e di monitoraggio
1. E' istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, composto di alti funzionari delle amministrazioni delle Parti, verifica l'attuazione del presente capo, compresi i risultati delle attivita' di monitoraggio e delle valutazioni d'impatto, e discute in buona fede gli eventuali problemi posti dall'applicazione del presente capo. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta l'anno.
2. Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente capo, ciascuna Parte designa un punto di contatto nella propria amministrazione.
3. Le Parti seguono i progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente capo. Una Parte puo' chiedere all'altra Parte di fornire informazioni specifiche e motivate sui risultati dell'attuazione del presente capo.
4. Una Parte puo' chiedere all'altra Parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo, presentando una domanda scritta al punto di contatto di tale Parte. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente attraverso gli opportuni canali, su richiesta di una delle due Parti.
5. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione e possono chiedere consulenza, informazioni o assistenza a qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione. Le Parti tengono conto delle attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente di cui sono parti.
6. Se le Parti non riescono a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni, ciascuna di esse puo', presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte, chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per un esame della questione. Il sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione, consultando anche, se del caso, esperti governativi o non governativi. La soluzione adottata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e' resa pubblica, salvo sua diversa decisione.
7. Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 300 e 301 del presente accordo.
Meccanismi istituzionali e di monitoraggio
1. E' istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce delle sue attivita' al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, composto di alti funzionari delle amministrazioni delle Parti, verifica l'attuazione del presente capo, compresi i risultati delle attivita' di monitoraggio e delle valutazioni d'impatto, e discute in buona fede gli eventuali problemi posti dall'applicazione del presente capo. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta l'anno.
2. Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente capo, ciascuna Parte designa un punto di contatto nella propria amministrazione.
3. Le Parti seguono i progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente capo. Una Parte puo' chiedere all'altra Parte di fornire informazioni specifiche e motivate sui risultati dell'attuazione del presente capo.
4. Una Parte puo' chiedere all'altra Parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo, presentando una domanda scritta al punto di contatto di tale Parte. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente attraverso gli opportuni canali, su richiesta di una delle due Parti.
5. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione e possono chiedere consulenza, informazioni o assistenza a qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione. Le Parti tengono conto delle attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente di cui sono parti.
6. Se le Parti non riescono a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni, ciascuna di esse puo', presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte, chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per un esame della questione. Il sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione, consultando anche, se del caso, esperti governativi o non governativi. La soluzione adottata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e' resa pubblica, salvo sua diversa decisione.
7. Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 300 e 301 del presente accordo.
Art. 301
ARTICOLO 301
Gruppo di esperti
1. Salvo diversa decisione delle Parti, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 4, del presente accordo, una Parte puo' chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Entro trenta giorni dalla richiesta presentata da una Parte per la convocazione del gruppo di esperti, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile puo' essere convocato per discutere la questione su richiesta di una delle Parti. Le Parti possono presentare comunicazioni al gruppo, che puo' chiedere informazioni e consulenza alle Parti, ai gruppi consultivi o ad organizzazioni internazionali.
Il gruppo di esperti si riunisce entro sessanta giorni dalla richiesta di una Parte.
2. Il gruppo, costituito secondo le procedure di cui al paragrafo 3 del presente articolo, contribuisce con le sue competenze all'attuazione delle disposizioni del presente capo. Salvo diversa decisione delle Parti, il gruppo presenta una relazione alle Parti entro novanta giorni dalla selezione dell'ultimo esperto. Le Parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto della consulenza o delle raccomandazioni del gruppo relative all'attuazione delle disposizioni del presente capo. L'attuazione delle raccomandazioni del gruppo e' monitorata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo e' messa a disposizione dei gruppi consultivi delle Parti. Per quanto concerne le informazioni riservate e il regolamento interno, si applicano i principi di cui all'allegato XXIV del capo 14 (Risoluzione delle controversie) del titolo IV del presente accordo.
3. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nelle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che presiederanno il gruppo. Gli esperti sono indipendenti dalle Parti o dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi, non sono ad esse collegate ne' ricevono istruzioni dalle medesime. Ciascuna delle Parti sceglie un esperto nell'elenco di esperti entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda di una Parte relativa alla costituzione del gruppo. Se una Parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra Parte sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza della Parte che non ha effettuato la scelta. I due esperti cosi' prescelti designano il presidente scegliendolo tra gli esperti dell'elenco che non sono cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte.
Gruppo di esperti
1. Salvo diversa decisione delle Parti, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 4, del presente accordo, una Parte puo' chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Entro trenta giorni dalla richiesta presentata da una Parte per la convocazione del gruppo di esperti, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile puo' essere convocato per discutere la questione su richiesta di una delle Parti. Le Parti possono presentare comunicazioni al gruppo, che puo' chiedere informazioni e consulenza alle Parti, ai gruppi consultivi o ad organizzazioni internazionali.
Il gruppo di esperti si riunisce entro sessanta giorni dalla richiesta di una Parte.
2. Il gruppo, costituito secondo le procedure di cui al paragrafo 3 del presente articolo, contribuisce con le sue competenze all'attuazione delle disposizioni del presente capo. Salvo diversa decisione delle Parti, il gruppo presenta una relazione alle Parti entro novanta giorni dalla selezione dell'ultimo esperto. Le Parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto della consulenza o delle raccomandazioni del gruppo relative all'attuazione delle disposizioni del presente capo. L'attuazione delle raccomandazioni del gruppo e' monitorata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo e' messa a disposizione dei gruppi consultivi delle Parti. Per quanto concerne le informazioni riservate e il regolamento interno, si applicano i principi di cui all'allegato XXIV del capo 14 (Risoluzione delle controversie) del titolo IV del presente accordo.
3. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nelle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che presiederanno il gruppo. Gli esperti sono indipendenti dalle Parti o dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi, non sono ad esse collegate ne' ricevono istruzioni dalle medesime. Ciascuna delle Parti sceglie un esperto nell'elenco di esperti entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda di una Parte relativa alla costituzione del gruppo. Se una Parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra Parte sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza della Parte che non ha effettuato la scelta. I due esperti cosi' prescelti designano il presidente scegliendolo tra gli esperti dell'elenco che non sono cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte.
Art. 302
ARTICOLO 302
Cooperazione in materia di commercio e di sviluppo sostenibile
Le Parti collaborano per quanto riguarda gli aspetti commerciali delle politiche del lavoro e dell'ambiente per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
Cooperazione in materia di commercio e di sviluppo sostenibile
Le Parti collaborano per quanto riguarda gli aspetti commerciali delle politiche del lavoro e dell'ambiente per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
Art. 303
CAPO 141
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 303
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo e' prevenire e risolvere in buona fede le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente accordo di cui all'articolo 304 del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate2 .
---------------
1 Si precisa che il presente titolo non e' da interpretarsi come
tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle Parti.
2 Si precisa che non sono oggetto del presente capo le decisioni e
le pretese inadempienze di organismi istituiti in forza del presente accordo.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 303
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo e' prevenire e risolvere in buona fede le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente accordo di cui all'articolo 304 del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate2 .
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1 Si precisa che il presente titolo non e' da interpretarsi come
tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle Parti.
2 Si precisa che non sono oggetto del presente capo le decisioni e
le pretese inadempienze di organismi istituiti in forza del presente accordo.
Art. 304
ARTICOLO 304
Campo di applicazione
Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente capo si applicano alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del presente accordo.
Campo di applicazione
Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente capo si applicano alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del presente accordo.
Art. 305
ARTICOLO 305
Consultazioni
1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.
2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato per il commercio, indicando la misura contestata e le disposizioni del presente accordo, richiamate all'articolo 304 del presente accordo, che essa ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, a meno che entrambe le Parti decidano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla medesima data.
5. Le consultazioni riguardanti il trasporto di prodotti energetici mediante reti, qualora una delle Parti consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si tengono entro tre giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro tre giorni dalla medesima data, a meno che entrambe le Parti convengano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate.
6. Se le consultazioni non si tengono entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo oppure se si sono concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 del presente accordo.
Consultazioni
1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.
2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato per il commercio, indicando la misura contestata e le disposizioni del presente accordo, richiamate all'articolo 304 del presente accordo, che essa ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, a meno che entrambe le Parti decidano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla medesima data.
5. Le consultazioni riguardanti il trasporto di prodotti energetici mediante reti, qualora una delle Parti consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si tengono entro tre giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro tre giorni dalla medesima data, a meno che entrambe le Parti convengano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate.
6. Se le consultazioni non si tengono entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo oppure se si sono concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 del presente accordo.
Art. 306
ARTICOLO 306
Apertura della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 305 del presente accordo, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella richiesta quale sia la specifica misura contestata e fornisce una breve sintesi della base giuridica della denuncia sufficiente a illustrare chiaramente il problema. Qualora la Parte attrice chieda la costituzione di un collegio con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto.
3. Salvo diversamente concordato dalle Parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo ha il mandato seguente: "esaminare la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilita' della misura in questione con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 del presente accordo e pronunciarsi in conformita' dell'articolo 310 del presente accordo."
Apertura della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 305 del presente accordo, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella richiesta quale sia la specifica misura contestata e fornisce una breve sintesi della base giuridica della denuncia sufficiente a illustrare chiaramente il problema. Qualora la Parte attrice chieda la costituzione di un collegio con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto.
3. Salvo diversamente concordato dalle Parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo ha il mandato seguente: "esaminare la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilita' della misura in questione con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 del presente accordo e pronunciarsi in conformita' dell'articolo 310 del presente accordo."
Art. 307
ARTICOLO 307
Composizione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi del pertinente elenco compilato a norma dell'articolo 323 del presente accordo, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente.
4. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o piu' membri del collegio arbitrale, gli eventuali restanti membri sono scelti secondo la medesima procedura:
a) se le Parti hanno concordato sulla designazione di due membri del collegio arbitrale, l'altro membro e' scelto tra i nominativi indicati dalle Parti per fungere da presidente;
b) se le Parti hanno concordato sulla designazione di un membro del collegio arbitrale, uno dei restanti membri e' scelto tra i nominativi proposti dalla Parte attrice e un altro tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta.
5. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3. Un rappresentante di ciascuna delle Parti ha diritto di essere presente alla selezione.
6. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui e' completata la procedura di selezione.
7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 323 del presente accordo non e' stato ancora compilato, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
8. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il paragrafo 3 del presente articolo si applica senza che trovi applicazione il paragrafo 2 del presente articolo e il periodo di cui al paragrafo 5 del presente articolo e' di due giorni.
Composizione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi del pertinente elenco compilato a norma dell'articolo 323 del presente accordo, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente.
4. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o piu' membri del collegio arbitrale, gli eventuali restanti membri sono scelti secondo la medesima procedura:
a) se le Parti hanno concordato sulla designazione di due membri del collegio arbitrale, l'altro membro e' scelto tra i nominativi indicati dalle Parti per fungere da presidente;
b) se le Parti hanno concordato sulla designazione di un membro del collegio arbitrale, uno dei restanti membri e' scelto tra i nominativi proposti dalla Parte attrice e un altro tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta.
5. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3. Un rappresentante di ciascuna delle Parti ha diritto di essere presente alla selezione.
6. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui e' completata la procedura di selezione.
7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 323 del presente accordo non e' stato ancora compilato, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
8. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il paragrafo 3 del presente articolo si applica senza che trovi applicazione il paragrafo 2 del presente articolo e il periodo di cui al paragrafo 5 del presente articolo e' di due giorni.
Art. 308
ARTICOLO 308
Relazione interinale del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e raccomandazioni. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, il presidente ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di pubblicare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere pubblicata entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua pubblicazione.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per pubblicare la relazione interinale e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale rispettivamente entro la meta' dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, la relazione interinale e' pubblicata entro venti giorni e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 sono avanzate entro cinque giorni dalla pubblicazione della relazione scritta. Il collegio arbitrale puo' anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.
5. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame delle argomentazioni addotte nella fase di riesame intermedio.
Relazione interinale del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e raccomandazioni. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, il presidente ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di pubblicare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere pubblicata entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua pubblicazione.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per pubblicare la relazione interinale e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale rispettivamente entro la meta' dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, la relazione interinale e' pubblicata entro venti giorni e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 sono avanzate entro cinque giorni dalla pubblicazione della relazione scritta. Il collegio arbitrale puo' anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.
5. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame delle argomentazioni addotte nella fase di riesame intermedio.
Art. 309
ARTICOLO 309
Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia
1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, le Parti possono, presentando una richiesta al collegio, chiedere al presidente del collegio di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto legato alla controversia.
2. Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure a un accordo su una procedura in tal senso.
Il conciliatore, se entro quindici giorni dalla nomina non e' riuscito a giungere a tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalita' e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere da una data specifica da lui indicata sino alla soluzione della controversia.
3. Le Parti e i soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione delle Parti rispettano le raccomandazioni sulle modalita' e sulle condizioni formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.
4. Il conciliatore rispetta il codice di condotta degli arbitri.
Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia
1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, le Parti possono, presentando una richiesta al collegio, chiedere al presidente del collegio di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto legato alla controversia.
2. Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure a un accordo su una procedura in tal senso.
Il conciliatore, se entro quindici giorni dalla nomina non e' riuscito a giungere a tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalita' e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere da una data specifica da lui indicata sino alla soluzione della controversia.
3. Le Parti e i soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione delle Parti rispettano le raccomandazioni sulle modalita' e sulle condizioni formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.
4. Il conciliatore rispetta il codice di condotta degli arbitri.
Art. 310
ARTICOLO 310
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio non ritenga possibile rispettare questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quaranta giorni dalla data della sua costituzione.
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio non ritenga possibile rispettare questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quaranta giorni dalla data della sua costituzione.
Art. 311
ARTICOLO 311
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per la sua esecuzione.
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per la sua esecuzione.
Art. 312
ARTICOLO 312
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione
1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo da essa ritenuto necessario per l'esecuzione (di seguito "periodo di tempo ragionevole").
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione e' di trentacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le Parti.
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione
1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo da essa ritenuto necessario per l'esecuzione (di seguito "periodo di tempo ragionevole").
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta e' notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione e' di trentacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le Parti.
Art. 313
ARTICOLO 313
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le Parti non concordino sull'esistenza di misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilita' con le disposizioni del presente accordo, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
La richiesta reca l'indicazione della misura contestata e delle disposizioni dell'accordo con le quali la misura e' ritenuta incompatibile in modo sufficientemente articolato da illustrare chiaramente la base giuridica della denuncia. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le Parti non concordino sull'esistenza di misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilita' con le disposizioni del presente accordo, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
La richiesta reca l'indicazione della misura contestata e delle disposizioni dell'accordo con le quali la misura e' ritenuta incompatibile in modo sufficientemente articolato da illustrare chiaramente la base giuridica della denuncia. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 314
ARTICOLO 314
Rimedi per controversie urgenti in materia di energia
1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si applicano le seguenti disposizioni specifiche in materia di rimedi.
2. In deroga agli articoli 311, 312 e 313 del presente accordo, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere l'applicazione degli obblighi derivanti dal presente accordo in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla Parte che non ha dato esecuzione alle conclusioni del collegio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. La sospensione puo' avere effetto immediato ed essere mantenuta per un massimo di tre mesi, a meno che la Parte convenuta si sia conformata alla relazione del collegio.
3. La Parte convenuta, qualora contesti la mancata esecuzione o il livello di sospensione degli obblighi dovuto alla mancata esecuzione, puo', a norma dell'articolo 315 o 316 del presente accordo, avviare un procedimento che e' esaminato rapidamente. La Parte attrice e' tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed e' autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.
Rimedi per controversie urgenti in materia di energia
1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si applicano le seguenti disposizioni specifiche in materia di rimedi.
2. In deroga agli articoli 311, 312 e 313 del presente accordo, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere l'applicazione degli obblighi derivanti dal presente accordo in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla Parte che non ha dato esecuzione alle conclusioni del collegio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. La sospensione puo' avere effetto immediato ed essere mantenuta per un massimo di tre mesi, a meno che la Parte convenuta si sia conformata alla relazione del collegio.
3. La Parte convenuta, qualora contesti la mancata esecuzione o il livello di sospensione degli obblighi dovuto alla mancata esecuzione, puo', a norma dell'articolo 315 o 316 del presente accordo, avviare un procedimento che e' esaminato rapidamente. La Parte attrice e' tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed e' autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.
Art. 315
ARTICOLO 315
Rimedi temporanei in caso di mancata esecuzione
1. Se, prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta non provvede a notificare l'adozione delle misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale delibera che una misura notificata a norma dell'articolo 313, paragrafo 1, del presente accordo e' incompatibile con gli obblighi che incombono alla Parte in forza delle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte convenuta, previa richiesta della Parte attrice, presenta un'offerta di compensazione temporanea.
2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia del lodo a norma dell'articolo 313 del presente accordo con cui il collegio arbitrale ha stabilito l'incompatibilita' di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere, previa notifica alla Parte convenuta e al comitato per il commercio, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del capo sull'area di libero scambio in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La Parte attrice puo' applicare la sospensione in qualsiasi momento trascorsi dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice puo' scegliere di aumentare le aliquote dei dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
4. La Parte convenuta, se ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finche' il collegio arbitrale non abbia notificato la propria decisione; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.
5. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. In questi casi, il termine per la notifica della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
6. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme alle citate disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 316, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Rimedi temporanei in caso di mancata esecuzione
1. Se, prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta non provvede a notificare l'adozione delle misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale delibera che una misura notificata a norma dell'articolo 313, paragrafo 1, del presente accordo e' incompatibile con gli obblighi che incombono alla Parte in forza delle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte convenuta, previa richiesta della Parte attrice, presenta un'offerta di compensazione temporanea.
2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia del lodo a norma dell'articolo 313 del presente accordo con cui il collegio arbitrale ha stabilito l'incompatibilita' di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice e' autorizzata a sospendere, previa notifica alla Parte convenuta e al comitato per il commercio, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del capo sull'area di libero scambio in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La Parte attrice puo' applicare la sospensione in qualsiasi momento trascorsi dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice puo' scegliere di aumentare le aliquote dei dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
4. La Parte convenuta, se ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finche' il collegio arbitrale non abbia notificato la propria decisione; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.
5. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. In questi casi, il termine per la notifica della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
6. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme alle citate disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 316, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
Art. 316
ARTICOLO 316
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi
1. La Parte convenuta comunica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che attraverso la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
La richiesta e' notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale statuisce che la Parte convenuta si e' conformata all'accordo o se la Parte convenuta non chiede, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla questione, la sospensione cessa entro quindici giorni dalla pronuncia del collegio arbitrale o dalla fine del periodo di quarantacinque giorni.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi
1. La Parte convenuta comunica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che attraverso la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
La richiesta e' notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale statuisce che la Parte convenuta si e' conformata all'accordo o se la Parte convenuta non chiede, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla questione, la sospensione cessa entro quindici giorni dalla pronuncia del collegio arbitrale o dalla fine del periodo di quarantacinque giorni.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 317
ARTICOLO 317
Soluzione concordata
Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato per il commercio e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Se la soluzione deve essere approvata in base alle procedure interne pertinenti di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e la procedura di arbitrato e' sospesa. Se tale approvazione non e' richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, la procedura di arbitrato e' conclusa.
Soluzione concordata
Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato per il commercio e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Se la soluzione deve essere approvata in base alle procedure interne pertinenti di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e la procedura di arbitrato e' sospesa. Se tale approvazione non e' richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, la procedura di arbitrato e' conclusa.
Art. 318
ARTICOLO 318
Regolamento di procedura
1. Le procedure di risoluzione delle controversie alle quali si applica il presente capo sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.
2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.
Regolamento di procedura
1. Le procedure di risoluzione delle controversie alle quali si applica il presente capo sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.
2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.
Art. 319
ARTICOLO 319
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per il procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinche' possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura contenuto nell'allegato XXIV del presente accordo.
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per il procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinche' possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura contenuto nell'allegato XXIV del presente accordo.
Art. 320
ARTICOLO 320
Norme di interpretazione
Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni richiamate all'articolo 304 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Se un obbligo derivante dal presente accordo e' identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con l'interpretazione pertinente stabilita dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "DSB"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dal presente accordo.
Norme di interpretazione
Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni richiamate all'articolo 304 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Se un obbligo derivante dal presente accordo e' identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con l'interpretazione pertinente stabilita dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "DSB"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dal presente accordo.
Art. 321
ARTICOLO 321
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni per consenso. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. I lodi espongono le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le principali motivazioni alla base delle conclusioni in essi contenute. Salvo sua diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblici integralmente i lodi arbitrali.
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni per consenso. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. I lodi espongono le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le principali motivazioni alla base delle conclusioni in essi contenute. Salvo sua diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblici integralmente i lodi arbitrali.
Art. 322
ARTICOLO 322
Risoluzione delle controversie relative al ravvicinamento normativo
1. Le procedure stabilite nel presente articolo si applicano alle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di disposizioni del presente accordo inerenti al ravvicinamento normativo di cui al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio), al capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie), al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), al capo 8 (Appalti pubblici) o al capo 10 (Concorrenza) o che comunque impongono a una Parte un obbligo definito con riferimento a una disposizione del diritto dell'UE.
2. Se una controversia pone un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'UE di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finche' la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea e' vincolante per il collegio arbitrale.
Risoluzione delle controversie relative al ravvicinamento normativo
1. Le procedure stabilite nel presente articolo si applicano alle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di disposizioni del presente accordo inerenti al ravvicinamento normativo di cui al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio), al capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie), al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), al capo 8 (Appalti pubblici) o al capo 10 (Concorrenza) o che comunque impongono a una Parte un obbligo definito con riferimento a una disposizione del diritto dell'UE.
2. Se una controversia pone un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'UE di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finche' la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea e' vincolante per il collegio arbitrale.
Art. 323
ARTICOLO 323
Arbitri
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti propone cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre i nominativi di cinque persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. L'elenco compilato a norma del paragrafo 1 del presente articolo e' lo strumento per la composizione dei collegi arbitrali a norma dell'articolo 307 del presente accordo. Comprende arbitri con conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale.
3. Tutti gli arbitri designati per la partecipazione a un collegio arbitrale devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo ne' essere collegati al governo di alcuna delle Parti e sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo.
Arbitri
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti propone cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre i nominativi di cinque persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. L'elenco compilato a norma del paragrafo 1 del presente articolo e' lo strumento per la composizione dei collegi arbitrali a norma dell'articolo 307 del presente accordo. Comprende arbitri con conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale.
3. Tutti gli arbitri designati per la partecipazione a un collegio arbitrale devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo ne' essere collegati al governo di alcuna delle Parti e sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo.
Art. 324
ARTICOLO 324
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2. La Parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo o a norma dell'accordo OMC, non puo' tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'apertura di un procedimento di risoluzione della controversia, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.
3. Ai fini del paragrafo 2:
a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa della DSU; e
b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dal DSB.
L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2. La Parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo o a norma dell'accordo OMC, non puo' tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'apertura di un procedimento di risoluzione della controversia, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.
3. Ai fini del paragrafo 2:
a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa della DSU; e
b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dal DSB.
L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.
Art. 325
ARTICOLO 325
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.
Art. 326
ARTICOLO 326
Modifica del capo
Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare il presente capo, il regolamento di procedura per gli arbitrati di cui all'allegato XXIV del presente accordo e il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori di cui all'allegato XXV del presente accordo.
Modifica del capo
Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare il presente capo, il regolamento di procedura per gli arbitrati di cui all'allegato XXIV del presente accordo e il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori di cui all'allegato XXV del presente accordo.
Art. 327
ARTICOLO 327
Obiettivo e campo di applicazione
1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. Il presente capo si applica alle misure rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo che incidano negativamente sugli scambi tra le Parti.
3. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), nel capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), nel capo 8 (Appalti pubblici), nel capo 9 (Proprieta' intellettuale) e nel capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del presente accordo. Il comitato per il commercio puo', previo attento esame, decidere l'applicazione di questo meccanismo a uno qualsiasi di questi settori.
Obiettivo e campo di applicazione
1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. Il presente capo si applica alle misure rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo che incidano negativamente sugli scambi tra le Parti.
3. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), nel capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), nel capo 8 (Appalti pubblici), nel capo 9 (Proprieta' intellettuale) e nel capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del presente accordo. Il comitato per il commercio puo', previo attento esame, decidere l'applicazione di questo meccanismo a uno qualsiasi di questi settori.
Art. 328
ARTICOLO 328
Richiesta di informazioni
1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una Parte puo' in qualsiasi momento chiedere informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui e' indirizzata la richiesta risponde entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta. Le richieste e le risposte sono, nella misura del possibile, effettuate per iscritto.
2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro venti giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sara' in grado di rispondere.
Richiesta di informazioni
1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una Parte puo' in qualsiasi momento chiedere informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui e' indirizzata la richiesta risponde entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta. Le richieste e le risposte sono, nella misura del possibile, effettuate per iscritto.
2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro venti giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sara' in grado di rispondere.
Art. 329
ARTICOLO 329
Avvio della procedura
1. Una Parte puo' chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta e' presentata per iscritto all'altra Parte ed e' sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:
a) specifica la misura contestata;
b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avra' sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti;
c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La Parte cui e' indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento.
Avvio della procedura
1. Una Parte puo' chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta e' presentata per iscritto all'altra Parte ed e' sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:
a) specifica la misura contestata;
b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avra' sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti;
c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La Parte cui e' indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento.
Art. 330
ARTICOLO 330
Scelta del mediatore
1. All'avvio della procedura di mediazione, le Parti si adoperano per nominare di comune accordo un mediatore entro quindici giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta.
2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 323 del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti della controversia sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare al sorteggio. Il sorteggio puo' comunque essere effettuato con la Parte o le Parti presenti.
3. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2 presentata da una delle Parti.
4. Se, al momento della presentazione della richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'elenco di cui all'articolo 323 del presente accordo non e' stato ancora compilato, il mediatore e' estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
5. Le Parti possono convenire che il mediatore sia cittadino di una delle Parti.
6. Il mediatore assiste le Parti con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata. Il codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo si applica ai mediatori secondo quanto prevede il codice stesso. Si applicano anche, mutatis mutandis, le regole da 3 a 7 (notifiche) e da 41 a 46 (traduzione e calcolo dei termini) del regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.
Scelta del mediatore
1. All'avvio della procedura di mediazione, le Parti si adoperano per nominare di comune accordo un mediatore entro quindici giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta.
2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 323 del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti della controversia sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare al sorteggio. Il sorteggio puo' comunque essere effettuato con la Parte o le Parti presenti.
3. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2 presentata da una delle Parti.
4. Se, al momento della presentazione della richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'elenco di cui all'articolo 323 del presente accordo non e' stato ancora compilato, il mediatore e' estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
5. Le Parti possono convenire che il mediatore sia cittadino di una delle Parti.
6. Il mediatore assiste le Parti con imparzialita' e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata. Il codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo si applica ai mediatori secondo quanto prevede il codice stesso. Si applicano anche, mutatis mutandis, le regole da 3 a 7 (notifiche) e da 41 a 46 (traduzione e calcolo dei termini) del regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.
Art. 331
ARTICOLO 331
Regole della procedura di mediazione
1. Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro venti giorni dalla presentazione di questa descrizione, l'altra Parte puo' trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti puo' inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate, il mediatore consulta, pero', le Parti.
3. Il mediatore puo' offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano comunque la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo.
4. La procedura si svolge nel territorio della Parte cui e' indirizzata la richiesta oppure previo accordo tra le Parti in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalita'.
5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione puo' essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non puo' contenere informazioni considerate riservate da una Parte.
7. La procedura si conclude:
a) con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;
b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani;
c) con una dichiarazione scritta di una delle Parti dopo al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore; oppure
d) in qualsiasi fase della procedura, previo accordo tra le Parti.
Regole della procedura di mediazione
1. Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro venti giorni dalla presentazione di questa descrizione, l'altra Parte puo' trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti puo' inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore puo' decidere il modo piu' adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore puo', in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate, il mediatore consulta, pero', le Parti.
3. Il mediatore puo' offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano comunque la compatibilita' della misura contestata con il presente accordo.
4. La procedura si svolge nel territorio della Parte cui e' indirizzata la richiesta oppure previo accordo tra le Parti in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalita'.
5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione puo' essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non puo' contenere informazioni considerate riservate da una Parte.
7. La procedura si conclude:
a) con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;
b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani;
c) con una dichiarazione scritta di una delle Parti dopo al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore; oppure
d) in qualsiasi fase della procedura, previo accordo tra le Parti.
Art. 332
ARTICOLO 332
Attuazione di una soluzione concordata
1. Quando le Parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
3. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
a) della misura contestata oggetto del procedimento;
b) delle procedure seguite;
c) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie.
Il mediatore da' alle Parti quindici giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle Parti, il mediatore presenta alle Parti entro quindici giorni la relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
Attuazione di una soluzione concordata
1. Quando le Parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
3. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
a) della misura contestata oggetto del procedimento;
b) delle procedure seguite;
c) dell'eventuale soluzione concordata cui si e' giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie.
Il mediatore da' alle Parti quindici giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle Parti, il mediatore presenta alle Parti entro quindici giorni la relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
Art. 333
ARTICOLO 333
Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
1. La procedura del meccanismo di mediazione non e' destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. Nel quadro di queste ultime, le Parti non adducono o presentano come prove ne' un collegio arbitrale prende in considerazione:
a) le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione;
b) la volonta' manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
2. Il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti, e fatto salvo l'articolo 331, paragrafo 6, del presente accordo, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate.
Le Parti possono comunque rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione.
Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
1. La procedura del meccanismo di mediazione non e' destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. Nel quadro di queste ultime, le Parti non adducono o presentano come prove ne' un collegio arbitrale prende in considerazione:
a) le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione;
b) la volonta' manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
2. Il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti, e fatto salvo l'articolo 331, paragrafo 6, del presente accordo, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate.
Le Parti possono comunque rendere pubblico il fatto che e' in corso una mediazione.
Art. 334
ARTICOLO 334
Termini
I termini indicati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le Parti della procedura.
Termini
I termini indicati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le Parti della procedura.
Art. 335
ARTICOLO 335
Spese
1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore e degli eventuali assistenti del mediatore e - nel caso in cui le Parti non convengano sull'uso di una lingua comune - i costi di traduzione. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale nell'allegato XXIV, paragrafo 8, del presente accordo.
Spese
1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore e degli eventuali assistenti del mediatore e - nel caso in cui le Parti non convengano sull'uso di una lingua comune - i costi di traduzione. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale nell'allegato XXIV, paragrafo 8, del presente accordo.
Art. 336
ARTICOLO 336
Riesame
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si consultano sulla necessita' di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede OMC.
Riesame
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si consultano sulla necessita' di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede OMC.
Art. 337
ARTICOLO 337
1. Le Parti decidono di proseguire e intensificare l'attuale cooperazione nel campo dell'energia per rafforzare la sicurezza, la competitivita' e la sostenibilita' energetiche, essenziali per la promozione della crescita economica e dell'integrazione di mercato, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia e la partecipazione alla cooperazione regionale in materia. La cooperazione normativa tiene conto della necessita' di adempiere obblighi di servizio pubblico, quali le misure per informare i consumatori e tutelarli in rapporto a pratiche di vendita sleali, e della necessita' di garantire l'accesso dei consumatori, compresi i cittadini piu' vulnerabili, all'energia a prezzi accessibili.
2. La cooperazione si basa su un partenariato globale e si ispira ai principi dell'interesse comune, della reciprocita', della trasparenza e della prevedibilita', coerentemente con i principi dell'economia di mercato, il Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia e altri accordi multilaterali e bilaterali collegati.
1. Le Parti decidono di proseguire e intensificare l'attuale cooperazione nel campo dell'energia per rafforzare la sicurezza, la competitivita' e la sostenibilita' energetiche, essenziali per la promozione della crescita economica e dell'integrazione di mercato, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia e la partecipazione alla cooperazione regionale in materia. La cooperazione normativa tiene conto della necessita' di adempiere obblighi di servizio pubblico, quali le misure per informare i consumatori e tutelarli in rapporto a pratiche di vendita sleali, e della necessita' di garantire l'accesso dei consumatori, compresi i cittadini piu' vulnerabili, all'energia a prezzi accessibili.
2. La cooperazione si basa su un partenariato globale e si ispira ai principi dell'interesse comune, della reciprocita', della trasparenza e della prevedibilita', coerentemente con i principi dell'economia di mercato, il Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia e altri accordi multilaterali e bilaterali collegati.
Art. 338
ARTICOLO 338
La cooperazione reciproca riguarda, fra l'altro:
a) l'attuazione di strategie e politiche in campo energetico e lo sviluppo/l'elaborazione di previsioni e scenari, il miglioramento del sistema di registrazione statistica nel settore dell'energia sulla base di uno scambio tempestivo di informazioni relative ai bilanci e ai flussi energetici, conformemente alle pratiche internazionali e agli sviluppi delle infrastrutture;
b) l'istituzione di meccanismi efficaci per affrontare possibili situazioni di crisi energetica in uno spirito di solidarieta';
c) l'ammodernamento e il potenziamento delle attuali infrastrutture energetiche di interesse comune, anche in termini di capacita' di produzione di energia e di integrita' e sicurezza delle reti energetiche, la progressiva integrazione della rete elettrica ucraina in quella europea, il completo rinnovamento dell'infrastruttura per il transito dell'energia e l'installazione di sistemi di misurazione transfrontalieri alle frontiere esterne dell'Ucraina, nonche' la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di interesse comune per diversificare le fonti, i fornitori, le vie e i metodi di trasporto dell'energia secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale;
d) lo sviluppo, attraverso riforme normative, di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori in linea con la disciplina e le norme dell'UE;
e) la cooperazione nel quadro del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005;
f) il potenziamento e il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza a lungo termine delle attivita' di scambio, transito, esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto, trasmissione, distribuzione e marketing o vendita di materiali e prodotti energetici su basi reciprocamente vantaggiose e non discriminatorie, nel rispetto delle norme internazionali, in particolare del Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, dell'accordo dell'OMC e del presente accordo;
g) la progressiva costruzione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti attraverso la realizzazione delle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altra natura e la promozione degli investimenti reciproci in campo energetico su basi non discriminatorie;
h) una cooperazione efficiente con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e altre organizzazioni e altri strumenti finanziari internazionali per sostenere la cooperazione tra le Parti in materia di energia;
i) la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, anche attraverso l'introduzione di politiche e quadri giuridici e regolamentari nel campo dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di realizzare importanti miglioramenti in linea con le norme UE, per quanto riguarda la generazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso dell'energia efficienti e compatibili con il funzionamento dei meccanismi di mercato, nonche' l'uso efficiente dell'energia per le apparecchiature, per l'illuminazione e negli edifici;
j) lo sviluppo e il sostegno delle energie rinnovabili secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale, lo sviluppo e il sostegno dei combustibili alternativi, compresa la produzione sostenibile di biocombustibili, e la cooperazione in materia di regolamentazione, certificazione, normazione e di sviluppo tecnologico e commerciale;
k) la promozione del meccanismo di attuazione congiunta (Joint Implementation Mechanism) in applicazione del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997 per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra attraverso progetti incentrati sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili;
l) la cooperazione tecnica e scientifica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il perfezionamento delle tecnologie riguardanti la produzione, il trasporto, l'approvvigionamento e l'uso finale dell'energia. Un'attenzione particolare e' riservata alle tecnologie rispettose dell'ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico, comprese quelle per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e per un utilizzo efficiente e pulito del carbone, conformemente a principi consolidati, quali quelli contenuti nell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e l'Ucraina;
m) la cooperazione nel quadro degli organismi di normazione europei e internazionali operanti nel settore dell'energia.
La cooperazione reciproca riguarda, fra l'altro:
a) l'attuazione di strategie e politiche in campo energetico e lo sviluppo/l'elaborazione di previsioni e scenari, il miglioramento del sistema di registrazione statistica nel settore dell'energia sulla base di uno scambio tempestivo di informazioni relative ai bilanci e ai flussi energetici, conformemente alle pratiche internazionali e agli sviluppi delle infrastrutture;
b) l'istituzione di meccanismi efficaci per affrontare possibili situazioni di crisi energetica in uno spirito di solidarieta';
c) l'ammodernamento e il potenziamento delle attuali infrastrutture energetiche di interesse comune, anche in termini di capacita' di produzione di energia e di integrita' e sicurezza delle reti energetiche, la progressiva integrazione della rete elettrica ucraina in quella europea, il completo rinnovamento dell'infrastruttura per il transito dell'energia e l'installazione di sistemi di misurazione transfrontalieri alle frontiere esterne dell'Ucraina, nonche' la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di interesse comune per diversificare le fonti, i fornitori, le vie e i metodi di trasporto dell'energia secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale;
d) lo sviluppo, attraverso riforme normative, di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori in linea con la disciplina e le norme dell'UE;
e) la cooperazione nel quadro del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005;
f) il potenziamento e il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza a lungo termine delle attivita' di scambio, transito, esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto, trasmissione, distribuzione e marketing o vendita di materiali e prodotti energetici su basi reciprocamente vantaggiose e non discriminatorie, nel rispetto delle norme internazionali, in particolare del Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, dell'accordo dell'OMC e del presente accordo;
g) la progressiva costruzione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti attraverso la realizzazione delle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altra natura e la promozione degli investimenti reciproci in campo energetico su basi non discriminatorie;
h) una cooperazione efficiente con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e altre organizzazioni e altri strumenti finanziari internazionali per sostenere la cooperazione tra le Parti in materia di energia;
i) la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, anche attraverso l'introduzione di politiche e quadri giuridici e regolamentari nel campo dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di realizzare importanti miglioramenti in linea con le norme UE, per quanto riguarda la generazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso dell'energia efficienti e compatibili con il funzionamento dei meccanismi di mercato, nonche' l'uso efficiente dell'energia per le apparecchiature, per l'illuminazione e negli edifici;
j) lo sviluppo e il sostegno delle energie rinnovabili secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale, lo sviluppo e il sostegno dei combustibili alternativi, compresa la produzione sostenibile di biocombustibili, e la cooperazione in materia di regolamentazione, certificazione, normazione e di sviluppo tecnologico e commerciale;
k) la promozione del meccanismo di attuazione congiunta (Joint Implementation Mechanism) in applicazione del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997 per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra attraverso progetti incentrati sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili;
l) la cooperazione tecnica e scientifica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il perfezionamento delle tecnologie riguardanti la produzione, il trasporto, l'approvvigionamento e l'uso finale dell'energia. Un'attenzione particolare e' riservata alle tecnologie rispettose dell'ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico, comprese quelle per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e per un utilizzo efficiente e pulito del carbone, conformemente a principi consolidati, quali quelli contenuti nell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e l'Ucraina;
m) la cooperazione nel quadro degli organismi di normazione europei e internazionali operanti nel settore dell'energia.
Art. 339
ARTICOLO 339
Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze e offrono l'opportuno sostegno al processo di riforma della regolamentazione, che comprende la ristrutturazione del settore del carbone (carbone per la produzione di vapore, carbone da coke e lignite) per accrescerne la competitivita', ridurne l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza nelle miniere e la sicurezza sul lavoro, tenendo presenti nel contempo le ricadute a livello regionale e sociale. Ai fini di una maggiore efficienza, competitivita' e sostenibilita', il processo di ristrutturazione deve riguardare l'intera catena del valore del carbone, dalla ricerca passando per la produzione e la lavorazione fino alla conversione e alla gestione dei residui della lavorazione e della combustione del carbone. Questo approccio comprende il recupero e l'utilizzo delle emissioni di metano prodotte dalle miniere di carbone, dalle attivita' di produzione di petrolio e di gas, dalle discariche e dal settore agricolo, secondo quanto indicato, tra l'altro, dalla "Global Methane Initiative" cui le Parti partecipano.
Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze e offrono l'opportuno sostegno al processo di riforma della regolamentazione, che comprende la ristrutturazione del settore del carbone (carbone per la produzione di vapore, carbone da coke e lignite) per accrescerne la competitivita', ridurne l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza nelle miniere e la sicurezza sul lavoro, tenendo presenti nel contempo le ricadute a livello regionale e sociale. Ai fini di una maggiore efficienza, competitivita' e sostenibilita', il processo di ristrutturazione deve riguardare l'intera catena del valore del carbone, dalla ricerca passando per la produzione e la lavorazione fino alla conversione e alla gestione dei residui della lavorazione e della combustione del carbone. Questo approccio comprende il recupero e l'utilizzo delle emissioni di metano prodotte dalle miniere di carbone, dalle attivita' di produzione di petrolio e di gas, dalle discariche e dal settore agricolo, secondo quanto indicato, tra l'altro, dalla "Global Methane Initiative" cui le Parti partecipano.
Art. 340
ARTICOLO 340
Le Parti istituiscono il meccanismo di allarme rapido di cui all'Allegato XXVI del capo 1: (Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari) del titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.
Le Parti istituiscono il meccanismo di allarme rapido di cui all'Allegato XXVI del capo 1: (Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari) del titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.
Art. 341
ARTICOLO 341
Il graduale ravvicinamento avviene secondo il calendario di cui all'allegato XXVII del presente accordo.
Il graduale ravvicinamento avviene secondo il calendario di cui all'allegato XXVII del presente accordo.
Art. 342
ARTICOLO 342
1. La cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici gia' conclusi o che saranno conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri, o della Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.
2. La cooperazione assicura un elevato livello di sicurezza nucleare, l'uso pulito e pacifico dell'energia nucleare e riguarda tutte le attivita' legate all'energia nucleare ad uso civile e tutte le fasi del ciclo del combustibile, tra cui la produzione e gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza dell'energia nucleare, la preparazione alle emergenze, le problematiche sanitarie e ambientali e la non proliferazione. In questo contesto, la cooperazione comprendera' anche l'ulteriore sviluppo di politiche e quadri giuridici e regolamentari fondati sulla normativa e sulle pratiche dell'UE e sulle norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Le Parti promuovono la ricerca scientifica civile nel settore della sicurezza nucleare, comprese attivita' comuni di ricerca e sviluppo, la formazione e la mobilita' degli scienziati.
3. La cooperazione affronta i problemi insorti a seguito del disastro di Chernobyl e lo smantellamento della centrale nucleare di Chernobyl, in particolare:
a) il programma di realizzazione della struttura di protezione (Shelter Implementation Plan-SIP) per trasformare l'attuale unita' 4 distrutta (il sarcofago o Shelter object) in un sistema sicuro dal punto di vista ambientale;
b) la gestione del combustibile nucleare esaurito;
c) la decontaminazione dei territori;
d) la gestione dei rifiuti radioattivi;
e) il monitoraggio dell'ambiente;
f) altri settori da concordare, quali gli aspetti medici, scientifici, economici, normativi, sociali e amministrativi degli sforzi volti ad attenuare le conseguenze del disastro.
1. La cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici gia' conclusi o che saranno conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri, o della Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.
2. La cooperazione assicura un elevato livello di sicurezza nucleare, l'uso pulito e pacifico dell'energia nucleare e riguarda tutte le attivita' legate all'energia nucleare ad uso civile e tutte le fasi del ciclo del combustibile, tra cui la produzione e gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza dell'energia nucleare, la preparazione alle emergenze, le problematiche sanitarie e ambientali e la non proliferazione. In questo contesto, la cooperazione comprendera' anche l'ulteriore sviluppo di politiche e quadri giuridici e regolamentari fondati sulla normativa e sulle pratiche dell'UE e sulle norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Le Parti promuovono la ricerca scientifica civile nel settore della sicurezza nucleare, comprese attivita' comuni di ricerca e sviluppo, la formazione e la mobilita' degli scienziati.
3. La cooperazione affronta i problemi insorti a seguito del disastro di Chernobyl e lo smantellamento della centrale nucleare di Chernobyl, in particolare:
a) il programma di realizzazione della struttura di protezione (Shelter Implementation Plan-SIP) per trasformare l'attuale unita' 4 distrutta (il sarcofago o Shelter object) in un sistema sicuro dal punto di vista ambientale;
b) la gestione del combustibile nucleare esaurito;
c) la decontaminazione dei territori;
d) la gestione dei rifiuti radioattivi;
e) il monitoraggio dell'ambiente;
f) altri settori da concordare, quali gli aspetti medici, scientifici, economici, normativi, sociali e amministrativi degli sforzi volti ad attenuare le conseguenze del disastro.
Art. 343
ARTICOLO 343
L'UE e l'Ucraina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. L'Ucraina si adopera per l'instaurazione di un'economia di mercato funzionante e per il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'UE, nel rispetto dei principi guida della stabilita' macroeconomica, delle finanze pubbliche sane e di una bilancia dei pagamenti sostenibile.
L'UE e l'Ucraina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. L'Ucraina si adopera per l'instaurazione di un'economia di mercato funzionante e per il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'UE, nel rispetto dei principi guida della stabilita' macroeconomica, delle finanze pubbliche sane e di una bilancia dei pagamenti sostenibile.
Art. 344
ARTICOLO 344
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 343 del presente accordo, le Parti cooperano per:
a) scambiarsi informazioni sulle performance e sulle prospettive macroeconomiche e sulle strategie di sviluppo;
b) analizzare congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche ucraine in linea con i principi e le pratiche dell'UE;
c) scambiare competenze in ambito macroeconomico;
d) scambiarsi informazioni anche sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea (UEM).
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 343 del presente accordo, le Parti cooperano per:
a) scambiarsi informazioni sulle performance e sulle prospettive macroeconomiche e sulle strategie di sviluppo;
b) analizzare congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche ucraine in linea con i principi e le pratiche dell'UE;
c) scambiare competenze in ambito macroeconomico;
d) scambiarsi informazioni anche sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea (UEM).
Art. 345
ARTICOLO 345
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 2, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 2, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 346
ARTICOLO 346
La cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche ha come obiettivo lo sviluppo della politica di bilancio e di sani sistemi di controllo interno pubblico e di revisione contabile esterna fondati sulle norme internazionali e compatibili con i principi fondamentali di responsabilita', trasparenza, economicita', efficienza ed efficacia.
La cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche ha come obiettivo lo sviluppo della politica di bilancio e di sani sistemi di controllo interno pubblico e di revisione contabile esterna fondati sulle norme internazionali e compatibili con i principi fondamentali di responsabilita', trasparenza, economicita', efficienza ed efficacia.
Art. 347
ARTICOLO 347
Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e migliori pratiche e prendono altre iniziative riguardanti in particolare:
1. in materia di politica di bilancio:
a) lo sviluppo di un sistema di programmazione/previsione di bilancio a medio termine;
b) il miglioramento degli approcci per programma nella procedura di formazione del bilancio e dell'analisi dell'efficacia e dell'efficienza di attuazione dei programmi di bilancio;
c) il miglioramento degli scambi di informazioni e di esperienze sui temi della programmazione ed esecuzione del bilancio e sul debito pubblico;
2. in materia di revisione contabile esterna:
- l'attuazione delle norme e dei metodi dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI) e lo scambio delle migliori pratiche dell'UE nel campo del controllo e della revisione contabile esterna delle finanze pubbliche, con particolare attenzione al tema dell'indipendenza degli organismi competenti delle Parti;
3. per quanto riguarda il controllo finanziario interno pubblico:
- l'ulteriore sviluppo del sistema di controllo finanziario pubblico mediante l'armonizzazione con le metodologie e le norme e concordate a livello internazionale [dell'Institute of International Auditors (IIA), dell'International Federation of Accountants (IFAC) e dell'INTOSAI] e con le migliori pratiche dell'UE in materia di controllo e revisione contabile interna degli organismi statali;
4. in materia di lotta antifrode:
- il miglioramento dei metodi di lotta e prevenzione della frode e della corruzione nel settore disciplinato dal titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 3, del presente accordo anche in termini di cooperazione tra le amministrazioni competenti.
Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e migliori pratiche e prendono altre iniziative riguardanti in particolare:
1. in materia di politica di bilancio:
a) lo sviluppo di un sistema di programmazione/previsione di bilancio a medio termine;
b) il miglioramento degli approcci per programma nella procedura di formazione del bilancio e dell'analisi dell'efficacia e dell'efficienza di attuazione dei programmi di bilancio;
c) il miglioramento degli scambi di informazioni e di esperienze sui temi della programmazione ed esecuzione del bilancio e sul debito pubblico;
2. in materia di revisione contabile esterna:
- l'attuazione delle norme e dei metodi dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI) e lo scambio delle migliori pratiche dell'UE nel campo del controllo e della revisione contabile esterna delle finanze pubbliche, con particolare attenzione al tema dell'indipendenza degli organismi competenti delle Parti;
3. per quanto riguarda il controllo finanziario interno pubblico:
- l'ulteriore sviluppo del sistema di controllo finanziario pubblico mediante l'armonizzazione con le metodologie e le norme e concordate a livello internazionale [dell'Institute of International Auditors (IIA), dell'International Federation of Accountants (IFAC) e dell'INTOSAI] e con le migliori pratiche dell'UE in materia di controllo e revisione contabile interna degli organismi statali;
4. in materia di lotta antifrode:
- il miglioramento dei metodi di lotta e prevenzione della frode e della corruzione nel settore disciplinato dal titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 3, del presente accordo anche in termini di cooperazione tra le amministrazioni competenti.
Art. 348
ARTICOLO 348
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 3, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 3, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 349
ARTICOLO 349
Le Parti cooperano per rafforzare il buon governo in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una piu' leale concorrenza.
Le Parti cooperano per rafforzare il buon governo in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una piu' leale concorrenza.
Art. 350
ARTICOLO 350
In relazione all'articolo 349 del presente accordo, le Parti riconoscono i principi del buon governo in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le Parti miglioreranno la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevoleranno la riscossione del gettito fiscale legittimo ed elaboreranno misure volte a dare un'attuazione efficace ai principi soprarichiamati.
In relazione all'articolo 349 del presente accordo, le Parti riconoscono i principi del buon governo in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le Parti miglioreranno la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevoleranno la riscossione del gettito fiscale legittimo ed elaboreranno misure volte a dare un'attuazione efficace ai principi soprarichiamati.
Art. 351
ARTICOLO 351
Le Parti, inoltre, intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria dell'Ucraina, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacita' di riscossione e di controllo, concentrando l'attenzione sulle procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e rafforzare la lotta contro la frode e l'elusione fiscale. Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienza nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode carosello.
Le Parti, inoltre, intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria dell'Ucraina, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacita' di riscossione e di controllo, concentrando l'attenzione sulle procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e rafforzare la lotta contro la frode e l'elusione fiscale. Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienza nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode carosello.
Art. 352
ARTICOLO 352
Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione prevedera', tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverra' anche attraverso un dialogo a livello regionale e in conformita' alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 2003. A tal fine, le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.
Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione prevedera', tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverra' anche attraverso un dialogo a livello regionale e in conformita' alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 2003. A tal fine, le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.
Art. 353
ARTICOLO 353
Il graduale ravvicinamento alla struttura dell'imposizione fiscale prevista dall'acquis dell'UE avviene secondo quanto indicato nell'allegato XXVIII del presente accordo.
Il graduale ravvicinamento alla struttura dell'imposizione fiscale prevista dall'acquis dell'UE avviene secondo quanto indicato nell'allegato XXVIII del presente accordo.
Art. 354
ARTICOLO 354
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 4, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 4, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 355
ARTICOLO 355
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente deve fornire ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'Ucraina e dell'UE informazioni pertinenti in base alle quali essi possano adottare decisioni informate. Occorre che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, cosi' da armonizzarsi alle norme e agli standard europei. L'acquis in campo statistico e' illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che e' considerato dalle Parti come allegato al presente accordo (Allegato XXIX).
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente deve fornire ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'Ucraina e dell'UE informazioni pertinenti in base alle quali essi possano adottare decisioni informate. Occorre che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, cosi' da armonizzarsi alle norme e agli standard europei. L'acquis in campo statistico e' illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che e' considerato dalle Parti come allegato al presente accordo (Allegato XXIX).
Art. 356
ARTICOLO 356
La cooperazione ha come obiettivo:
a) l'ulteriore rafforzamento della capacita' del sistema statistico nazionale, incentrata su una base giuridica solida, su un'adeguata politica di diffusione dei dati e dei metadati e sulla facilita' d'uso per l'utente;
b) il graduale ravvicinamento del sistema statistico ucraino al Sistema statistico europeo;
c) il perfezionamento della trasmissione dei dati all'UE, applicando le pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;
d) il rafforzamento delle capacita' professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche dell'UE e contribuire allo sviluppo del sistema statistico ucraino;
e) lo scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo del know-how statistico;
f) la promozione della gestione della qualita' totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.
La cooperazione ha come obiettivo:
a) l'ulteriore rafforzamento della capacita' del sistema statistico nazionale, incentrata su una base giuridica solida, su un'adeguata politica di diffusione dei dati e dei metadati e sulla facilita' d'uso per l'utente;
b) il graduale ravvicinamento del sistema statistico ucraino al Sistema statistico europeo;
c) il perfezionamento della trasmissione dei dati all'UE, applicando le pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;
d) il rafforzamento delle capacita' professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche dell'UE e contribuire allo sviluppo del sistema statistico ucraino;
e) lo scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo del know-how statistico;
f) la promozione della gestione della qualita' totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.
Art. 357
ARTICOLO 357
Le Parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, all'interno del quale Eurostat costituisce l'autorita' statistica dell'UE. La cooperazione si concentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
a) le statistiche della popolazione, compresi i censimenti;
b) le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali:
c) le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso di fonti amministrative a fini statistici;
d) l'energia, compresi i bilanci energetici;
e) i conti nazionali;
f) le statistiche del commercio estero;
g) le statistiche regionali;
h) la gestione della qualita' totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.
Le Parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, all'interno del quale Eurostat costituisce l'autorita' statistica dell'UE. La cooperazione si concentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
a) le statistiche della popolazione, compresi i censimenti;
b) le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali:
c) le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso di fonti amministrative a fini statistici;
d) l'energia, compresi i bilanci energetici;
e) i conti nazionali;
f) le statistiche del commercio estero;
g) le statistiche regionali;
h) la gestione della qualita' totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.
Art. 358
ARTICOLO 358
Le Parti si scambiano informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza gia' acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano al graduale ravvicinamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico ucraino e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento sara' posto sullo sviluppo delle indagini per campione, tenendo conto nella necessita' di ridurre il fastidio statistico per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche in tutti i settori chiave della vita sociale ed economica.
Le Parti si scambiano informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza gia' acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano al graduale ravvicinamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico ucraino e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento sara' posto sullo sviluppo delle indagini per campione, tenendo conto nella necessita' di ridurre il fastidio statistico per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche in tutti i settori chiave della vita sociale ed economica.
Art. 359
ARTICOLO 359
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 5, del presente accordo sono oggetto di un dialogo regolare. Le attivita' condotte nell'ambito del Sistema statistico europeo dovrebbero, per quanto possibile, essere aperte alla partecipazione dell'Ucraina nel rispetto delle normali regole di partecipazione previste per i paesi terzi.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 5, del presente accordo sono oggetto di un dialogo regolare. Le attivita' condotte nell'ambito del Sistema statistico europeo dovrebbero, per quanto possibile, essere aperte alla partecipazione dell'Ucraina nel rispetto delle normali regole di partecipazione previste per i paesi terzi.
Art. 360
ARTICOLO 360
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde. Una protezione rafforzata dell'ambiente produrra' benefici per i cittadini e le imprese dell'Ucraina e dell'UE, tra l'altro in termini di miglioramento della salute pubblica, conservazione delle risorse naturali, maggiore efficienza economica e ambientale, integrazione dell'ambiente nelle altre politiche e maggiore produzione grazie all'impiego di tecnologie moderne. La cooperazione si svolge tenendo conto degli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e dell'utilita' reciproca, dell'interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in questa materia.
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde. Una protezione rafforzata dell'ambiente produrra' benefici per i cittadini e le imprese dell'Ucraina e dell'UE, tra l'altro in termini di miglioramento della salute pubblica, conservazione delle risorse naturali, maggiore efficienza economica e ambientale, integrazione dell'ambiente nelle altre politiche e maggiore produzione grazie all'impiego di tecnologie moderne. La cooperazione si svolge tenendo conto degli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e dell'utilita' reciproca, dell'interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in questa materia.
Art. 361
ARTICOLO 361
La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualita' dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi dell'ambiente di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:
a) i cambiamenti climatici;
b) la governance ambientale e le questioni orizzontali, istruzione e formazione comprese, e l'accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai processi decisionali;
c) la qualita' dell'aria;
d) la qualita' dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino;
e) la gestione dei rifiuti e delle risorse;
f) la tutela della natura, comprese la conservazione e la protezione della diversita' biologica e paesaggistica (ecoreti);
g) l'inquinamento industriale e i rischi industriali;
h) le sostanze chimiche;
i) gli organismi geneticamente modificati, anche in agricoltura;
j) l'inquinamento acustico;
k) la protezione civile, compresi i rischi naturali e antropici;
l) l'ambiente urbano;
m) gli ecocontributi.
La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualita' dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi dell'ambiente di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:
a) i cambiamenti climatici;
b) la governance ambientale e le questioni orizzontali, istruzione e formazione comprese, e l'accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai processi decisionali;
c) la qualita' dell'aria;
d) la qualita' dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino;
e) la gestione dei rifiuti e delle risorse;
f) la tutela della natura, comprese la conservazione e la protezione della diversita' biologica e paesaggistica (ecoreti);
g) l'inquinamento industriale e i rischi industriali;
h) le sostanze chimiche;
i) gli organismi geneticamente modificati, anche in agricoltura;
j) l'inquinamento acustico;
k) la protezione civile, compresi i rischi naturali e antropici;
l) l'ambiente urbano;
m) gli ecocontributi.
Art. 362
ARTICOLO 362
1. Le Parti:
a) si scambiano informazioni e competenze;
b) attuano attivita' di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie piu' pulite;
c) pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza;
d) attuano attivita' congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti.
2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.
1. Le Parti:
a) si scambiano informazioni e competenze;
b) attuano attivita' di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie piu' pulite;
c) pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza;
d) attuano attivita' congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti.
2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.
Art. 363
ARTICOLO 363
Il graduale ravvicinamento della legislazione ucraina al diritto e alla politica dell'UE in materia di ambiente avviene conformemente all'allegato XXX del presente accordo.
Il graduale ravvicinamento della legislazione ucraina al diritto e alla politica dell'UE in materia di ambiente avviene conformemente all'allegato XXX del presente accordo.
Art. 364
ARTICOLO 364
La cooperazione nel settore della protezione civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. Le finalita' della cooperazione sono tra l'altro:
a) facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;
b) consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze transfrontaliere, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;
c) la valutazione dell'impatto ambientale delle catastrofi;
d) invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;
e) invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dall'Ucraina;
f) rafforzare la collaborazione esistente per quanto riguarda l'uso piu' efficace delle capacita' di protezione civile disponibili.
La cooperazione nel settore della protezione civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. Le finalita' della cooperazione sono tra l'altro:
a) facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;
b) consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze transfrontaliere, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;
c) la valutazione dell'impatto ambientale delle catastrofi;
d) invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;
e) invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dall'Ucraina;
f) rafforzare la collaborazione esistente per quanto riguarda l'uso piu' efficace delle capacita' di protezione civile disponibili.
Art. 365
ARTICOLO 365
Gli obiettivi della cooperazione sono tra l'altro:
a) l'elaborazione di una strategia complessiva in materia di ambiente, che comprenda le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente; le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni; le procedure volte a promuovere l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche; l'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie e un meccanismo di riesame;
b) l'elaborazione di strategie settoriali riguardanti la qualita' dell'aria, la qualita' dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, ambiente marino compreso, la gestione dei rifiuti e delle risorse, la tutela della natura, l'inquinamento industriale, i rischi industriali e le sostanze chimiche, con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilita' amministrative e delle strategie di finanziamento degli investimenti in infrastrutture e tecnologie;
c) l'elaborazione e l'attuazione di una politica sui cambiamenti climatici, in particolare secondo quanto enunciato nell'allegato XXXI del presente accordo.
Gli obiettivi della cooperazione sono tra l'altro:
a) l'elaborazione di una strategia complessiva in materia di ambiente, che comprenda le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente; le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni; le procedure volte a promuovere l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche; l'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie e un meccanismo di riesame;
b) l'elaborazione di strategie settoriali riguardanti la qualita' dell'aria, la qualita' dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, ambiente marino compreso, la gestione dei rifiuti e delle risorse, la tutela della natura, l'inquinamento industriale, i rischi industriali e le sostanze chimiche, con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilita' amministrative e delle strategie di finanziamento degli investimenti in infrastrutture e tecnologie;
c) l'elaborazione e l'attuazione di una politica sui cambiamenti climatici, in particolare secondo quanto enunciato nell'allegato XXXI del presente accordo.
Art. 366
ARTICOLO 366
Le questioni di cui al presente titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 6, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al presente titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 6, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 367
ARTICOLO 367
Le Parti:
a) ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;
b) promuovono attivita' di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalita' e l'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
c) si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.
Le Parti:
a) ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;
b) promuovono attivita' di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalita' e l'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
c) si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.
Art. 368
ARTICOLO 368
1. La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento del settore dei trasporti in Ucraina e il suo graduale ravvicinamento a standard operativi e a politiche comparabili a quelli dell'UE, in particolare mediante l'attuazione delle misure enunciate nell'allegato XXXII del presente accordo, fatti salvi gli obblighi che discendono da specifici accordi in materia di trasporti conclusi tra le Parti. L'attuazione di tali misure non puo' essere in contrasto con i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali di cui esse siano parti, ne' con la partecipazione delle Parti a organizzazioni internazionali.
2. La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere piu' scorrevoli i flussi dei trasporti tra l'Ucraina, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici, transfrontalieri e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sui principali assi di collegamento tra le Parti. Questa cooperazione comprende azioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere.
3. La cooperazione comprende scambi di informazioni e attivita' congiunte:
- a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), il processo di Baku e altre iniziative nel campo dei trasporti;
- a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle Parti, e nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE.
1. La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento del settore dei trasporti in Ucraina e il suo graduale ravvicinamento a standard operativi e a politiche comparabili a quelli dell'UE, in particolare mediante l'attuazione delle misure enunciate nell'allegato XXXII del presente accordo, fatti salvi gli obblighi che discendono da specifici accordi in materia di trasporti conclusi tra le Parti. L'attuazione di tali misure non puo' essere in contrasto con i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali di cui esse siano parti, ne' con la partecipazione delle Parti a organizzazioni internazionali.
2. La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere piu' scorrevoli i flussi dei trasporti tra l'Ucraina, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici, transfrontalieri e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sui principali assi di collegamento tra le Parti. Questa cooperazione comprende azioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere.
3. La cooperazione comprende scambi di informazioni e attivita' congiunte:
- a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), il processo di Baku e altre iniziative nel campo dei trasporti;
- a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle Parti, e nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE.
Art. 369
ARTICOLO 369
La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:
a) l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione della dimensione dei trasporti in altre politiche;
b) l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i piu' elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, aereo e marittimo e l'intermodalita'. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilita' amministrative e i piani di finanziamento;
c) lo sviluppo della rete di trasporto multimodale collegata alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e una migliore politica delle infrastrutture per meglio individuare e valutare i progetti di infrastrutture relative ai diversi modi di trasporto; l'elaborazione di strategie di finanziamento che si concentrino in particolare sulla manutenzione, sui limiti di capacita' e sulle infrastrutture di collegamento mancanti, con l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto enunciati nell'allegato XXXIII del presente accordo;
d) l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti e le procedure per una rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia;
e) la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti;
f) la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell'intermodalita'; la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.
La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:
a) l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione della dimensione dei trasporti in altre politiche;
b) l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i piu' elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, aereo e marittimo e l'intermodalita'. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilita' amministrative e i piani di finanziamento;
c) lo sviluppo della rete di trasporto multimodale collegata alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e una migliore politica delle infrastrutture per meglio individuare e valutare i progetti di infrastrutture relative ai diversi modi di trasporto; l'elaborazione di strategie di finanziamento che si concentrino in particolare sulla manutenzione, sui limiti di capacita' e sulle infrastrutture di collegamento mancanti, con l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto enunciati nell'allegato XXXIII del presente accordo;
d) l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti e le procedure per una rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia;
e) la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti;
f) la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell'intermodalita'; la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.
Art. 370
ARTICOLO 370
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 7, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 7, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 371
ARTICOLO 371
1. Le Parti promuovono una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in materia di ricerca spaziale civile e di applicazioni spaziali, in particolare nei seguenti ambiti:
a) i sistemi globali di navigazione satellitare;
b) l'osservazione e il monitoraggio globale della terra;
c) le scienze e l'esplorazione spaziali;
d) le tecnologie spaziali applicate, comprese le tecnologie dei vettori e di propulsione.
2. Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo scambio di esperienze per quanto concerne la politica spaziale, gli aspetti amministrativi e legali, la ristrutturazione industriale e la commercializzazione delle tecnologie spaziali.
1. Le Parti promuovono una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in materia di ricerca spaziale civile e di applicazioni spaziali, in particolare nei seguenti ambiti:
a) i sistemi globali di navigazione satellitare;
b) l'osservazione e il monitoraggio globale della terra;
c) le scienze e l'esplorazione spaziali;
d) le tecnologie spaziali applicate, comprese le tecnologie dei vettori e di propulsione.
2. Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo scambio di esperienze per quanto concerne la politica spaziale, gli aspetti amministrativi e legali, la ristrutturazione industriale e la commercializzazione delle tecnologie spaziali.
Art. 372
ARTICOLO 372
1. La cooperazione comprendera' lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e sui rispettivi programmi, opportunita' di cooperazione e progetti congiunti, compresa la partecipazione di soggetti ucraini ai temi "Spazio" e "Trasporti" del prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020.
2. Le Parti incoraggeranno e sosteranno gli scambi di scienziati e la creazione delle relative reti.
3. La cooperazione potrebbe anche riguardare lo scambio di esperienze in tema di gestione della ricerca spaziale e delle istituzioni scientifiche, la creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione delle nuove tecnologie e un'adeguata tutela dei relativi diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
1. La cooperazione comprendera' lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e sui rispettivi programmi, opportunita' di cooperazione e progetti congiunti, compresa la partecipazione di soggetti ucraini ai temi "Spazio" e "Trasporti" del prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020.
2. Le Parti incoraggeranno e sosteranno gli scambi di scienziati e la creazione delle relative reti.
3. La cooperazione potrebbe anche riguardare lo scambio di esperienze in tema di gestione della ricerca spaziale e delle istituzioni scientifiche, la creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione delle nuove tecnologie e un'adeguata tutela dei relativi diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Art. 373
ARTICOLO 373
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 8, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare, che comportera', se del caso, il coordinamento e la cooperazione con l'Agenzia spaziale europea su queste e altre tematiche pertinenti.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 8, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare, che comportera', se del caso, il coordinamento e la cooperazione con l'Agenzia spaziale europea su queste e altre tematiche pertinenti.
Art. 374
ARTICOLO 374
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione scientifica e tecnologica sia ai fini dello sviluppo scientifico in se' sia del consolidamento delle loro potenzialita' scientifiche per contribuire alla soluzione di sfide nazionali e globali. Le Parti, attraverso un rafforzamento delle capacita' di ricerca e del potenziale umano, si adoperano per concorrere alla progressiva acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche funzionali a uno sviluppo economico sostenibile. La condivisione e lo scambio di conoscenze scientifiche contribuiranno alla competitivita' delle Parti, in quanto faranno aumentare la capacita' delle loro economie di produrre e utilizzare la conoscenza per la commercializzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi. Le Parti svilupperanno, infine, le potenzialita' scientifiche per far fronte alle loro responsabilita' e ai loro impegni globali in ambiti che attengono ad esempio alle problematiche sanitarie, alla tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici compresi, e ad altre sfide globali.
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione scientifica e tecnologica sia ai fini dello sviluppo scientifico in se' sia del consolidamento delle loro potenzialita' scientifiche per contribuire alla soluzione di sfide nazionali e globali. Le Parti, attraverso un rafforzamento delle capacita' di ricerca e del potenziale umano, si adoperano per concorrere alla progressiva acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche funzionali a uno sviluppo economico sostenibile. La condivisione e lo scambio di conoscenze scientifiche contribuiranno alla competitivita' delle Parti, in quanto faranno aumentare la capacita' delle loro economie di produrre e utilizzare la conoscenza per la commercializzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi. Le Parti svilupperanno, infine, le potenzialita' scientifiche per far fronte alle loro responsabilita' e ai loro impegni globali in ambiti che attengono ad esempio alle problematiche sanitarie, alla tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici compresi, e ad altre sfide globali.
Art. 375
ARTICOLO 375
1. La cooperazione tiene conto dell'attuale quadro ufficiale di cooperazione, istituito dall'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e l'Ucraina, e dell'obiettivo ucraino di un graduale ravvicinamento alla politica e alla normativa dell'UE in materia di scienza e tecnologia.
2. La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare il coinvolgimento dell'Ucraina nello Spazio europeo della ricerca.
3. Questa cooperazione aiuta l'Ucraina a favorire la riforma e la riorganizzazione del suo sistema di gestione della scienza e dei suoi istituti di ricerca (compreso il rafforzamento della capacita' di ricerca e sviluppo tecnologico) a sostegno dello sviluppo di un'economia competitiva e di una societa' della conoscenza.
1. La cooperazione tiene conto dell'attuale quadro ufficiale di cooperazione, istituito dall'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e l'Ucraina, e dell'obiettivo ucraino di un graduale ravvicinamento alla politica e alla normativa dell'UE in materia di scienza e tecnologia.
2. La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare il coinvolgimento dell'Ucraina nello Spazio europeo della ricerca.
3. Questa cooperazione aiuta l'Ucraina a favorire la riforma e la riorganizzazione del suo sistema di gestione della scienza e dei suoi istituti di ricerca (compreso il rafforzamento della capacita' di ricerca e sviluppo tecnologico) a sostegno dello sviluppo di un'economia competitiva e di una societa' della conoscenza.
Art. 376
ARTICOLO 376
La cooperazione si svolge in particolare mediante:
a) lo scambio di informazioni relative alle rispettive politiche in materia di scienza e tecnologia;
b) la partecipazione al prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020;
c) l'attuazione congiunta di programmi scientifici e di attivita' di ricerca;
d) attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologie e di know-how;
e) la formazione grazie a programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti;
f) l'organizzazione di eventi/misure comuni di sviluppo scientifico e tecnologico;
g) misure di attuazione destinate a creare un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e una tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
h) il rafforzamento della cooperazione a livello regionale e internazionale, soprattutto nella regione del Mar Nero, e nell'ambito di organizzazioni multilaterali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e il Gruppo degli Otto (G8), e nel quadro di accordi multilaterali come la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992;
i) lo scambio di competenze in materia di gestione degli istituti scientifici e di ricerca al fine di sviluppare e migliorarne le capacita' di svolgere ricerche scientifiche e di parteciparvi.
La cooperazione si svolge in particolare mediante:
a) lo scambio di informazioni relative alle rispettive politiche in materia di scienza e tecnologia;
b) la partecipazione al prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020;
c) l'attuazione congiunta di programmi scientifici e di attivita' di ricerca;
d) attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologie e di know-how;
e) la formazione grazie a programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti;
f) l'organizzazione di eventi/misure comuni di sviluppo scientifico e tecnologico;
g) misure di attuazione destinate a creare un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e una tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
h) il rafforzamento della cooperazione a livello regionale e internazionale, soprattutto nella regione del Mar Nero, e nell'ambito di organizzazioni multilaterali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e il Gruppo degli Otto (G8), e nel quadro di accordi multilaterali come la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992;
i) lo scambio di competenze in materia di gestione degli istituti scientifici e di ricerca al fine di sviluppare e migliorarne le capacita' di svolgere ricerche scientifiche e di parteciparvi.
Art. 377
ARTICOLO 377
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 9, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 9, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 378
ARTICOLO 378
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando cosi' il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, con particolare riguardo, pero', alle piccole e medie imprese (PMI). Il rafforzamento della cooperazione dovrebbe migliorare il quadro regolamentare e amministrativo per le imprese ucraine e dell'UE operanti in Ucraina e nell'UE e basarsi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando cosi' il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, con particolare riguardo, pero', alle piccole e medie imprese (PMI). Il rafforzamento della cooperazione dovrebbe migliorare il quadro regolamentare e amministrativo per le imprese ucraine e dell'UE operanti in Ucraina e nell'UE e basarsi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.
Art. 379
ARTICOLO 379
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 378 del presente accordo, le Parti cooperano per:
a) attuare le strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi della Carta europea per le piccole imprese e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. La cooperazione riguardera' anche le microimprese e le imprese artigiane, estremamente importanti per le economie ucraina e dell'UE;
b) creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo cosi' a una maggiore competitivita'. La cooperazione riguardera' anche la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni) e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione piu' pulita;
c) semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, concentrandosi sullo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE;
d) incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti;
e) incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle ucraine e tra le imprese e le autorita' ucraine e dell'UE;
f) sostenere la realizzazione di attivita' di promozione delle esportazioni in Ucraina;
g) agevolare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria ucraina e dell'UE in determinati settori.
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 378 del presente accordo, le Parti cooperano per:
a) attuare le strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi della Carta europea per le piccole imprese e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. La cooperazione riguardera' anche le microimprese e le imprese artigiane, estremamente importanti per le economie ucraina e dell'UE;
b) creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo cosi' a una maggiore competitivita'. La cooperazione riguardera' anche la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni) e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione piu' pulita;
c) semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, concentrandosi sullo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE;
d) incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti;
e) incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle ucraine e tra le imprese e le autorita' ucraine e dell'UE;
f) sostenere la realizzazione di attivita' di promozione delle esportazioni in Ucraina;
g) agevolare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria ucraina e dell'UE in determinati settori.
Art. 380
ARTICOLO 380
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 10, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare, che coinvolgera' rappresentanti delle imprese dell'UE e dell'Ucraina.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 10, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare, che coinvolgera' rappresentanti delle imprese dell'UE e dell'Ucraina.
Art. 381
ARTICOLO 381
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e metallurgiche, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali. Questa cooperazione lascia impregiudicato quanto disposto in relazione al carbone dall'articolo 339 del presente accordo.
Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e metallurgiche, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali. Questa cooperazione lascia impregiudicato quanto disposto in relazione al carbone dall'articolo 339 del presente accordo.
Art. 382
ARTICOLO 382
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 381 del presente accordo, le Parti cooperano per:
a) scambiarsi informazioni sulla situazione di base delle loro industrie minerarie e metallurgiche;
b) scambiarsi informazioni sulle prospettive delle industrie minerarie e metallurgiche dell'UE e dell'Ucraina, dal punto di vista dei consumi, della produzione e delle previsioni di mercato;
c) scambiarsi informazioni sulle misure prese dalle Parti per facilitare il processo di ristrutturazione di questi settori;
d) scambiarsi informazioni e le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie e metallurgiche dell'Ucraina e dell'UE.
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 381 del presente accordo, le Parti cooperano per:
a) scambiarsi informazioni sulla situazione di base delle loro industrie minerarie e metallurgiche;
b) scambiarsi informazioni sulle prospettive delle industrie minerarie e metallurgiche dell'UE e dell'Ucraina, dal punto di vista dei consumi, della produzione e delle previsioni di mercato;
c) scambiarsi informazioni sulle misure prese dalle Parti per facilitare il processo di ristrutturazione di questi settori;
d) scambiarsi informazioni e le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie e metallurgiche dell'Ucraina e dell'UE.
Art. 383
ARTICOLO 383
Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le Parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalita':
a) sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;
b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
c) salvaguardare l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario globale;
d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorita' di regolamentazione e di vigilanza;
e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.
Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le Parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalita':
a) sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;
b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
c) salvaguardare l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario globale;
d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorita' di regolamentazione e di vigilanza;
e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.
Art. 384
ARTICOLO 384
1. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le competenti autorita' di regolamentazione e di vigilanza, compresi lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure di questo tipo.
2. Un'attenzione particolare e' rivolta allo sviluppo delle capacita' amministrative di tali autorita', anche attraverso gli scambi di personale e la formazione comune.
1. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le competenti autorita' di regolamentazione e di vigilanza, compresi lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure di questo tipo.
2. Un'attenzione particolare e' rivolta allo sviluppo delle capacita' amministrative di tali autorita', anche attraverso gli scambi di personale e la formazione comune.
Art. 385
ARTICOLO 385
Le Parti promuovono il graduale ravvicinamento alle norme internazionali riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari. Il pertinente acquis dell'UE nel settore dei servizi finanziari e' contemplato dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo.
Le Parti promuovono il graduale ravvicinamento alle norme internazionali riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari. Il pertinente acquis dell'UE nel settore dei servizi finanziari e' contemplato dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo.
Art. 386
ARTICOLO 386
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 12, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 12, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 387
ARTICOLO 387
1. Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e governo societario, della contabilita' e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le Parti decidono di cooperare per quanto riguarda:
a) la tutela degli azionisti, dei creditori e delle altre parti interessate conformemente alle norme dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXIV del presente accordo;
b) l'introduzione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e il graduale ravvicinamento al diritto dell'UE nel settore della contabilita' e della revisione contabile, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXV del presente accordo;
c) un ulteriore sviluppo di una politica di governo societario conforme alle norme internazionali e il graduale ravvicinamento alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXVI del presente accordo.
2. Le Parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sui loro attuali sistemi e sui nuovi sviluppi pertinenti in questi ambiti. Esse si adopereranno, inoltre, per migliorare lo scambio di informazioni tra il registro nazionale ucraino e i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE.
1. Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e governo societario, della contabilita' e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le Parti decidono di cooperare per quanto riguarda:
a) la tutela degli azionisti, dei creditori e delle altre parti interessate conformemente alle norme dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXIV del presente accordo;
b) l'introduzione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e il graduale ravvicinamento al diritto dell'UE nel settore della contabilita' e della revisione contabile, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXV del presente accordo;
c) un ulteriore sviluppo di una politica di governo societario conforme alle norme internazionali e il graduale ravvicinamento alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXVI del presente accordo.
2. Le Parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sui loro attuali sistemi e sui nuovi sviluppi pertinenti in questi ambiti. Esse si adopereranno, inoltre, per migliorare lo scambio di informazioni tra il registro nazionale ucraino e i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE.
Art. 388
ARTICOLO 388
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 13, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 13, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 389
ARTICOLO 389
Le Parti rafforzano la cooperazione per sviluppare la societa' dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante la diffusione della disponibilita' delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e mediante una migliore qualita' dei servizi a prezzi accessibili. La cooperazione mirera' anche ad agevolare l'accesso al mercato per i servizi di comunicazione elettronica, stimolando la concorrenza e gli investimenti nel settore.
Le Parti rafforzano la cooperazione per sviluppare la societa' dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante la diffusione della disponibilita' delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e mediante una migliore qualita' dei servizi a prezzi accessibili. La cooperazione mirera' anche ad agevolare l'accesso al mercato per i servizi di comunicazione elettronica, stimolando la concorrenza e gli investimenti nel settore.
Art. 390
ARTICOLO 390
La cooperazione mira all'attuazione delle strategie nazionali relative alla societa' dell'informazione, allo sviluppo di un quadro di regolamentazione complessivo nel campo delle comunicazioni elettroniche e a una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle attivita' di ricerca sulle TIC condotte dall'UE.
La cooperazione mira all'attuazione delle strategie nazionali relative alla societa' dell'informazione, allo sviluppo di un quadro di regolamentazione complessivo nel campo delle comunicazioni elettroniche e a una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle attivita' di ricerca sulle TIC condotte dall'UE.
Art. 391
ARTICOLO 391
La cooperazione riguarda i seguenti temi:
a) la promozione dell'accesso alla banda larga, il miglioramento della sicurezza delle reti e l'impiego generalizzato delle TIC da parte di cittadini, imprese e amministrazioni mediante lo sviluppo di contenuti locali per Internet e l'introduzione di servizi online, in particolare a livello di imprenditoria online (e-business), pubblica amministrazione elettronica (e-government), servizi sanitari in rete (e-health) e insegnamento online (e-learning);
b) il coordinamento delle politiche in materia di comunicazione elettronica nella prospettiva di un utilizzo ottimale dello spettro radio e dell'interoperabilita' delle reti in Ucraina e nell'UE;
c) il rafforzamento dell'indipendenza e della capacita' amministrativa dell'autorita' nazionale di regolamentazione delle comunicazioni affinche' sia in grado di adottare le opportune misure di regolamentazione, applicare le sue stesse decisioni e tutte le disposizioni regolamentari applicabili e garantire una concorrenza leale sui mercati. L'autorita' nazionale di regolamentazione delle comunicazioni dovrebbe collaborare con l'autorita' garante della concorrenza al monitoraggio di questi mercati;
d) la promozione di progetti comuni di ricerca relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'ambito del prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020.
La cooperazione riguarda i seguenti temi:
a) la promozione dell'accesso alla banda larga, il miglioramento della sicurezza delle reti e l'impiego generalizzato delle TIC da parte di cittadini, imprese e amministrazioni mediante lo sviluppo di contenuti locali per Internet e l'introduzione di servizi online, in particolare a livello di imprenditoria online (e-business), pubblica amministrazione elettronica (e-government), servizi sanitari in rete (e-health) e insegnamento online (e-learning);
b) il coordinamento delle politiche in materia di comunicazione elettronica nella prospettiva di un utilizzo ottimale dello spettro radio e dell'interoperabilita' delle reti in Ucraina e nell'UE;
c) il rafforzamento dell'indipendenza e della capacita' amministrativa dell'autorita' nazionale di regolamentazione delle comunicazioni affinche' sia in grado di adottare le opportune misure di regolamentazione, applicare le sue stesse decisioni e tutte le disposizioni regolamentari applicabili e garantire una concorrenza leale sui mercati. L'autorita' nazionale di regolamentazione delle comunicazioni dovrebbe collaborare con l'autorita' garante della concorrenza al monitoraggio di questi mercati;
d) la promozione di progetti comuni di ricerca relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'ambito del prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020.
Art. 392
ARTICOLO 392
Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e le migliori pratiche, intraprendono azioni comuni allo scopo di sviluppare un quadro di regolamentazione complessivo e garantiscono il corretto funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche in condizioni di concorrenza non falsata.
Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e le migliori pratiche, intraprendono azioni comuni allo scopo di sviluppare un quadro di regolamentazione complessivo e garantiscono il corretto funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche in condizioni di concorrenza non falsata.
Art. 393
ARTICOLO 393
Le Parti promuovono la cooperazione tra l'autorita' nazionale di regolamentazione delle comunicazioni dell'Ucraina e le autorita' nazionali di regolamentazione dell'UE.
Le Parti promuovono la cooperazione tra l'autorita' nazionale di regolamentazione delle comunicazioni dell'Ucraina e le autorita' nazionali di regolamentazione dell'UE.
Art. 394
ARTICOLO 394
1. Nel campo della regolamentazione della societa' dell'informazione e della comunicazione elettronica le Parti promuovono il graduale ravvicinamento al diritto e al quadro di regolamentazione dell'UE.
2. Le disposizioni pertinenti e l'acquis dell'UE relativi alla societa' dell'informazione e alla comunicazione elettronica sono contemplati dall'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
1. Nel campo della regolamentazione della societa' dell'informazione e della comunicazione elettronica le Parti promuovono il graduale ravvicinamento al diritto e al quadro di regolamentazione dell'UE.
2. Le disposizioni pertinenti e l'acquis dell'UE relativi alla societa' dell'informazione e alla comunicazione elettronica sono contemplati dall'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Art. 395
ARTICOLO 395
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 14, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 14, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 396
ARTICOLO 396
1. Le Parti cooperano per promuovere in Europa l'industria audiovisiva e incoraggiare le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
2. La cooperazione potrebbe riguardare, tra l'altro, il tema della formazione dei giornalisti e di altri professionisti della stampa e dei mezzi di comunicazione elettronici e anche il sostegno ai mezzi di comunicazione, pubblici e privati, per rafforzarne l'indipendenza, la professionalita' e i legami con altri media europei in conformita' alle norme europee, comprese quelle del Consiglio d'Europa.
1. Le Parti cooperano per promuovere in Europa l'industria audiovisiva e incoraggiare le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
2. La cooperazione potrebbe riguardare, tra l'altro, il tema della formazione dei giornalisti e di altri professionisti della stampa e dei mezzi di comunicazione elettronici e anche il sostegno ai mezzi di comunicazione, pubblici e privati, per rafforzarne l'indipendenza, la professionalita' e i legami con altri media europei in conformita' alle norme europee, comprese quelle del Consiglio d'Europa.
Art. 397
ARTICOLO 397
Il graduale ravvicinamento al diritto e al quadro di regolamentazione dell'UE e agli strumenti internazionali in materia di politica audiovisiva avviene secondo quanto enunciato nell'allegato XXXVII del presente accordo.
Il graduale ravvicinamento al diritto e al quadro di regolamentazione dell'UE e agli strumenti internazionali in materia di politica audiovisiva avviene secondo quanto enunciato nell'allegato XXXVII del presente accordo.
Art. 398
ARTICOLO 398
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 15, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 15, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 399
ARTICOLO 399
Le Parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e valuta estera.
Le Parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e valuta estera.
Art. 400
ARTICOLO 400
1. La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:
a) il rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali, soprattutto nelle zone rurali;
b) l'importanza del patrimonio culturale;
c) un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.
2. Le disposizioni pertinenti relative agli operatori turistici sono contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo. Le disposizioni pertinenti relative alla circolazione delle persone sono previste dall'articolo 19 del presente accordo.
1. La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:
a) il rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali, soprattutto nelle zone rurali;
b) l'importanza del patrimonio culturale;
c) un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.
2. Le disposizioni pertinenti relative agli operatori turistici sono contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo. Le disposizioni pertinenti relative alla circolazione delle persone sono previste dall'articolo 19 del presente accordo.
Art. 401
ARTICOLO 401
La cooperazione si concentra sui seguenti aspetti:
a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;
b) l'istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunita', in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;
c) la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali nel settore del turismo;
d) l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda gli opportuni aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;
e) la formazione e lo sviluppo di capacita' nel settore del turismo per innalzare il livello dei servizi;
f) lo sviluppo e la promozione del turismo comunitario (community-based).
La cooperazione si concentra sui seguenti aspetti:
a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;
b) l'istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunita', in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;
c) la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali nel settore del turismo;
d) l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda gli opportuni aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;
e) la formazione e lo sviluppo di capacita' nel settore del turismo per innalzare il livello dei servizi;
f) lo sviluppo e la promozione del turismo comunitario (community-based).
Art. 402
ARTICOLO 402
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 16, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 16, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 403
ARTICOLO 403
Le Parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso il graduale ravvicinamento delle politiche e della legislazione.
Le Parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso il graduale ravvicinamento delle politiche e della legislazione.
Art. 404
ARTICOLO 404
La cooperazione tra le Parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:
a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;
b) rafforzare le capacita' amministrative di programmazione, valutazione e attuazione delle politiche a livello centrale e locale;
c) promuovere una produzione agricola moderna e sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del benessere degli animali, con un maggiore impiego di metodi di produzione biologici e l'uso delle biotecnologie, tra l'altro attraverso l'applicazione delle corrispondenti migliori pratiche;
d) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunita' rurali;
e) migliorare la competitivita' del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati e le condizioni di investimento;
f) diffondere le conoscenze attraverso azioni di formazione e di informazione;
g) favorire l'innovazione attraverso la ricerca e promuovere i servizi di divulgazione a favore dei produttori agricoli;
h) rafforzare l'armonizzazione sui temi affrontati nel quadro delle organizzazioni internazionali;
i) realizzare uno scambio delle migliori pratiche relative ai meccanismi di sostegno a favore delle politiche agricole e delle zone rurali;
j) promuovere la politica di qualita' dei prodotti agricoli nei seguenti ambiti: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualita'.
La cooperazione tra le Parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:
a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;
b) rafforzare le capacita' amministrative di programmazione, valutazione e attuazione delle politiche a livello centrale e locale;
c) promuovere una produzione agricola moderna e sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del benessere degli animali, con un maggiore impiego di metodi di produzione biologici e l'uso delle biotecnologie, tra l'altro attraverso l'applicazione delle corrispondenti migliori pratiche;
d) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunita' rurali;
e) migliorare la competitivita' del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati e le condizioni di investimento;
f) diffondere le conoscenze attraverso azioni di formazione e di informazione;
g) favorire l'innovazione attraverso la ricerca e promuovere i servizi di divulgazione a favore dei produttori agricoli;
h) rafforzare l'armonizzazione sui temi affrontati nel quadro delle organizzazioni internazionali;
i) realizzare uno scambio delle migliori pratiche relative ai meccanismi di sostegno a favore delle politiche agricole e delle zone rurali;
j) promuovere la politica di qualita' dei prodotti agricoli nei seguenti ambiti: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualita'.
Art. 405
ARTICOLO 405
Nel portare avanti tale cooperazione, le Parti, fatto salvo il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, sostengono il graduale ravvicinamento al diritto e alle norme regolamentari pertinenti dell'UE, in particolare quelle elencate nell'allegato XXXVIII del presente accordo.
Nel portare avanti tale cooperazione, le Parti, fatto salvo il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, sostengono il graduale ravvicinamento al diritto e alle norme regolamentari pertinenti dell'UE, in particolare quelle elencate nell'allegato XXXVIII del presente accordo.
Art. 406
ARTICOLO 406
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 17, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 17, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 407
ARTICOLO 407
1. Le Parti cooperano, nel settore della pesca, su temi di interesse comune e reciprocamente vantaggiosi, tra cui la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, l'ispezione e il controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. Tale cooperazione rispettera' i loro obblighi internazionali in materia di gestione e conservazione delle risorse acquatiche vive.
1. Le Parti cooperano, nel settore della pesca, su temi di interesse comune e reciprocamente vantaggiosi, tra cui la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, l'ispezione e il controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
2. Tale cooperazione rispettera' i loro obblighi internazionali in materia di gestione e conservazione delle risorse acquatiche vive.
Art. 408
ARTICOLO 408
Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:
a) una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;
b) una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare l'equilibrio degli stock ittici e degli ecosistemi;
c) la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:
a) una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;
b) una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare l'equilibrio degli stock ittici e degli ecosistemi;
c) la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Art. 409
ARTICOLO 409
In relazione all'articolo 408 del presente accordo, le Parti, tenuto conto anche dei piu' qualificati pareri scientifici, rafforzano la cooperazione e il coordinamento delle loro attivita' nel campo della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive nel Mar Nero. Esse promuoveranno una piu' vasta cooperazione internazionale nel Mar Nero con l'obiettivo di sviluppare le relazioni all'interno di un'appropriata organizzazione regionale di gestione della pesca.
In relazione all'articolo 408 del presente accordo, le Parti, tenuto conto anche dei piu' qualificati pareri scientifici, rafforzano la cooperazione e il coordinamento delle loro attivita' nel campo della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive nel Mar Nero. Esse promuoveranno una piu' vasta cooperazione internazionale nel Mar Nero con l'obiettivo di sviluppare le relazioni all'interno di un'appropriata organizzazione regionale di gestione della pesca.
Art. 410
ARTICOLO 410
Le Parti appoggeranno, ad esempio, il reciproco scambio di esperienze e iniziative di sostegno per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, fondata sulle priorita' dell' acquis dell'UE in questa materia, quali:
a) la gestione delle risorse acquatiche vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche;
b) l'ispezione e il controllo delle attivita' di pesca mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di sorveglianza, compreso un sistema di controllo dei pescherecci, e lo sviluppo delle strutture amministrative e giudiziarie corrispondenti in grado di applicare le misure appropriate;
c) la raccolta armonizzata dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e dei dati biologici ed economici;
d) la gestione della capacita' di pesca, compreso un registro della flotta peschereccia in attivita';
e) una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilita';
f) l'elaborazione di una politica strutturale per il settore della pesca, che tenga conto in particolare dello sviluppo sostenibile delle comunita' costiere.
Le Parti appoggeranno, ad esempio, il reciproco scambio di esperienze e iniziative di sostegno per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, fondata sulle priorita' dell' acquis dell'UE in questa materia, quali:
a) la gestione delle risorse acquatiche vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche;
b) l'ispezione e il controllo delle attivita' di pesca mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di sorveglianza, compreso un sistema di controllo dei pescherecci, e lo sviluppo delle strutture amministrative e giudiziarie corrispondenti in grado di applicare le misure appropriate;
c) la raccolta armonizzata dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e dei dati biologici ed economici;
d) la gestione della capacita' di pesca, compreso un registro della flotta peschereccia in attivita';
e) una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilita';
f) l'elaborazione di una politica strutturale per il settore della pesca, che tenga conto in particolare dello sviluppo sostenibile delle comunita' costiere.
Art. 411
ARTICOLO 411
Le Parti, tenendo conto della loro cooperazione nei settori della pesca, dei trasporti, dell'ambiente e di altre politiche collegate agli aspetti marittimi, sviluppano anche una cooperazione relativa a una politica marittima integrata, che abbia per oggetto:
a) la promozione di un approccio integrato agli affari marittimi, di una buona governance e dello scambio delle migliori pratiche relative all'uso dello spazio marino;
b) l'istituzione di un quadro per risolvere i conflitti d'uso determinati dalle attivita' umane in competizione tra loro e per gestirne l'impatto sull'ambiente marino, promuovendo la pianificazione dello spazio marittimo quale strumento in grado di contribuire a un migliore processo decisionale;
c) la promozione, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche, dello sviluppo sostenibile delle regioni costiere e delle industrie marittime quale fonte di crescita economica e di occupazione;
d) la promozione di alleanze strategiche tra le industrie marittime, i servizi e le istituzioni scientifiche specializzate nella ricerca marina e marittima, anche con l'istituzione di cluster marittimi trasversali;
e) l'impegno finalizzato a migliorare le misure per la sicurezza marittima e a rafforzare la sorveglianza marittima transfrontaliera e trasversale, per affrontare i crescenti rischi connessi all'intenso traffico marittimo, agli scarichi operativi effettuati dalle navi, agli incidenti marittimi e alle attivita' illegali in mare sulla base dell'esperienza del centro di coordinamento e di informazione di Burgas;
f) l'istituzione di un dialogo regolare e la promozione di varie reti tra le parti interessate del settore marittimo.
Le Parti, tenendo conto della loro cooperazione nei settori della pesca, dei trasporti, dell'ambiente e di altre politiche collegate agli aspetti marittimi, sviluppano anche una cooperazione relativa a una politica marittima integrata, che abbia per oggetto:
a) la promozione di un approccio integrato agli affari marittimi, di una buona governance e dello scambio delle migliori pratiche relative all'uso dello spazio marino;
b) l'istituzione di un quadro per risolvere i conflitti d'uso determinati dalle attivita' umane in competizione tra loro e per gestirne l'impatto sull'ambiente marino, promuovendo la pianificazione dello spazio marittimo quale strumento in grado di contribuire a un migliore processo decisionale;
c) la promozione, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche, dello sviluppo sostenibile delle regioni costiere e delle industrie marittime quale fonte di crescita economica e di occupazione;
d) la promozione di alleanze strategiche tra le industrie marittime, i servizi e le istituzioni scientifiche specializzate nella ricerca marina e marittima, anche con l'istituzione di cluster marittimi trasversali;
e) l'impegno finalizzato a migliorare le misure per la sicurezza marittima e a rafforzare la sorveglianza marittima transfrontaliera e trasversale, per affrontare i crescenti rischi connessi all'intenso traffico marittimo, agli scarichi operativi effettuati dalle navi, agli incidenti marittimi e alle attivita' illegali in mare sulla base dell'esperienza del centro di coordinamento e di informazione di Burgas;
f) l'istituzione di un dialogo regolare e la promozione di varie reti tra le parti interessate del settore marittimo.
Art. 412
ARTICOLO 412
La cooperazione prevede:
a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi;
b) lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi;
c) il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nelle competenti organizzazioni marittime internazionali.
La cooperazione prevede:
a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi;
b) lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi;
c) il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nelle competenti organizzazioni marittime internazionali.
Art. 413
ARTICOLO 413
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 18, sezioni 1 e 2, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare tra le Parti.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 18, sezioni 1 e 2, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare tra le Parti.
Art. 414
ARTICOLO 414
Tenuto conto della natura transfrontaliera del bacino del fiume Danubio e della sua importanza storica per le comunita' rivierasche, le Parti:
a) migliorano l'attuazione degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dall'Ucraina nei settori della navigazione, della pesca, della tutela dell'ambiente, soprattutto degli ecosistemi acquatici e della conservazione delle risorse acquatiche vive per raggiungere un buono stato ecologico, nonche' in altri settori pertinenti dell'attivita' umana;
b) sostengono, se necessario, le iniziative volte alla definizione di accordi e di intese bilaterali e multilaterali per promuovere lo sviluppo sostenibile, prestando una particolare attenzione al rispetto degli stili di vita tradizionali delle comunita' rivierasche e all'esercizio dell'attivita' economica attraverso un uso integrato del bacino del fiume Danubio.
Tenuto conto della natura transfrontaliera del bacino del fiume Danubio e della sua importanza storica per le comunita' rivierasche, le Parti:
a) migliorano l'attuazione degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dall'Ucraina nei settori della navigazione, della pesca, della tutela dell'ambiente, soprattutto degli ecosistemi acquatici e della conservazione delle risorse acquatiche vive per raggiungere un buono stato ecologico, nonche' in altri settori pertinenti dell'attivita' umana;
b) sostengono, se necessario, le iniziative volte alla definizione di accordi e di intese bilaterali e multilaterali per promuovere lo sviluppo sostenibile, prestando una particolare attenzione al rispetto degli stili di vita tradizionali delle comunita' rivierasche e all'esercizio dell'attivita' economica attraverso un uso integrato del bacino del fiume Danubio.
Art. 415
ARTICOLO 415
Le Parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.
Le Parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.
Art. 416
ARTICOLO 416
Al fine di conseguire questi obiettivi, la cooperazione comprende, in particolare:
a) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori;
b) l'apporto di competenze, in termini di capacita' legislativa e tecnica, per l'applicazione della legislazione e dei sistemi di vigilanza del mercato;
c) una migliore informazione dei consumatori;
d) le attivita' di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori;
e) la promozione dello sviluppo di associazioni dei consumatori indipendenti e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.
Al fine di conseguire questi obiettivi, la cooperazione comprende, in particolare:
a) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori;
b) l'apporto di competenze, in termini di capacita' legislativa e tecnica, per l'applicazione della legislazione e dei sistemi di vigilanza del mercato;
c) una migliore informazione dei consumatori;
d) le attivita' di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori;
e) la promozione dello sviluppo di associazioni dei consumatori indipendenti e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.
Art. 417
ARTICOLO 417
L'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'UE di cui all'allegato XXXIX del presente accordo, evitando nel contempo ostacoli agli scambi.
L'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione all'acquis dell'UE di cui all'allegato XXXIX del presente accordo, evitando nel contempo ostacoli agli scambi.
Art. 418
ARTICOLO 418
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 20, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 20, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 419
ARTICOLO 419
Tenendo conto del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile), del presente accordo, le Parti rafforzano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'Agenda per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parita' di genere e la lotta contro la discriminazione.
Tenendo conto del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile), del presente accordo, le Parti rafforzano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'Agenda per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parita' di genere e la lotta contro la discriminazione.
Art. 420
ARTICOLO 420
La cooperazione nel settore di cui all'articolo 419 del presente accordo e' finalizzata a:
a) migliorare la qualita' della vita umana;
b) affrontare sfide comuni, quali la globalizzazione e i cambiamenti demografici;
c) creare nuovi e migliori posti di lavoro e condizioni di lavoro dignitose;
d) promuovere l'equita' sociale e la giustizia, contestualmente alla riforma dei mercati del lavoro;
e) promuovere sul mercato del lavoro condizioni che concilino flessibilita' e sicurezza;
f) promuovere misure attive del mercato del lavoro e migliorare l'efficienza dei servizi per l'impiego per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
g) favorire mercati del lavoro piu' inclusivi che consentano di integrare le persone svantaggiate;
h) ridurre l'area dell'economia informale trasformando il lavoro non dichiarato in occupazione regolare;
i) migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, anche mediante la sensibilizzazione e la formazione in materia di sanita' e sicurezza, la promozione di misure preventive, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, la gestione delle sostanze chimiche tossiche, lo scambio di pratiche e la ricerca nel settore;
j) innalzare il livello di protezione sociale e ammodernare i sistemi di protezione sociale dal punto di vista della qualita', dell'accessibilita' e della sostenibilita' finanziaria;
k) ridurre la poverta' e rafforzare la coesione sociale;
l) perseguire la parita' di genere e le pari opportunita' tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia e nella societa' e nei processi decisionali;
m) combattere ogni discriminazione;
n) rafforzare la capacita' delle parti sociali e promuovere il dialogo sociale.
La cooperazione nel settore di cui all'articolo 419 del presente accordo e' finalizzata a:
a) migliorare la qualita' della vita umana;
b) affrontare sfide comuni, quali la globalizzazione e i cambiamenti demografici;
c) creare nuovi e migliori posti di lavoro e condizioni di lavoro dignitose;
d) promuovere l'equita' sociale e la giustizia, contestualmente alla riforma dei mercati del lavoro;
e) promuovere sul mercato del lavoro condizioni che concilino flessibilita' e sicurezza;
f) promuovere misure attive del mercato del lavoro e migliorare l'efficienza dei servizi per l'impiego per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
g) favorire mercati del lavoro piu' inclusivi che consentano di integrare le persone svantaggiate;
h) ridurre l'area dell'economia informale trasformando il lavoro non dichiarato in occupazione regolare;
i) migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, anche mediante la sensibilizzazione e la formazione in materia di sanita' e sicurezza, la promozione di misure preventive, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, la gestione delle sostanze chimiche tossiche, lo scambio di pratiche e la ricerca nel settore;
j) innalzare il livello di protezione sociale e ammodernare i sistemi di protezione sociale dal punto di vista della qualita', dell'accessibilita' e della sostenibilita' finanziaria;
k) ridurre la poverta' e rafforzare la coesione sociale;
l) perseguire la parita' di genere e le pari opportunita' tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia e nella societa' e nei processi decisionali;
m) combattere ogni discriminazione;
n) rafforzare la capacita' delle parti sociali e promuovere il dialogo sociale.
Art. 421
ARTICOLO 421
Le Parti incoraggiano il coinvolgimento di tutte le parti interessate, in particolare delle parti sociali, e delle organizzazioni della societa' civile nelle riforme politiche dell'Ucraina e nella cooperazione tra le Parti a norma dal presente accordo.
Le Parti incoraggiano il coinvolgimento di tutte le parti interessate, in particolare delle parti sociali, e delle organizzazioni della societa' civile nelle riforme politiche dell'Ucraina e nella cooperazione tra le Parti a norma dal presente accordo.
Art. 422
ARTICOLO 422
Le Parti promuovono la responsabilita' sociale delle imprese e incoraggiano pratiche commerciali responsabili, come quelle promosse dall'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite del 2000, dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) del 1977, quale modificata nel 2006 e dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali del 1976, come modificate nel 2000.
Le Parti promuovono la responsabilita' sociale delle imprese e incoraggiano pratiche commerciali responsabili, come quelle promosse dall'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite del 2000, dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) del 1977, quale modificata nel 2006 e dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali del 1976, come modificate nel 2000.
Art. 423
ARTICOLO 423
Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.
Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.
Art. 424
ARTICOLO 424
L'Ucraina provvede al graduale ravvicinamento al diritto, alle norme e alle pratiche dell'UE in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunita', secondo quanto enunciato nell'allegato XL del presente accordo.
L'Ucraina provvede al graduale ravvicinamento al diritto, alle norme e alle pratiche dell'UE in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunita', secondo quanto enunciato nell'allegato XL del presente accordo.
Art. 425
ARTICOLO 425
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 21, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 21, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 426
ARTICOLO 426
Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanita' pubblica, allo scopo di innalzare il livello della salute pubblica, della sicurezza e della protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.
Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanita' pubblica, allo scopo di innalzare il livello della salute pubblica, della sicurezza e della protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.
Art. 427
ARTICOLO 427
1. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:
a) il rafforzamento del sistema di sanita' pubblica ucraino e della sua capacita', soprattutto mediante l'attuazione di riforme, l'ulteriore sviluppo dell'assistenza sanitaria di base e la formazione del personale;
b) la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, quali l'HIV/AIDS e la tubercolosi, una maggiore preparazione per far fronte ai focolai di malattie ad alta patogenicita' e l'attuazione del Regolamento sanitario internazionale;
c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la promozione di stili di vita sani, l'attenzione ai principali determinanti della salute e ai principali problemi sanitari, quali la salute materno-infantile, la salute mentale, l'alcoolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo, anche dando attuazione alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo del 2003;
d) la qualita' e la sicurezza delle sostanze di origine umana, come il sangue, i tessuti e le cellule;
e) l'informazione e le conoscenze nel campo della salute, anche per quanto concerne l'approccio denominato "La salute in tutte le politiche" ("health in all policies").
2. A tal fine, le Parti si scambiano i dati e le migliori pratiche e intraprendono azioni congiunte, anche sulla base dell'approccio "La salute in tutte le politiche" e attraverso la progressiva integrazione dell'Ucraina nelle reti europee nel campo della sanita' pubblica.
1. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:
a) il rafforzamento del sistema di sanita' pubblica ucraino e della sua capacita', soprattutto mediante l'attuazione di riforme, l'ulteriore sviluppo dell'assistenza sanitaria di base e la formazione del personale;
b) la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, quali l'HIV/AIDS e la tubercolosi, una maggiore preparazione per far fronte ai focolai di malattie ad alta patogenicita' e l'attuazione del Regolamento sanitario internazionale;
c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la promozione di stili di vita sani, l'attenzione ai principali determinanti della salute e ai principali problemi sanitari, quali la salute materno-infantile, la salute mentale, l'alcoolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo, anche dando attuazione alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo del 2003;
d) la qualita' e la sicurezza delle sostanze di origine umana, come il sangue, i tessuti e le cellule;
e) l'informazione e le conoscenze nel campo della salute, anche per quanto concerne l'approccio denominato "La salute in tutte le politiche" ("health in all policies").
2. A tal fine, le Parti si scambiano i dati e le migliori pratiche e intraprendono azioni congiunte, anche sulla base dell'approccio "La salute in tutte le politiche" e attraverso la progressiva integrazione dell'Ucraina nelle reti europee nel campo della sanita' pubblica.
Art. 428
ARTICOLO 428
L'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione e delle sue pratiche ai principi dell'acquis dell'UE, in particolare per quanto concerne le malattie trasmissibili, il sangue, i tessuti e le cellule, nonche' il tabacco. Un elenco dell'acquis dell'UE selezionato e' incluso nell'allegato XLI del presente accordo.
L'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione e delle sue pratiche ai principi dell'acquis dell'UE, in particolare per quanto concerne le malattie trasmissibili, il sangue, i tessuti e le cellule, nonche' il tabacco. Un elenco dell'acquis dell'UE selezionato e' incluso nell'allegato XLI del presente accordo.
Art. 429
ARTICOLO 429
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 22, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 22, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 430
ARTICOLO 430
Nel pieno rispetto della responsabilita' delle Parti per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonche' delle loro diversita' culturali e linguistiche, le Parti promuovono la cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventu' per migliorare la comprensione reciproca, promuovere il dialogo interculturale e rafforzare la conoscenza delle rispettive culture.
Nel pieno rispetto della responsabilita' delle Parti per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonche' delle loro diversita' culturali e linguistiche, le Parti promuovono la cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventu' per migliorare la comprensione reciproca, promuovere il dialogo interculturale e rafforzare la conoscenza delle rispettive culture.
Art. 431
ARTICOLO 431
Le Parti si impegnano a intensificare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, soprattutto allo scopo di:
a) riformare e ammodernare i sistemi di istruzione superiore;
b) promuovere, nel campo dell'istruzione superiore, la convergenza che deriva dal processo di Bologna;
c) migliorare la qualita' e la pertinenza dell'istruzione superiore;
d) intensificare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore;
e) rafforzare la capacita' degli istituti di istruzione superiore;
f) incrementare la mobilita' degli studenti e dei docenti. Nel campo dell'istruzione, un'attenzione particolare sara' prestata alla cooperazione finalizzata a facilitare l'accesso all'istruzione superiore.
Le Parti si impegnano a intensificare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, soprattutto allo scopo di:
a) riformare e ammodernare i sistemi di istruzione superiore;
b) promuovere, nel campo dell'istruzione superiore, la convergenza che deriva dal processo di Bologna;
c) migliorare la qualita' e la pertinenza dell'istruzione superiore;
d) intensificare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore;
e) rafforzare la capacita' degli istituti di istruzione superiore;
f) incrementare la mobilita' degli studenti e dei docenti. Nel campo dell'istruzione, un'attenzione particolare sara' prestata alla cooperazione finalizzata a facilitare l'accesso all'istruzione superiore.
Art. 432
ARTICOLO 432
Le Parti si adoperano per un maggiore scambio di informazioni e competenze al fine di incoraggiare una cooperazione piu' stretta nel campo dell'istruzione e formazione professionale, soprattutto nell'ottica di:
a) sviluppare sistemi di istruzione e formazione professionale e corsi di perfezionamento professionale durante la vita lavorativa che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro in evoluzione;
b) istituire un quadro nazionale per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, ove possibile sulla base dell'esperienza dell'UE.
Le Parti si adoperano per un maggiore scambio di informazioni e competenze al fine di incoraggiare una cooperazione piu' stretta nel campo dell'istruzione e formazione professionale, soprattutto nell'ottica di:
a) sviluppare sistemi di istruzione e formazione professionale e corsi di perfezionamento professionale durante la vita lavorativa che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro in evoluzione;
b) istituire un quadro nazionale per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, ove possibile sulla base dell'esperienza dell'UE.
Art. 433
ARTICOLO 433
Le Parti esaminano la possibilita' di sviluppare la cooperazione in altri ambiti, quali l'istruzione secondaria, l'istruzione a distanza e l'apprendimento permanente.
Le Parti esaminano la possibilita' di sviluppare la cooperazione in altri ambiti, quali l'istruzione secondaria, l'istruzione a distanza e l'apprendimento permanente.
Art. 434
ARTICOLO 434
Le Parti convengono di promuovere una cooperazione piu' stretta e lo scambio di esperienze nei settori della politica della gioventu' e dell'istruzione non formale dei giovani, con l'obiettivo di:
a) favorire l'integrazione dei giovani nella societa' promuovendone la cittadinanza attiva e lo spirito di iniziativa;
b) aiutare i giovani ad acquisire conoscenze, abilita' e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato, e riconoscere il valore di tali esperienze;
c) rafforzare la cooperazione con i paesi terzi;
d) promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili ucraine e quelle dell'UE e dei suoi Stati membri;
e) promuovere stili di vita sani, concentrandosi in particolare sui giovani.
Le Parti convengono di promuovere una cooperazione piu' stretta e lo scambio di esperienze nei settori della politica della gioventu' e dell'istruzione non formale dei giovani, con l'obiettivo di:
a) favorire l'integrazione dei giovani nella societa' promuovendone la cittadinanza attiva e lo spirito di iniziativa;
b) aiutare i giovani ad acquisire conoscenze, abilita' e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato, e riconoscere il valore di tali esperienze;
c) rafforzare la cooperazione con i paesi terzi;
d) promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili ucraine e quelle dell'UE e dei suoi Stati membri;
e) promuovere stili di vita sani, concentrandosi in particolare sui giovani.
Art. 435
ARTICOLO 435
Le Parti cooperano tenendo conto di quanto previsto dalle raccomandazioni elencate nell'allegato XLII del presente accordo.
Le Parti cooperano tenendo conto di quanto previsto dalle raccomandazioni elencate nell'allegato XLII del presente accordo.
Art. 436
ARTICOLO 436
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 23, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 23, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 437
ARTICOLO 437
Le Parti si impegnano nella promozione della cooperazione culturale per rafforzare la comprensione reciproca e favorire gli scambi culturali, come pure della mobilita' dell'arte e degli artisti dell'UE e dell'Ucraina.
Le Parti si impegnano nella promozione della cooperazione culturale per rafforzare la comprensione reciproca e favorire gli scambi culturali, come pure della mobilita' dell'arte e degli artisti dell'UE e dell'Ucraina.
Art. 438
ARTICOLO 438
Le Parti incoraggiano il dialogo interculturale tra i cittadini e le organizzazioni che rappresentano la societa' civile organizzata e le istituzioni culturali dell'UE e dell'Ucraina.
Le Parti incoraggiano il dialogo interculturale tra i cittadini e le organizzazioni che rappresentano la societa' civile organizzata e le istituzioni culturali dell'UE e dell'Ucraina.
Art. 439
ARTICOLO 439
Le Parti cooperano strettamente nelle sedi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Consiglio d'Europa per sviluppare la diversita' culturale e preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale.
Le Parti cooperano strettamente nelle sedi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Consiglio d'Europa per sviluppare la diversita' culturale e preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale.
Art. 440
ARTICOLO 440
Le Parti si adoperano per condurre un dialogo politico regolare sulla cultura allo scopo di promuovere lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e in Ucraina. A tal fine, le Parti danno corretta attuazione alla convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali del 2005.
Le Parti si adoperano per condurre un dialogo politico regolare sulla cultura allo scopo di promuovere lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e in Ucraina. A tal fine, le Parti danno corretta attuazione alla convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali del 2005.
Art. 441
ARTICOLO 441
1. Le Parti cooperano nel settore dello sport e dell'attivita' fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di eta', promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza.
2. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nei seguenti campi:
a) la promozione dell'attivita' fisica e dello sport attraverso il sistema scolastico, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative;
b) la partecipazione allo sport e l'attivita' fisica come mezzi in grado di contribuire a uno stile di vita sano e al benessere generale;
c) lo sviluppo di sistemi nazionali di competenze e qualifiche nel settore dello sport;
d) l'integrazione, attraverso lo sport, dei gruppi svantaggiati;
e) la lotta al doping;
f) la lotta alle partite truccate;
g) la sicurezza durante i principali eventi sportivi internazionali.
1. Le Parti cooperano nel settore dello sport e dell'attivita' fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di eta', promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza.
2. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nei seguenti campi:
a) la promozione dell'attivita' fisica e dello sport attraverso il sistema scolastico, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative;
b) la partecipazione allo sport e l'attivita' fisica come mezzi in grado di contribuire a uno stile di vita sano e al benessere generale;
c) lo sviluppo di sistemi nazionali di competenze e qualifiche nel settore dello sport;
d) l'integrazione, attraverso lo sport, dei gruppi svantaggiati;
e) la lotta al doping;
f) la lotta alle partite truccate;
g) la sicurezza durante i principali eventi sportivi internazionali.
Art. 442
ARTICOLO 442
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 25, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 25, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 443
ARTICOLO 443
Le Parti promuovono la cooperazione con la societa' civile allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi:
a) rafforzare i contatti e incoraggiare lo scambio reciproco di esperienze tra tutti i settori della societa' civile negli Stati membri dell'UE e in Ucraina;
b) coinvolgere le organizzazioni della societa' civile nell'attuazione e nel monitoraggio del presente accordo e nello sviluppo delle relazioni bilaterali tra UE e Ucraina;
c) garantire una migliore conoscenza e comprensione dell'Ucraina negli Stati membri dell'UE, anche per quanto riguarda la sua storia e la sua cultura;
d) garantire una migliore conoscenza e comprensione dell'Unione europea in Ucraina, anche per quanto riguarda i valori su cui e' fondata, il suo funzionamento e le sue politiche.
Le Parti promuovono la cooperazione con la societa' civile allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi:
a) rafforzare i contatti e incoraggiare lo scambio reciproco di esperienze tra tutti i settori della societa' civile negli Stati membri dell'UE e in Ucraina;
b) coinvolgere le organizzazioni della societa' civile nell'attuazione e nel monitoraggio del presente accordo e nello sviluppo delle relazioni bilaterali tra UE e Ucraina;
c) garantire una migliore conoscenza e comprensione dell'Ucraina negli Stati membri dell'UE, anche per quanto riguarda la sua storia e la sua cultura;
d) garantire una migliore conoscenza e comprensione dell'Unione europea in Ucraina, anche per quanto riguarda i valori su cui e' fondata, il suo funzionamento e le sue politiche.
Art. 444
ARTICOLO 444
Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra le parti interessate delle loro rispettive societa' civili quale elemento integrante delle relazioni UE-Ucraina:
a) rafforzando i contatti e il reciproco scambio di esperienze tra le organizzazioni della societa' civile degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina soprattutto mediante seminari professionali, iniziative di formazione, ecc.;
b) agevolando lo sviluppo delle istituzioni e il consolidamento delle organizzazioni della societa' civile, tra l'altro attraverso attivita' di advocacy, reti informali, visite, seminari, ecc.;
c) dando ai rappresentanti ucraini la possibilita' di familiarizzarsi con la procedura di consultazione e di dialogo tra le parti sociali e civili all'interno dell'UE, con l'obiettivo di integrare la societa' civile nel processo di elaborazione politica in Ucraina.
Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra le parti interessate delle loro rispettive societa' civili quale elemento integrante delle relazioni UE-Ucraina:
a) rafforzando i contatti e il reciproco scambio di esperienze tra le organizzazioni della societa' civile degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina soprattutto mediante seminari professionali, iniziative di formazione, ecc.;
b) agevolando lo sviluppo delle istituzioni e il consolidamento delle organizzazioni della societa' civile, tra l'altro attraverso attivita' di advocacy, reti informali, visite, seminari, ecc.;
c) dando ai rappresentanti ucraini la possibilita' di familiarizzarsi con la procedura di consultazione e di dialogo tra le parti sociali e civili all'interno dell'UE, con l'obiettivo di integrare la societa' civile nel processo di elaborazione politica in Ucraina.
Art. 445
ARTICOLO 445
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 26, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 26, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 446
ARTICOLO 446
Nel campo della politica regionale le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale relativa ai metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali, tra cui il partenariato e la governance a piu' livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale. Vengono cosi' istituiti canali di comunicazione e si rafforza lo scambio di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali, gli attori socioeconomici e la societa' civile.
Nel campo della politica regionale le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale relativa ai metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali, tra cui il partenariato e la governance a piu' livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale. Vengono cosi' istituiti canali di comunicazione e si rafforza lo scambio di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali, gli attori socioeconomici e la societa' civile.
Art. 447
ARTICOLO 447
Le Parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorita' locali e regionali nella cooperazione transfrontaliera e regionale e nelle relative strutture di gestione. L'obiettivo e' intensificare la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo adeguato, sostenere e sviluppare le misure di rafforzamento delle capacita' e promuovere il rafforzamento delle reti economiche e di impresa a livello transfrontaliero e regionale.
Le Parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorita' locali e regionali nella cooperazione transfrontaliera e regionale e nelle relative strutture di gestione. L'obiettivo e' intensificare la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo adeguato, sostenere e sviluppare le misure di rafforzamento delle capacita' e promuovere il rafforzamento delle reti economiche e di impresa a livello transfrontaliero e regionale.
Art. 448
ARTICOLO 448
Le Parti rafforzano e incoraggiano lo sviluppo della dimensione transfrontaliera e regionale delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo, della sanita' e di altri ambiti disciplinati dal presente accordo che hanno un'incidenza sulla cooperazione transfrontaliera e regionale. Le Parti favoriscono, in particolare, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera per quanto concerne l'ammodernamento, le dotazioni e il coordinamento dei servizi di emergenza.
Le Parti rafforzano e incoraggiano lo sviluppo della dimensione transfrontaliera e regionale delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo, della sanita' e di altri ambiti disciplinati dal presente accordo che hanno un'incidenza sulla cooperazione transfrontaliera e regionale. Le Parti favoriscono, in particolare, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera per quanto concerne l'ammodernamento, le dotazioni e il coordinamento dei servizi di emergenza.
Art. 449
ARTICOLO 449
Le questioni di cui al titolo V (cooperazione economica e settoriale), capo 27, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Le questioni di cui al titolo V (cooperazione economica e settoriale), capo 27, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.
Art. 450
ARTICOLO 450
L'Ucraina puo' partecipare alle agenzie dell'UE operanti in campi che attengono all'attuazione del presente accordo e ad altre agenzie dell'UE, ove i relativi regolamenti istitutivi lo consentano e alle condizioni in essi stabilite. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie e per fissare l'importo del suo contributo finanziario l'Ucraina conclude con l'UE accordi separati.
L'Ucraina puo' partecipare alle agenzie dell'UE operanti in campi che attengono all'attuazione del presente accordo e ad altre agenzie dell'UE, ove i relativi regolamenti istitutivi lo consentano e alle condizioni in essi stabilite. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie e per fissare l'importo del suo contributo finanziario l'Ucraina conclude con l'UE accordi separati.
Art. 451
ARTICOLO 451
L'Ucraina puo' partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina, conformemente alle rispettive disposizioni di adozione di tali programmi. La partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo III allegato riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione del 2010.
L'Ucraina puo' partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina, conformemente alle rispettive disposizioni di adozione di tali programmi. La partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo III allegato riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione del 2010.
Art. 452
ARTICOLO 452
L'UE informa l'Ucraina in merito all'istituzione di nuove agenzie dell'UE e di nuovi programmi dell'Unione e in merito a modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione e alle agenzie di cui agli articoli 450 e 451 del presente accordo.
L'UE informa l'Ucraina in merito all'istituzione di nuove agenzie dell'UE e di nuovi programmi dell'Unione e in merito a modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione e alle agenzie di cui agli articoli 450 e 451 del presente accordo.
Art. 453
ARTICOLO 453
L'Ucraina usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE.
L'assistenza finanziaria contribuira' alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sara' fornita conformemente agli articoli che seguono del presente accordo.
L'Ucraina usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE.
L'assistenza finanziaria contribuira' alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sara' fornita conformemente agli articoli che seguono del presente accordo.
Art. 454
ARTICOLO 454
I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei regolamenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'UE.
I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei regolamenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'UE.
Art. 455
ARTICOLO 455
Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le Parti sono enunciati nei relativi programmi indicativi che riflettono le priorita' strategiche concordate. Gli importi indicativi dell'assistenza stabiliti nei programmi indicativi tengono conto delle esigenze, delle capacita' settoriali e dei progressi delle riforme dell'Ucraina.
Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le Parti sono enunciati nei relativi programmi indicativi che riflettono le priorita' strategiche concordate. Gli importi indicativi dell'assistenza stabiliti nei programmi indicativi tengono conto delle esigenze, delle capacita' settoriali e dei progressi delle riforme dell'Ucraina.
Art. 456
ARTICOLO 456
Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in stretto coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.
Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in stretto coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.
Art. 457
ARTICOLO 457
La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza e' stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le Parti.
La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza e' stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le Parti.
Art. 458
ARTICOLO 458
Il Consiglio di associazione e' informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e del suo impatto sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.
Il Consiglio di associazione e' informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e del suo impatto sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.
Art. 459
ARTICOLO 459
1. Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina, secondo quanto enunciato nell'allegato XLIII del presente accordo. Le Parti adottano misure effettive per prevenire e combattere la frode, la corruzione e le altre attivita' illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.
2. A tal fine l'Ucraina procede anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XLIV del presente accordo.
3. L'allegato XLIII del presente accordo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'UE cui l'Ucraina possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini le revisioni contabili, le verifiche sul posto, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti europea.
1. Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina, secondo quanto enunciato nell'allegato XLIII del presente accordo. Le Parti adottano misure effettive per prevenire e combattere la frode, la corruzione e le altre attivita' illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.
2. A tal fine l'Ucraina procede anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XLIV del presente accordo.
3. L'allegato XLIII del presente accordo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'UE cui l'Ucraina possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini le revisioni contabili, le verifiche sul posto, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti europea.
Art. 460
ARTICOLO 460
1. Il livello piu' alto del dialogo politico e strategico tra le Parti e' il dialogo a livello di vertici, che si svolgono in linea di massima una volta l'anno. I vertici forniscono indicazioni generali per l'attuazione del presente accordo e in essi e' discussa qualsiasi questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico e strategico regolare si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 461 del presente accordo e, di comune accordo, nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti.
1. Il livello piu' alto del dialogo politico e strategico tra le Parti e' il dialogo a livello di vertici, che si svolgono in linea di massima una volta l'anno. I vertici forniscono indicazioni generali per l'attuazione del presente accordo e in essi e' discussa qualsiasi questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico e strategico regolare si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 461 del presente accordo e, di comune accordo, nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti.
Art. 461
ARTICOLO 461
1. E' istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si riunisce, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.
3. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo inerenti all'accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
1. E' istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si riunisce, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.
3. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo inerenti all'accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Art. 462
ARTICOLO 462
1. Il Consiglio di associazione e' composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.
4. Se del caso e previo comune accordo, altri organi parteciperanno in qualita' di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.
1. Il Consiglio di associazione e' composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.
4. Se del caso e previo comune accordo, altri organi parteciperanno in qualita' di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.
Art. 463
ARTICOLO 463
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune, se necessario anche con interventi a livello degli organi specifici istituiti in forza del presente accordo, per attuarle. Il Consiglio di associazione puo' anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne.
2. In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione stabilito dal presente accordo, il Consiglio di associazione sara' la sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e dell'Ucraina e sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformita'.
3. Il Consiglio di associazione puo', a tale scopo, aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune, se necessario anche con interventi a livello degli organi specifici istituiti in forza del presente accordo, per attuarle. Il Consiglio di associazione puo' anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne.
2. In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione stabilito dal presente accordo, il Consiglio di associazione sara' la sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e dell'Ucraina e sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformita'.
3. Il Consiglio di associazione puo', a tale scopo, aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Art. 464
ARTICOLO 464
1. E' istituito un comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. La presente disposizione fa salve le competenze delle varie sedi del dialogo politico di cui all'articolo 5 del presente accordo.
2. Il comitato di associazione e' composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari.
3. Il comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.
1. E' istituito un comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. La presente disposizione fa salve le competenze delle varie sedi del dialogo politico di cui all'articolo 5 del presente accordo.
2. Il comitato di associazione e' composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari.
3. Il comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.
Art. 465
ARTICOLO 465
1. Il Consiglio di associazione stabilisce, nel regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione, che e' tra l'altro incaricato di preparare le riunioni del Consiglio di associazione. Il comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.
3. Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti.
4. Il comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il comitato di associazione si riunisce in questa formazione almeno una volta l'anno.
1. Il Consiglio di associazione stabilisce, nel regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione, che e' tra l'altro incaricato di preparare le riunioni del Consiglio di associazione. Il comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.
3. Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti.
4. Il comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il comitato di associazione si riunisce in questa formazione almeno una volta l'anno.
Art. 466
ARTICOLO 466
1. Il comitato di associazione e' assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Inoltre questi comitati e organi speciali possono discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. Il comitato di associazione puo' inoltre istituire sottocomitati per fare il punto dei progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.
4. I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Riferiscono regolarmente delle loro attivita' al comitato di associazione, in base alla necessita'.
5. I sottocomitati istituiti in forza del titolo IV del presente accordo danno con suffiente anticipo comunicazione della data e dell'ordine del giorno delle riunioni al comitato di associazione nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Riferiscono delle loro attivita' nel corso di tutte le riunioni periodiche del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo.
6. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione, istituito in applicazione dell'articolo 464 del presente accordo, anche nella formazione "Commercio".
1. Il comitato di associazione e' assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Inoltre questi comitati e organi speciali possono discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3. Il comitato di associazione puo' inoltre istituire sottocomitati per fare il punto dei progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.
4. I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Riferiscono regolarmente delle loro attivita' al comitato di associazione, in base alla necessita'.
5. I sottocomitati istituiti in forza del titolo IV del presente accordo danno con suffiente anticipo comunicazione della data e dell'ordine del giorno delle riunioni al comitato di associazione nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Riferiscono delle loro attivita' nel corso di tutte le riunioni periodiche del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo.
6. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione, istituito in applicazione dell'articolo 464 del presente accordo, anche nella formazione "Commercio".
Art. 467
ARTICOLO 467
1. E' istituito un comitato parlamentare di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il comitato parlamentare di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina.
3. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
1. E' istituito un comitato parlamentare di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2. Il comitato parlamentare di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina.
3. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
Art. 468
ARTICOLO 468
1. Il comitato parlamentare di associazione puo' chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al comitato le informazioni richieste.
2. Il comitato parlamentare di associazione e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
3. Il comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
4. Il comitato parlamentare di associazione puo' istituire sottocomitati parlamentari di associazione.
1. Il comitato parlamentare di associazione puo' chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al comitato le informazioni richieste.
2. Il comitato parlamentare di associazione e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
3. Il comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
4. Il comitato parlamentare di associazione puo' istituire sottocomitati parlamentari di associazione.
Art. 469
ARTICOLO 469
1. Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti delle loro societa' civili, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.
2. E' istituita una piattaforma della societa' civile, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del comitato economico e sociale europeo (CESE) e rappresentanti della societa' civile ucraina. La piattaforma stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
3. La piattaforma della societa' civile adotta il proprio regolamento interno.
4. La piattaforma della societa' civile e' presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e da un rappresentante della societa' civile ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
1. Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti delle loro societa' civili, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.
2. E' istituita una piattaforma della societa' civile, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del comitato economico e sociale europeo (CESE) e rappresentanti della societa' civile ucraina. La piattaforma stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
3. La piattaforma della societa' civile adotta il proprio regolamento interno.
4. La piattaforma della societa' civile e' presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e da un rappresentante della societa' civile ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
Art. 470
ARTICOLO 470
1. La piattaforma della societa' civile e' informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
2. La piattaforma della societa' civile puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
3. Il comitato di associazione e il comitato parlamentare di associazione tengono regolarmente contatti con i rappresentanti della piattaforma della societa' civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
1. La piattaforma della societa' civile e' informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
2. La piattaforma della societa' civile puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
3. Il comitato di associazione e il comitato parlamentare di associazione tengono regolarmente contatti con i rappresentanti della piattaforma della societa' civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
Art. 471
ARTICOLO 471
Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprieta'.
Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprieta'.
Art. 472
ARTICOLO 472
Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere le misure:
a) ritenute necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) relative alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attivita' di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere le misure:
a) ritenute necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) relative alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attivita' di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Art. 473
ARTICOLO 473
Non discriminazione
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale in esso contenuta:
a) le misure applicate dall'Ucraina nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o imprese;
b) le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti dell'Ucraina non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini ucraini, societa' o imprese ucraine.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 fanno salvo il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Non discriminazione
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale in esso contenuta:
a) le misure applicate dall'Ucraina nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o imprese;
b) le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti dell'Ucraina non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini ucraini, societa' o imprese ucraine.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 fanno salvo il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Art. 474
ARTICOLO 474
Graduale ravvicinamento
In linea con gli obiettivi del presente accordo enunciati all'articolo 1, l'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'UE richiamato negli allegati da I a XLIV, sulla base degli impegni assunti ai titoli IV, V e VI del presente accordo e conformemente a quanto previsto da tali allegati.
La presente disposizione fa salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento normativo previsti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Graduale ravvicinamento
In linea con gli obiettivi del presente accordo enunciati all'articolo 1, l'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'UE richiamato negli allegati da I a XLIV, sulla base degli impegni assunti ai titoli IV, V e VI del presente accordo e conformemente a quanto previsto da tali allegati.
La presente disposizione fa salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento normativo previsti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Art. 475
ARTICOLO 475
Monitoraggio
1. Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo.
2. Il monitoraggio comprende la valutazione - anche sotto i profili attuativo e applicativo - del ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo. La valutazione puo' essere condotta singolarmente o, previo accordo, congiuntamente dalle Parti. Per facilitare il processo di valutazione, l'Ucraina comunica all'UE i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nell'accordo per il ravvicinamento ad atti normativi dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalita' delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalita' specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali creati a norma del presente accordo.
3. Il monitoraggio puo' comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni, organi e organismi dell'UE, organismi non governativi, autorita' di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, a seconda della necessita'.
4. I risultati delle attivita' di monitoraggio, compresa la valutazione del ravvicinamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in tutti i comitati o organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Questi comitati e organi possono adottare, all'unanimita', raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione.
5. Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtu' dei poteri ad esso conferiti dall'articolo 463 del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto definito nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
6. Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione o alla mancata adozione di tali raccomandazioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dall'organo istituzionale competente o alla mancata adozione di tali decisioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Monitoraggio
1. Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo.
2. Il monitoraggio comprende la valutazione - anche sotto i profili attuativo e applicativo - del ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo. La valutazione puo' essere condotta singolarmente o, previo accordo, congiuntamente dalle Parti. Per facilitare il processo di valutazione, l'Ucraina comunica all'UE i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nell'accordo per il ravvicinamento ad atti normativi dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalita' delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalita' specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali creati a norma del presente accordo.
3. Il monitoraggio puo' comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni, organi e organismi dell'UE, organismi non governativi, autorita' di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, a seconda della necessita'.
4. I risultati delle attivita' di monitoraggio, compresa la valutazione del ravvicinamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in tutti i comitati o organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Questi comitati e organi possono adottare, all'unanimita', raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione.
5. Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtu' dei poteri ad esso conferiti dall'articolo 463 del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto definito nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
6. Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione o alla mancata adozione di tali raccomandazioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dall'organo istituzionale competente o alla mancata adozione di tali decisioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Art. 476
ARTICOLO 476
Adempimento degli obblighi
1. Le Parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi contemplati.
2. Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti sottopone al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 477 del presente accordo. Il Consiglio di associazione puo' risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.
Adempimento degli obblighi
1. Le Parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi contemplati.
2. Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti sottopone al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 477 del presente accordo. Il Consiglio di associazione puo' risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.
Art. 477
ARTICOLO 477
Risoluzione delle controversie
1. Qualora fra le Parti insorga una controversia in merito all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di associazione e degli altri organi competenti di cui agli articoli 461, 465 e 466 del presente accordo per pervenire nel piu' breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
4. La controversia, finche' non sia stata risolta, e' discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 476, paragrafo 3, del presente accordo o quando dichiara che la controversia si e' conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente di cui agli articoli 461, 465, e 466 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
Risoluzione delle controversie
1. Qualora fra le Parti insorga una controversia in merito all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di associazione e degli altri organi competenti di cui agli articoli 461, 465 e 466 del presente accordo per pervenire nel piu' breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
4. La controversia, finche' non sia stata risolta, e' discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 476, paragrafo 3, del presente accordo o quando dichiara che la controversia si e' conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente di cui agli articoli 461, 465, e 466 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
Art. 478
ARTICOLO 478
Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi
1. Una Parte puo' adottare le misure appropriate se la questione non e' risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 477 del presente accordo e se la Parte attrice continua a ritenere che l'altra Parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo.
Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dal presente accordo, richiamati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 476, paragrafo 2, del presente accordo e formano oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 476, paragrafo 3, e dell'articolo 477 del presente accordo.
3. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:
a) la denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale; o
b) la violazione, ad opera dell'altra Parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 2 del presente accordo.
Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi
1. Una Parte puo' adottare le misure appropriate se la questione non e' risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 477 del presente accordo e se la Parte attrice continua a ritenere che l'altra Parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo.
Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dal presente accordo, richiamati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 476, paragrafo 2, del presente accordo e formano oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 476, paragrafo 3, e dell'articolo 477 del presente accordo.
3. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:
a) la denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale; o
b) la violazione, ad opera dell'altra Parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 2 del presente accordo.
Art. 479
ARTICOLO 479
Relazione con altri accordi
1. L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 e' abrogato unitamente ai relativi protocolli.
2. L'accordo di associazione sostituisce l'accordo sopracitato. I riferimenti all'accordo sopracitato in tutti gli altri accordi tra le Parti si intendono fatti al presente accordo.
3. Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o piu' Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
4. Gli accordi in vigore relativi a specifici settori di cooperazione che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.
5. Le Parti possono completare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.
6. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne' il presente accordo ne' qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudicano in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con l'Ucraina attivita' di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, con l'Ucraina nuovi accordi di cooperazione.
Relazione con altri accordi
1. L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 e' abrogato unitamente ai relativi protocolli.
2. L'accordo di associazione sostituisce l'accordo sopracitato. I riferimenti all'accordo sopracitato in tutti gli altri accordi tra le Parti si intendono fatti al presente accordo.
3. Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o piu' Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
4. Gli accordi in vigore relativi a specifici settori di cooperazione che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.
5. Le Parti possono completare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.
6. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne' il presente accordo ne' qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudicano in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con l'Ucraina attivita' di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, con l'Ucraina nuovi accordi di cooperazione.
Art. 480
ARTICOLO 480
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne fanno parte integrante.
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne fanno parte integrante.
Art. 481
ARTICOLO 481
Durata
1. Il presente accordo e' concluso per una durata illimitata. Le Parti provvedono a un riesame complessivo della realizzazione degli obiettivi del presente accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e in qualsiasi momento previo reciproco consenso.
2. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.
Durata
1. Il presente accordo e' concluso per una durata illimitata. Le Parti provvedono a un riesame complessivo della realizzazione degli obiettivi del presente accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e in qualsiasi momento previo reciproco consenso.
2. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.
Art. 482
ARTICOLO 482
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri o l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Se del caso, si intende l'Euratom, secondo le sue competenze a norma del trattato Euratom.
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri o l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Se del caso, si intende l'Euratom, secondo le sue competenze a norma del trattato Euratom.
Art. 483
ARTICOLO 483
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio dell'Ucraina.
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio dell'Ucraina.
Art. 484
ARTICOLO 484
Depositario dell'accordo
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Depositario dell'accordo
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Art. 485
ARTICOLO 485
Testi facenti fede
Il presente accordo e' redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.
Testi facenti fede
Il presente accordo e' redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.
Art. 486
ARTICOLO 486
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle Parti in conformita' alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. In deroga al paragrafo 2, l'Unione e l'Ucraina convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 4 del presente articolo, conformemente alle rispettive legislazioni e alle loro procedure interne applicabili.
4. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:
- la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e
- il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Ucraina, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.
5. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo e' applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Durante il periodo transitorio, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.
7. Ciascuna Parte puo' notificare per iscritto al depositario la volonta' di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto dalla data in cui il depositario ne riceve notifica.
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle Parti in conformita' alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. In deroga al paragrafo 2, l'Unione e l'Ucraina convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 4 del presente articolo, conformemente alle rispettive legislazioni e alle loro procedure interne applicabili.
4. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:
- la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e
- il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Ucraina, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.
5. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo e' applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Durante il periodo transitorio, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1° marzo 1998 continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.
7. Ciascuna Parte puo' notificare per iscritto al depositario la volonta' di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto dalla data in cui il depositario ne riceve notifica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 2015
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-Atto finale
Parte di provvedimento in formato grafico
ATTO FINALE DEL VERTICE
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E L'UCRAINA, DALL'ALTRA,
PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
Un vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, si e' tenuto a Bruxelles il 21 marzo 2014.
I rappresentanti:
del REGNO DEL BELGIO,
della REPUBBLICA DI BULGARIA,
della REPUBBLICA CECA,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA DI ESTONIA,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
della REPUBBLICA DI CROAZIA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
della REPUBBLICA DI CIPRO,
della REPUBBLICA DI LETTONIA,
della REPUBBLICA DI LITUANIA,
del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
dell'UNGHERIA
della REPUBBLICA DI MALTA,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA DI POLONIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della ROMANIA,
della REPUBBLICA DI SLOVENIA,
della REPUBBLICA SLOVACCA,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
dell'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
dell'UCRAINA,
dall'altra,
partecipanti al vertice (in seguito denominati "i firmatari"),
hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'allegato accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo"):
1. Preambolo
2. Articolo 1
3. Titoli I, II e VII.
I firmatari confermano il loro impegno a procedere con la firma e la conclusione dei titoli III, IV, V e VI dell'accordo che costituiscono, insieme al resto dell'accordo, un unico strumento. A tal fine i firmatari si consulteranno attraverso canali diplomatici allo scopo di fissare la data appropriata per la convocazione di una riunione dei firmatari o qualunque altra azione idonea a tal fine.
I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, e' applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014.
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E L'UCRAINA, DALL'ALTRA,
PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
I rappresentanti
del REGNO DEL BELGIO,
della REPUBBLICA DI BULGARIA,
della REPUBBLICA CECA,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA DI ESTONIA,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
della REPUBBLICA DI CROAZIA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
della REPUBBLICA DI CIPRO,
della REPUBBLICA DI LETTONIA,
della REPUBBLICA DI LITUANIA,
del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
dell'UNGHERIA,
della REPUBBLICA DI MALTA,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA DI POLONIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della ROMANIA,
della REPUBBLICA DI SLOVENIA,
della REPUBBLICA SLOVACCA,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
dell'UNIONE EUROPEA,
della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
da una parte, e
dell'UCRAINA,
dall'altra,
(in seguito denominati congiuntamente "i firmatari"),
riunitisi a Bruxelles il ventisette giugno duemilaquattordici,
per la firma delle parti dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") che non erano state firmate il 21 marzo 2014,
ricordano che, al vertice svoltosi a Bruxelles il 21 marzo 2014, hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'accordo :
1. Preambolo
2. Articolo 1
3. Titoli I, II e VII.
I firmatari hanno proceduto alla firma delle seguenti disposizioni dell'accordo:
- titoli III, IV, V e VI, nonche' relativi allegati e protocolli, e confermano che l'accordo costituisce un unico strumento.
I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione provvisoria, e' applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale.
I firmatari convengono che l'accordo si applichi a tutto il territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale e avviino consultazioni al fine di determinare gli effetti dell'accordo con riguardo alle aree del territorio annesso illegalmente della Repubblica Autonoma di Crimea e della citta' di Sebastopoli sulle quali il governo ucraino non esercita attualmente un effettivo controllo.
Fatto a Bruxelles, il giorno ventisette giugno, nell'anno duemilaquattordici.
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E L'UCRAINA, DALL'ALTRA,
PER QUANTO RIGUARDA L'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
I rappresentanti
del REGNO DEL BELGIO,
della REPUBBLICA DI BULGARIA,
della REPUBBLICA CECA,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA DI ESTONIA,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
della REPUBBLICA DI CROAZIA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
della REPUBBLICA DI CIPRO,
della REPUBBLICA DI LETTONIA,
della REPUBBLICA DI LITUANIA,
del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
dell'UNGHERIA,
della REPUBBLICA DI MALTA,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA DI POLONIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della ROMANIA,
della REPUBBLICA DI SLOVENIA,
della REPUBBLICA SLOVACCA,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
dell'UNIONE EUROPEA,
della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
da una parte, e
dell'UCRAINA,
dall'altra,
(in seguito denominati congiuntamente "i firmatari"),
riunitisi a Bruxelles il ventisette giugno duemilaquattordici,
per la firma delle parti dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") che non erano state firmate il 21 marzo 2014,
ricordano che, al vertice svoltosi a Bruxelles il 21 marzo 2014, hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'accordo :
1. Preambolo
2. Articolo 1
3. Titoli I, II e VII.
I firmatari hanno proceduto alla firma delle seguenti disposizioni dell'accordo:
- titoli III, IV, V e VI, nonche' relativi allegati e protocolli, e confermano che l'accordo costituisce un unico strumento.
I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione provvisoria, e' applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale.
I firmatari convengono che l'accordo si applichi a tutto il territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale e avviino consultazioni al fine di determinare gli effetti dell'accordo con riguardo alle aree del territorio annesso illegalmente della Repubblica Autonoma di Crimea e della citta' di Sebastopoli sulle quali il governo ucraino non esercita attualmente un effettivo controllo.
Fatto a Bruxelles, il giorno ventisette giugno, nell'anno duemilaquattordici.
Accordo-art. 45-bis
ARTICOLO 45-bis
Non cumulo
Le Parti non applicano contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:
a) una misura di salvaguardia di cui alla sezione 2 (Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone) del presente capo; e
b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
Non cumulo
Le Parti non applicano contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:
a) una misura di salvaguardia di cui alla sezione 2 (Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone) del presente capo; e
b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
Accordo-art. 50-bis
ARTICOLO 50-bis
Consultazioni
1. Una Parte offre all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, la possibilita' di consultazioni su questioni specifiche che dovessero emergere in relazione all'applicazione delle misure di difesa commerciale, questioni che possono riguardare, tra l'altro, i metodi di calcolo dei margini di dumping, compresi i vari adeguamenti, l'uso delle statistiche, l'andamento delle importazioni, la determinazione del pregiudizio e l'applicazione della regola del dazio inferiore.
2. Le consultazioni si svolgono il piu' presto possibile e di norma entro ventuno giorni dalla richiesta.
3. Le consultazioni a norma della presente sezione si svolgono fatti salvi gli articoli 41 e 47 del presente accordo e nel pieno rispetto degli stessi.
Consultazioni
1. Una Parte offre all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, la possibilita' di consultazioni su questioni specifiche che dovessero emergere in relazione all'applicazione delle misure di difesa commerciale, questioni che possono riguardare, tra l'altro, i metodi di calcolo dei margini di dumping, compresi i vari adeguamenti, l'uso delle statistiche, l'andamento delle importazioni, la determinazione del pregiudizio e l'applicazione della regola del dazio inferiore.
2. Le consultazioni si svolgono il piu' presto possibile e di norma entro ventuno giorni dalla richiesta.
3. Le consultazioni a norma della presente sezione si svolgono fatti salvi gli articoli 41 e 47 del presente accordo e nel pieno rispetto degli stessi.
Accordo-Elenco degli allegati
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATI DEL TITOLO IV
ALLEGATI DEL TITOLO V
ALLEGATI DEL TITOLO VI
ALLEGATI DEL TITOLO IV
ALLEGATI DEL TITOLO V
ALLEGATI DEL TITOLO VI
| Allegato I-A del capo 1 | Eliminazione dei dazi doganali |
| Appendice A | Contingenti tariffari globali indicativi relativi alle importazioni nell'UE |
| Appendice B | Contingenti tariffari globali indicativi relativi alle importazioni in Ucraina |
| Allegato I-B del capo 1 | Condizioni aggiuntive per il commercio di oggetti da rigattiere |
| Allegato I-C del capo 1 | Tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione |
| Allegato I-D del capo 1 | Misure di salvaguardia per i dazi all'esportazione |
| Allegato II del capo 2 | Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone |
| Allegato III del capo 3 | Elenco della normativa interessata dall'allineamento e relativo calendario di attuazione |
| Allegato IV del capo 4 | Settori interessati |
| Allegato IV-A del capo 4 | Misure SPS |
| Allegato IV-B del capo 4 | Norme relative al benessere degli animali |
| Allegato IV-C del capo 4 | Altre misure |
| Allegato IV-D del capo 4 | Misure da includere dopo il ravvicinamento della normativa |
| Allegato V del capo 4 | Strategia complessiva per l'attuazione del presente capo |
| Allegato VI del capo 4 | Elenco delle malattie degli animali, delle malattie connesse all'acquacoltura e degli organismi nocivi regolamentati soggetti a notifica rispetto ai quali possono essere riconosciute regioni indenni |
| Allegato VI-A del capo 4 | Malattie degli animali e dei pesci soggette a notifica, per le quali viene riconosciuto lo status delle Parti e possono essere adottate decisioni di regionalizzazione |
| Allegato VI-B del capo 4 | Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi, delle zone indenni o delle zone protette |
| Allegato VII del capo 4 | Regionalizzazione/zonizzazione, zone riconosciute indenni da organismi nocivi e zone protette |
| Allegato VIII del capo 4 | Approvazione provvisoria degli stabilimenti |
| Allegato IX del capo 4 | Processo di determinazione dell'equivalenza |
| Allegato X del capo 4 | Orientamenti per l'espletamento delle verifiche |
| Allegato XI del capo 4 | Controlli all'importazione e diritti d'ispezione |
| Allegato XII del capo 4 | Certificazione |
| Allegato XIII del capo 4 | Questioni in sospeso |
| Allegato XIV del capo 4 | Compartimentalizzazione |
| Allegato XV del capo 5 | Ravvicinamento della normativa doganale |
| Allegato XVI del capo 6 | Elenco di riserve relative allo stabilimento; elenco di impegni relativi alla fornitura transfrontaliera di servizi; elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti |
| Allegato XVI-A del capo 6 | Riserve dell'UE relative allo stabilimento |
| Allegato XVI-B del capo 6 | Elenco di impegni relativi ai servizi transfrontalieri |
| Allegato XVI-C del capo 6 | Riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti (Parte UE) |
| Allegato XVI-D del capo 6 | Riserve dell'Ucraina relative allo stabilimento |
| Allegato XVI-E del capo 6 | Impegni dell'Ucraina relativi ai servizi transfrontalieri |
| Allegato XVI-F del capo 6 | Riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti (Ucraina) |
| Allegato XVII | Ravvicinamento normativo |
| Appendice XVII-1 | Adattamenti orizzontali e norme procedurali |
| Appendice XVII-2 | Norme applicabili ai servizi finanziari |
| Appendice XVII-3 | Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione |
| Appendice XVII-4 | Norme applicabili ai servizi postali e di corriere |
| Appendice XVII-5 | Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale |
| Appendice XVII-6 | Disposizioni relative al monitoraggio |
| Allegato XVIII del capo 6 | Centri di informazione |
| Allegato XIX del capo 6 | Elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi dell'UE da analizzare conformemente all'articolo 116 |
| Allegato XX del capo 6 | Elenco indicativo dei mercati rilevanti dell'Ucraina da analizzare conformemente all'articolo 116 |
| Allegato XXI del capo 8 | Appalti pubblici |
| Allegato XXI-A del capo 8 | Calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato |
| Allegato XXI-B del capo 8 | Elementi di base della direttiva 2004/18/CE (Fase 2) |
| Allegato XXI-C del capo 8 | Elementi di base della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 2) |
| Allegato XXI-D del capo 8 | Elementi di base della direttiva 2004/17/CE (Fase 3) |
| Allegato XXI-E del capo 8 | Elementi di base della direttiva 92/13/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 3) |
| Allegato XXI-F del capo 8 | Altri elementi non vincolanti della direttiva 2004/18/CE (Fase 4) |
| Allegato XXI-G del capo 8 | Altri elementi vincolanti della direttiva 2004/18/CE (Fase 4) |
| Allegato XXI-H del capo 8 | Altri elementi della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 4) |
| Allegato XXI-I del capo 8 | Altri elementi non vincolanti della direttiva 2004/17/CE (Fase 5) |
| Allegato XXI-J del capo 8 | Altri elementi della direttiva 92/13/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE (Fase 5) |
| Allegato XXI-K del capo 8 | Disposizioni della direttiva 2004/18/CE al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo |
| Allegato XXI-L del capo 8 | Disposizioni della direttiva 2004/17/CE al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo |
| Allegato XXI-M del capo 8 | Disposizioni della direttiva 89/665/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE, al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo |
| Allegato XXI-N del capo 8 | Disposizioni della direttiva 92/13/CEE, modificata dalla direttiva 2007/66/CE, al di fuori del campo di applicazione del processo di ravvicinamento normativo |
| Allegato XXI-O del capo 8 | Elenco indicativo di questioni riguardanti la cooperazione |
| Allegato XXI-P del capo 8 | Soglie di valore |
| Allegato XXII-A del capo 9 | Indicazioni geografiche - Legislazione delle Parti ed elementi per la registrazione e il controllo |
| Allegato XXII-B del capo 9 | Indicazioni geografiche - Criteri da prevedere nella procedura di opposizione |
| Allegato XXII-C del capo 9 | Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo |
| Allegato XXII-D del capo 9 | Indicazioni geografiche di vini, vini aromatizzati e bevande spiritose di cui all'articolo 202, paragrafi 3 e 4, del presente accordo |
| Allegato XXIII del capo 10 | Glossario dei termini |
| Allegato XXIV del capo 14 | Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie |
| Allegato XXV del capo 15 | Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori |
Accordo-Protocolli
PROTOCOLLI
| Protocollo I | Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa |
| Protocollo II | Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale |
| Protocollo III | Protocollo relativo a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione |
Accordo-Dichiarazione congiunta
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
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Parte di provvedimento in formato grafico
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Parte di provvedimento in formato grafico