Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. (15G00178)
Art. 316
ARTICOLO 316
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi
1. La Parte convenuta comunica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che attraverso la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
La richiesta e' notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale statuisce che la Parte convenuta si e' conformata all'accordo o se la Parte convenuta non chiede, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla questione, la sospensione cessa entro quindici giorni dalla pronuncia del collegio arbitrale o dalla fine del periodo di quarantacinque giorni.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi
1. La Parte convenuta comunica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che attraverso la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
La richiesta e' notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale statuisce che la Parte convenuta si e' conformata all'accordo o se la Parte convenuta non chiede, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla questione, la sospensione cessa entro quindici giorni dalla pronuncia del collegio arbitrale o dalla fine del periodo di quarantacinque giorni.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.