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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. (15G00178)

Art. 193

ARTICOLO 193

Procedura di registrazione

1. La Parte UE e l'Ucraina predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale il rifiuto di registrazione del marchio a opera dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivato. I motivi alla base del rifiuto di registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il provvedimento e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva.
La Parte UE e l'Ucraina introducono anche la possibilita' di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. La Parte UE e l'Ucraina istituiscono una banca di dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.
2. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione di un marchio o i motivi della sua nullita'. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualita' o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorita' competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi.
3. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori. Un marchio e' escluso dalla registrazione o, se registrato, puo' essere dichiarato nullo:
a) se e' identico a un marchio anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio e' stato richiesto o e' stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio anteriore e' tutelato;
b) se l'identita' o la somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e l'identita' o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi puo' dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione con il marchio anteriore.
4. Le Parti possono inoltre prevedere altri impedimenti alla registrazione o altri motivi di nullita' relativi ai conflitti con diritti anteriori.