Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. (15G00178)
Art. 327
ARTICOLO 327
Obiettivo e campo di applicazione
1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. Il presente capo si applica alle misure rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo che incidano negativamente sugli scambi tra le Parti.
3. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), nel capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), nel capo 8 (Appalti pubblici), nel capo 9 (Proprieta' intellettuale) e nel capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del presente accordo. Il comitato per il commercio puo', previo attento esame, decidere l'applicazione di questo meccanismo a uno qualsiasi di questi settori.
Obiettivo e campo di applicazione
1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. Il presente capo si applica alle misure rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo che incidano negativamente sugli scambi tra le Parti.
3. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), nel capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), nel capo 8 (Appalti pubblici), nel capo 9 (Proprieta' intellettuale) e nel capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del presente accordo. Il comitato per il commercio puo', previo attento esame, decidere l'applicazione di questo meccanismo a uno qualsiasi di questi settori.