Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina , con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. (11G0194)
Art. 9
Articolo 9
Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco accordo e nell'ambito della propria competenza determinata dalla legislazione nazionale, impiegare le consegne controllate allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco accordo e nell'ambito della propria competenza determinata dalla legislazione nazionale, impiegare le consegne controllate allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.