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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina , con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. (11G0194)

Art. 7

Articolo 7

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni circa la legislazione doganale e le procedure applicabili in quella Parte che riguardano le indagini condotte su di un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile su:
a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
b) nuove tecniche doganali di provata efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
d) attuazione di azioni che potrebbero essere utili per prevenire violazioni, infrazioni doganali.
3. Le autorita' doganali delle Parti, nel rispetto della normativa nazionale, cercano di cooperare su:
a) l'avvio, lo sviluppo o il miglioramento di programmi specifici di perfezionamento per il personale;
b) la valutazione e l'esame di nuovi macchinari e procedure.