Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina , con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. (11G0194)
Art. 2
Articolo 2
1. Le Parti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana e alla Repubblica argentina quali Stati membri rispettivamente dell'Unione Europea e del Mercosur e Parti Contraenti in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e del Mercosur.
4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l'assistenza in materia penale.
1. Le Parti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana e alla Repubblica argentina quali Stati membri rispettivamente dell'Unione Europea e del Mercosur e Parti Contraenti in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e del Mercosur.
4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l'assistenza in materia penale.