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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina , con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. (11G0194)

Art. 4

Articolo 4

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti si comunicano - su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.