Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina , con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. (11G0194)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 31.914 a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, qui di seguito denominati le Parti,
CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi;
CONVINTI CHE la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
CONSIDERANDO che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci, e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
1. "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative;
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
2. "Amministrazione doganale", per la Repubblica italiana l'Agenzia delle Dogane italiana che si avvale per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di Finanza e per la Repubblica argentina l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche;
3. "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
4. "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali d'importazione e esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse previsti dai competenti organi dell'Unione Europea;
5. "persona" ogni persona fisica o giuridica;
6. "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona, identificata o identificabile, sia fisica sia giuridica;
7. "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, qui di seguito denominati le Parti,
CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi;
CONVINTI CHE la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
CONSIDERANDO che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci, e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
1. "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative;
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
2. "Amministrazione doganale", per la Repubblica italiana l'Agenzia delle Dogane italiana che si avvale per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di Finanza e per la Repubblica argentina l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche;
3. "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
4. "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali d'importazione e esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse previsti dai competenti organi dell'Unione Europea;
5. "persona" ogni persona fisica o giuridica;
6. "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona, identificata o identificabile, sia fisica sia giuridica;
7. "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.
Art. 2
Articolo 2
1. Le Parti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana e alla Repubblica argentina quali Stati membri rispettivamente dell'Unione Europea e del Mercosur e Parti Contraenti in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e del Mercosur.
4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l'assistenza in materia penale.
1. Le Parti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana e alla Repubblica argentina quali Stati membri rispettivamente dell'Unione Europea e del Mercosur e Parti Contraenti in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e del Mercosur.
4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l'assistenza in materia penale.
Art. 3
Articolo 3
Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:
a) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte richiedente ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
b) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte richiedente e il regime doganale nel quale le merci siano eventualmente state collocate.
Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:
a) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte richiedente ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
b) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte richiedente e il regime doganale nel quale le merci siano eventualmente state collocate.
Art. 4
Articolo 4
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti si comunicano - su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti si comunicano - su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Art. 5
Articolo 5
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano o escono dal territorio doganale della Parte adita;
b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte richiedente;
c) i mezzi di trasporto e i container sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte;
d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte.
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano o escono dal territorio doganale della Parte adita;
b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte richiedente;
c) i mezzi di trasporto e i container sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte;
d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte.
Art. 6
Articolo 6
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, dati ed informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, ove possibile, fornisce dati e informazioni di propria iniziativa.
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, dati ed informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, ove possibile, fornisce dati e informazioni di propria iniziativa.
Art. 7
Articolo 7
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni circa la legislazione doganale e le procedure applicabili in quella Parte che riguardano le indagini condotte su di un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile su:
a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
b) nuove tecniche doganali di provata efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
d) attuazione di azioni che potrebbero essere utili per prevenire violazioni, infrazioni doganali.
3. Le autorita' doganali delle Parti, nel rispetto della normativa nazionale, cercano di cooperare su:
a) l'avvio, lo sviluppo o il miglioramento di programmi specifici di perfezionamento per il personale;
b) la valutazione e l'esame di nuovi macchinari e procedure.
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni circa la legislazione doganale e le procedure applicabili in quella Parte che riguardano le indagini condotte su di un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile su:
a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
b) nuove tecniche doganali di provata efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
d) attuazione di azioni che potrebbero essere utili per prevenire violazioni, infrazioni doganali.
3. Le autorita' doganali delle Parti, nel rispetto della normativa nazionale, cercano di cooperare su:
a) l'avvio, lo sviluppo o il miglioramento di programmi specifici di perfezionamento per il personale;
b) la valutazione e l'esame di nuovi macchinari e procedure.
Art. 8
Articolo 8
Su richiesta, l'Amministrazione doganale di una Parte, in conformita' con la sua legislazione, notifica o richiede alle autorita' competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni rientranti nell'ambito del presente Accordo, che provengono dall'Amministrazione doganale richiedente.
Su richiesta, l'Amministrazione doganale di una Parte, in conformita' con la sua legislazione, notifica o richiede alle autorita' competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni rientranti nell'ambito del presente Accordo, che provengono dall'Amministrazione doganale richiedente.
Art. 9
Articolo 9
Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco accordo e nell'ambito della propria competenza determinata dalla legislazione nazionale, impiegare le consegne controllate allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco accordo e nell'ambito della propria competenza determinata dalla legislazione nazionale, impiegare le consegne controllate allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
Art. 10
Articolo 10
Le Amministrazioni doganali si forniscono reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materia doganale.
Le Amministrazioni doganali si forniscono reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materia doganale.
Art. 11
Articolo 11
1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformita' al presente Accordo, le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte adita.
5. Le informazioni e i dati di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al punto 2 dell'Articolo 20 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di una Parte a quella dell'altra Parte.
1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformita' al presente Accordo, le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte adita.
5. Le informazioni e i dati di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al punto 2 dell'Articolo 20 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di una Parte a quella dell'altra Parte.
Art. 12
Articolo 12
1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
Art. 13
Articolo 13
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione;
b) procurarsi copie di questi documenti, dossier e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte, essi devono essere in grado di fornire la prova della loro funzione e dell'incarico loro assegnato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte dalla legislazione in vigore sul territorio dei quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione;
b) procurarsi copie di questi documenti, dossier e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte, essi devono essere in grado di fornire la prova della loro funzione e dell'incarico loro assegnato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte dalla legislazione in vigore sul territorio dei quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
Art. 14
Articolo 14
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova, documenti o copie autenticate di documenti con tutte le informazioni disponibili su attivita', portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. In tal caso e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni.
3. I dossier e i documenti vengono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
4. I dossier e i documenti originali ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al piu' presto.
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova, documenti o copie autenticate di documenti con tutte le informazioni disponibili su attivita', portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. In tal caso e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni.
3. I dossier e i documenti vengono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
4. I dossier e i documenti originali ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al piu' presto.
Art. 15
Articolo 15
1. Su richiesta di una Parte, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorita' della Parte richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni ed a esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario deve deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
1. Su richiesta di una Parte, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorita' della Parte richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni ed a esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario deve deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
Art. 16
Articolo 16
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste ai punti 1 e 2 non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni connesse a stupefacenti e sostanze psicotrope.
4. Tuttavia, a causa degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana e alla Repubblica Argentina dalla loro appartenenza rispettiva all'Unione Europea e al Mercosur, le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando richiesto, essere trasmessi alla Commissione Europea e agli Stati membri della suddetta Unione nel caso della Repubblica italiana e al Consiglio del Mercosur e agli Stati membri di detto Mercato nel caso della Repubblica Argentina.
5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte ai documenti e alle informazioni della stessa natura.
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste ai punti 1 e 2 non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni connesse a stupefacenti e sostanze psicotrope.
4. Tuttavia, a causa degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana e alla Repubblica Argentina dalla loro appartenenza rispettiva all'Unione Europea e al Mercosur, le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando richiesto, essere trasmessi alla Commissione Europea e agli Stati membri della suddetta Unione nel caso della Repubblica italiana e al Consiglio del Mercosur e agli Stati membri di detto Mercato nel caso della Repubblica Argentina.
5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte ai documenti e alle informazioni della stessa natura.
Art. 17
Articolo 17
Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' al presente Accordo, le Parti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' al presente Accordo, le Parti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
Art. 18
Articolo 18
1. Qualora l'Autorita' doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi vitali della Parte Contraente adita o potrebbe implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio di quella Parte oppure potrebbe rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legali e amministrative, essa puo' rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a certe condizioni o requisiti.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
1. Qualora l'Autorita' doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi vitali della Parte Contraente adita o potrebbe implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio di quella Parte oppure potrebbe rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legali e amministrative, essa puo' rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a certe condizioni o requisiti.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
Art. 19
Articolo 19
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennita' versate ai testimoni ed esperti, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennita' versate ai testimoni ed esperti, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
Art. 20
Articolo 20
1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-argentina composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dall'Amministratore Federale delle Entrate Pubbliche o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-argentina composta rispettivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dall'Amministratore Federale delle Entrate Pubbliche o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
Art. 21
Articolo 21
Il presente Accordo e' applicabile ai territori delle due Parti cosi' come essi sono definiti dalle disposizioni legislative ed amministrative ivi vigenti.
Il presente Accordo e' applicabile ai territori delle due Parti cosi' come essi sono definiti dalle disposizioni legislative ed amministrative ivi vigenti.
Art. 22
Articolo 22
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con la quale le Parti si saranno comunicate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con la quale le Parti si saranno comunicate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
Art. 23
Articolo 23
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
Art. 24
Articolo 24
Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si riuniscono al fine di esaminarlo, a meno che esse si notifichino reciprocamente per iscritto che quest'esame non sia necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A ROMA il 21 marzo 2007 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Argentina
Mario Andrea Guaiana Alberto Abad
Direttore Agenzia Dogana Administrador Federal de
Ingresos Publicos AFIP
Parte di provvedimento in formato grafico
Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si riuniscono al fine di esaminarlo, a meno che esse si notifichino reciprocamente per iscritto che quest'esame non sia necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A ROMA il 21 marzo 2007 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Argentina
Mario Andrea Guaiana Alberto Abad
Direttore Agenzia Dogana Administrador Federal de
Ingresos Publicos AFIP
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 agosto 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Palma
Accordo - Allegato
ALLEGATO
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
1. I dati personali che sono stati oggetto di trattamento dovranno essere:
a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati;
2. I dati personali relativi ad informazioni di carattere razziale ed etnico, opinioni politiche, convinzioni religiose o di altre credenze, filosofiche o morali, iscrizione ad organizzazioni sindacali, cosi' come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di trattamento, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie.
Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a precedenti contravvenzioni o condanne penali.
3. Si dovranno adottare le misure di sicurezza che risultino necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, in modo da evitarne ogni alterazione, perdita, consultazione o trattamento non autorizzato, e tali da consentire di individuare sviamenti di informazioni, intenzionali o meno, sia che questi rischi derivino dall'azione umana sia che derivino dal mezzo tecnico utilizzato
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo che si dimostri un interesse legittimo al riguardo, senza indugio e gratuitamente, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5. Non si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo nei seguenti casi:
(1) Qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro violazioni penali;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui;
c) fatto salvo quanto stabilito ai precedenti punti a) e b), si dovra' concedere l'accesso ai registri in questione qualora l'interessato debba esercitare il proprio diritto di difesa.
(2) La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. I soggetti che in virtu' del presente accordo vengano a conoscenza di dati personali sono obbligati al segreto professionale rispetto a tali dati. Tale obbligo permane anche dopo la fine del loro rapporto con il titolare dell'archivio di dati. Il soggetto obbligato puo' essere liberato dal dovere di segretezza con provvedimento giudiziario e quando sussistano fondati motivi relativi alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale o alla salute pubblica.
7. Ciascuna Parte si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente allegato.
8. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
1. I dati personali che sono stati oggetto di trattamento dovranno essere:
a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati;
2. I dati personali relativi ad informazioni di carattere razziale ed etnico, opinioni politiche, convinzioni religiose o di altre credenze, filosofiche o morali, iscrizione ad organizzazioni sindacali, cosi' come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di trattamento, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie.
Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a precedenti contravvenzioni o condanne penali.
3. Si dovranno adottare le misure di sicurezza che risultino necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, in modo da evitarne ogni alterazione, perdita, consultazione o trattamento non autorizzato, e tali da consentire di individuare sviamenti di informazioni, intenzionali o meno, sia che questi rischi derivino dall'azione umana sia che derivino dal mezzo tecnico utilizzato
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo che si dimostri un interesse legittimo al riguardo, senza indugio e gratuitamente, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5. Non si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo nei seguenti casi:
(1) Qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro violazioni penali;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui;
c) fatto salvo quanto stabilito ai precedenti punti a) e b), si dovra' concedere l'accesso ai registri in questione qualora l'interessato debba esercitare il proprio diritto di difesa.
(2) La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. I soggetti che in virtu' del presente accordo vengano a conoscenza di dati personali sono obbligati al segreto professionale rispetto a tali dati. Tale obbligo permane anche dopo la fine del loro rapporto con il titolare dell'archivio di dati. Il soggetto obbligato puo' essere liberato dal dovere di segretezza con provvedimento giudiziario e quando sussistano fondati motivi relativi alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale o alla salute pubblica.
7. Ciascuna Parte si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente allegato.
8. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.