Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina , con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. (11G0194)
Art. 8
Articolo 8
Su richiesta, l'Amministrazione doganale di una Parte, in conformita' con la sua legislazione, notifica o richiede alle autorita' competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni rientranti nell'ambito del presente Accordo, che provengono dall'Amministrazione doganale richiedente.
Su richiesta, l'Amministrazione doganale di una Parte, in conformita' con la sua legislazione, notifica o richiede alle autorita' competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni rientranti nell'ambito del presente Accordo, che provengono dall'Amministrazione doganale richiedente.