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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina , con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. (11G0194)

Art. 3

Articolo 3

Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:
a) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte richiedente ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
b) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte richiedente e il regime doganale nel quale le merci siano eventualmente state collocate.