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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. (10G0024)

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX
Soluzione di controversie tra un investitore e la Parte Contraente destinataria dell'investimento

1) Le controversie che dovessero sorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in relazione agli investimenti, incluse quelle sull'ammontare dei risarcimenti saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente.
2) Nel caso in cui l'investitore e un soggetto di una delle Parti Contraenti abbiano firmato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in questo stabilita.
3) Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte in modo amichevole entro 6 mesi dalla data della richiesta di conciliazione presentata in forma scritta, l'investitore potra' sottoporre la controversia a:
a) il Tribunale competente della Parte Contraente;
b) un Tribunale arbitrale ad hoc, in osservanza del Regolamento arbitrale della Commissione per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);
c) il "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti" (ICSID), per l'applicazione dei procedimenti arbitrali previsti dalla Convenzione di Washington del 18 marzo del 1965 riguardante il "Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e Cittadini di altri Stati".
4) Nessuna delle due Parti Contraenti potra' trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione concernente arbitrati o procedimenti giudiziari in corso, finche' tali procedimenti non siano stati conclusi e che una delle Parti della controversia non abbia adempiuto con il lodo del Tribunale Arbitrale o con la sentenza di altro Tribunale, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza, o secondo quelli che si possano determinare in base alle norme di diritto internazionale o a norme interne che siano applicabili nel caso specifico.
5) Le sentenze arbitrali saranno definitive ed obbligatorie per le Parti della controversia. Ciascuna Parte Contraente le eseguira' in conformita' con la propria legislazione e in conformita' con le Convenzioni Internazionali del caso.