Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. (10G0024)
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI
Trasferimenti di capitale, introiti e retribuzioni
1. Ogni Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento in forma sollecita dei pagamenti e dei guadagni relativi ad un investimento e, in particolare, anche se non esclusivamente :
a) del capitale e delle somme addizionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti;
b) dei benefici, degli utili, degli interessi, dei pagamenti per assistenza e servizi tecnici, dei dividendi e di altri introiti correnti;
c) dei fondi per il rimborso dei prestiti tali come sono definiti nell'articolo 1, comma (1), (c);
d) dei profitti;
e) del prodotto della vendita o liquidazione totale o parziale di un investimento;
f) delle remunerazioni e degli indennizzi ricevuti da cittadini dell'altra Parte Contraente e provenienti dal lavoro e dai servizi realizzati in relazione a investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore;
g) dei risarcimenti previsti negli articoli IV e V;
h) dei pagamenti che devono essere effettuati in virtu' della surroga prevista nell'articolo VIII del presente Accordo.
Trasferimenti di capitale, introiti e retribuzioni
1. Ogni Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento in forma sollecita dei pagamenti e dei guadagni relativi ad un investimento e, in particolare, anche se non esclusivamente :
a) del capitale e delle somme addizionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti;
b) dei benefici, degli utili, degli interessi, dei pagamenti per assistenza e servizi tecnici, dei dividendi e di altri introiti correnti;
c) dei fondi per il rimborso dei prestiti tali come sono definiti nell'articolo 1, comma (1), (c);
d) dei profitti;
e) del prodotto della vendita o liquidazione totale o parziale di un investimento;
f) delle remunerazioni e degli indennizzi ricevuti da cittadini dell'altra Parte Contraente e provenienti dal lavoro e dai servizi realizzati in relazione a investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore;
g) dei risarcimenti previsti negli articoli IV e V;
h) dei pagamenti che devono essere effettuati in virtu' della surroga prevista nell'articolo VIII del presente Accordo.