Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. (10G0024)
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII
Modalita' di trasferimento
1) I trasferimenti a cui fanno riferimento gli Articoli IV, V, VI e VIII saranno effettuati in moneta liberamente convertibile, secondo il tasso di cambio commerciale in vigore nel mercato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento e in osservanza della legge e dei regolamenti della Parte Contraente in cui si sia realizzato l'investimento, previo adempimento delle disposizioni fiscali vigenti.
2) Le disposizioni di questo Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
Modalita' di trasferimento
1) I trasferimenti a cui fanno riferimento gli Articoli IV, V, VI e VIII saranno effettuati in moneta liberamente convertibile, secondo il tasso di cambio commerciale in vigore nel mercato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento e in osservanza della legge e dei regolamenti della Parte Contraente in cui si sia realizzato l'investimento, previo adempimento delle disposizioni fiscali vigenti.
2) Le disposizioni di questo Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.