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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. (10G0024)

Accordo - art. X

ARTICOLO X
Soluzione di controversie tra le Parti Contraenti

1) Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, risolte per via diplomatica.
2) Se una disputa tra le Parti Contraenti non potesse risolversi in questa maniera entro un termine di sei mesi calcolati a partire dalla data della notifica della controversia, questa sara' sottoposta, a richiesta di qualunque Parte Contraente, a un Tribunale Arbitrale.
3) Il Tribunale Arbitrale sara' costituito per ogni caso particolare nel seguente modo: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente designera' un membro del Tribunale che scegliera' un cittadino di uno Stato terzo quale Presidente del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro un termine di due mesi a partire dalla data di designazione degli altri due membri.
4) Se entro i termini previsti nel comma precedente non dovessero essere state effettuate le designazioni necessarie, qualunque delle Parti Contraenti potra', in assenza di altre soluzioni, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti o laddove, per qualsiasi ragione, fosse impossibilitato a svolgere tale funzione, si invitera' il Vicepresidente ad effettuare le nomine necessarie. Se il Vicepresidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti, o se a sua volta fosse impossibilitato a svolgere tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segue immediatamente in ordine di graduatoria e non sia un cittadino di nessuna delle Parti Contraenti, sara' invitato ad effettuare le nomine necessarie.
5) Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggioranza. Tale decisione sara' definitiva, obbligatoria e avra' effetto vincolante per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente si fara' carico delle spese del suo membro del Tribunale e della sua rappresentaza nel procedimento arbitrale. Le spese del Presidente, cosi' come gli altri costi che siano causati dal funzionamento di tale Tribunale, saranno sostenuti in parti uguali dalle due Parti Contraenti.
Il Tribunale stabilira' le proprie procedure.