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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. (10G0024)

Accordo - art. I

Allegato

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi e, in particolare, per quanto riguarda gli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi Internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti,
Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, o i diritti correlati all'investimento medesimo, indipendentemente dalla forma giuridica scelta, sempre che sia stato effettuato in conformita' con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si e' realizzato e includera' in particolare, ma non a titolo esclusivo:
a) la proprieta' di beni mobili ed immobili, cosi' come gli altri diritti reali quali ipoteche, pegni e altri oneri;
b) azioni, quote sociali, redditi di capitale e qualunque altro tipo di partecipazione in societa';
c) denaro, titoli di credito e qualsiasi altro titolo o documento di Stato o pubblico, cosi' come prestiti che abbiano un valore economico direttamente connesso ad un investimento specifico. I crediti saranno inclusi solamente quando saranno regolarmente contrattati e documentati, in conformita' alle disposizioni vigenti nello Stato dove tale investimento sia stato realizzato;
d) diritti della proprieta' intellettuale, inclusi i diritti d'autore ed i brevetti della proprieta' industriale, quali patenti, disegni industriali, marchi commerciali o marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, conoscenze tecnologiche, valore dell'avviamento (goodwill) e altri diritti simili;
e) concessioni economiche conferite per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e permesso conferiti in conformita' alla Legge, includendo la prospezione, l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.
Qualsiasi aumento del valore o modifica della forma in cui i beni siano investiti o reinvestiti, non alterera' la loro natura di investimento ai sensi del presente Accordo.
2. Il termine "investitore" comprende, per ognuna delle Parti Contraenti, le seguenti persone che abbiano effettuato o che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' con il presente Accordo:
a) qualsiasi persona fisica che sia cittadino di una delle Parti Contraenti, in conformita' alla sua legislazione;
b) qualsiasi persona giuridica, con o senza fini di lucro, costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti in conformita' con la legislazione interna di quest'ultima, e che abbia nello Stato stesso la sua sede legale o che sia gestita direttamente o indirettamente da cittadini di una delle Parti Contraenti o da persone giuridiche che abbiano la propria sede legale nel territorio di una delle Parti Contraenti e che siano costituite in conformita' alla legislazione di queste.
3. Il termine "guadagni" fa riferimento a tutti i valori monetari prodotti da un investimento, come gli utili, i dividendi, gli interessi, i profitti e qualsiasi altro introito corrente correlato all'investimento, includendo qualsiasi forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente, materie prime, bestiame, prodotti agricoli o altri prodotti.
4. Il termine "territorio" comprende, nel caso della Repubblica Italiana, oltre alle aree delimitate dai confini terrestri, anche le zone marittime. Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati esercitano la propria sovranita' o, in osservanza del diritto internazionale, sulle quali esercitano diritti di sovranita' o di giurisdizione.
Il termine "territorio" comprende, nel caso della Repubblica di Panama, la superficie terrestre, il mare territoriale, la piattaforma continentale sottomarina, il sottosuolo e lo spazio aereo tra Colombia e Costa Rica, cosi' come stabilito dai trattati per i confini stipulati tra Panama e questi Stati.
5. Con "Diritto di Accesso" si intende il diritto ad essere ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente per realizzare investimenti.
6. Con "Accordo di Investimento" si intende il patto tra una delle Parti Contraenti e un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.
7. Con "Trattamento non Discriminatorio" si intende un trattamento equivalente al migliore tra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione piu' favorita.