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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. (10G0024)

Accordo - art. V

ARTICOLO V
Espropriazioni e compensazioni

1. Nessuna delle Parti Contraenti varera' provvedimenti di nazionalizzazione o espropriazione o altre misure che privino direttamente o indirettamente del proprio investimento un investitore dell'altra Parte, a meno che tali misure non siano adottate per ragioni di pubblica utilita' o di interesse sociale, su base non discriminatoria e secondo la corretta procedura legale.
2. Tali misure saranno accompagnate da disposizioni per il pagamento di un risarcimento sollecito, adeguato ed effettivo.
L'ammontare di tale risarcimento corrispondera' al valore di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione fosse resa pubblica.
3. Il risarcimento sara' considerato effettivo se pagato con la stessa valuta nella quale l'investitore ha realizzato l'investimento, nella misura in cui detta moneta e' o continui ad essere convertibile, o in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
4. Il risarcimento sara' considerato sollecito se effettuato senza ritardi ingiustificati e, in ogni caso, in un arco di tempo non superiore a sei (6) mesi, calcolati a partire dalla data in cui si concludano, secondo la legislazione delle Parti Contraenti, i rispettivi procedimenti per la determinazione del valore del bene espropriato o nazionalizzato.
5. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati fino alla data del pagamento, calcolati secondo il tasso LIBOR a sei mesi e con effetto dalla data di nazionalizzazione o di esproprio.
6. Un cittadino o una impresa di una delle Parti Contraenti che ritenga che il suo investimento sia stato totalmente o parzialmente espropriato, avra' diritto ad una immediata valutazione da parte dell'autorita' giudiziaria o amministrativa dell'altra Parte Contraente al fine di stabilire se l'esproprio ha avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio e ogni rispettivo risarcimento siano stati effettuati secondo i principi del diritto internazionale, e anche di decidere in merito a tutte le ulteriori questioni correlate.
7. Nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o di un provvedimento simile sia una impresa con capitale straniero, al calcolo della quota dell'investitore, effettuato nella valuta dell'investimento e non inferiore al valore iniziale, saranno sommati gli aumenti di capitale e la valorizzazione degli utili reinvestiti e dei fondi di riserva e sara' sottratto l'ammontare delle riduzioni e delle perdite.
8. Se dopo l'espropriazione, il bene in questione non e' stato utilizzato, il proprietario o i suoi aventi causa avranno il diritto di presentare istanza per acquistare il bene espropriato secondo il giusto valore di mercato e in conformita' con le disposizioni normative del Paese competente. Nel caso in cui sia necessario, il predetto valore di mercato sara' rideterminato secondo gli standard di valutazione internazionalmente riconosciuti.