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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009. (10G0024)

Accordo - art. VIII

ARTICOLO VIII
Surroga

Se una Parte Contraente o una delle sue istituzioni dovesse effettuare un pagamento ad un investitore in virtu' di una garanzia o di un'assicurazione stipulata in relazione ad un investimento, l'altra Parte Contraente riconoscera' la validita' della surroga in favore di quella Parte Contraente o di una delle sue istituzioni rispetto a qualsiasi diritto o titolo dell'investitore. La Parte Contraente o una delle sue istituzioni sara' autorizzata, entro i limiti della surroga, a esercitare gli stessi diritti che l'investitore sia stato autorizzato ad esercitare.