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Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

Art. 14

Articolo 14 (5) Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facolta' di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La liberta' di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, cosi' come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Spiegazione
1. Questo articolo si ispira sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sia all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita:
"Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.".
E' stato giudicato utile estendere questo articolo all'accesso alla formazione professionale e continua (cfr. punto 15 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e articolo 10 della Carta sociale) e aggiungere il principio della gratuita' dell'istruzione obbligatoria. In base alla sua formulazione, quest'ultimo principio implica soltanto che per l'istruzione obbligatoria ogni bambino abbia la possibilita' di accedere a un istituto che pratica la gratuita'. Esso non impone che tutti gli istituti che dispensano tale istruzione, o una formazione professionale e continua, in particolare quelli privati, siano gratuiti. Non vieta nemmeno che alcune forme specifiche di istruzione possano essere a pagamento, a condizione che lo Stato prenda misure destinate a concedere una compensazione finanziaria. Poiche' la Carta si applica all'Unione, cio' significa che, nel quadro delle sue politiche in materia di formazione, l'Unione deve rispettare la gratuita' dell'istruzione obbligatoria, ma cio' non crea beninteso nuove competenze. Per quanto attiene al diritto dei genitori, lo si deve interpretare in relazione alle disposizioni dell'articolo 24 (1).
2. La liberta' di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, e' garantita come uno degli aspetti della liberta' d'impresa, ma e' limitata dal rispetto dei principi democratici e si esercita secondo le modalita' definite dalle legislazioni nazionali.

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(1) Articolo II-84 della Costituzione.
(5) Articolo II-74 della Costituzione.