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Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

Art. 22

Articolo 22

1. E' costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio di amministrazione puo' decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, esso va alimentato mediante:
a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti accordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,
b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti accordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a), sempre che tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.
2. Le risorse del fondo di riserva sono collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere alle finalita' del fondo.