Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.
Art. 1
5. PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo 1
La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione, in seguito denominata la "Banca", e' costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attivita' conformemente alla Costituzione e al presente statuto.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo 1
La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione, in seguito denominata la "Banca", e' costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attivita' conformemente alla Costituzione e al presente statuto.