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Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

Art. 429

Articolo III-429

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attivita' dell'Unione.
2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialita', dell'affidabilita', dell'obiettivita', dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.