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Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

Art. 72



Articolo 72

1. Il presente articolo si applica al trasporto di merci su strada
per viaggi effettuati nel territorio della Comunita'.
2. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada
attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo.
3. Fino al 1° gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'emissione totale di NO degli autocarri che transitano
attraverso l'Austria verra' ridotta del 60% nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4;
b) la riduzione del valore di emissione complessiva NO di tali
autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NO di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla "conformity of production" (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5;
c) se il numero dei transiti supera, di oltre l'8% nel corso di
un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5;
d) l'Austria rilascia e mette a disposizione, in tempo utile,
il numero di carte ecopunti necessario all'utilizzazione del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 5, per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria;
e) gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli
Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 7.
4. Prima del 1° gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una
relazione della Commissione, riesamina il funzionamento delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso l'Austria. Detto riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto comunitario, quali il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della Comunita' nel suo insieme, e la sicurezza stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo transitorio viene prorogato per un ulteriore periodo fino al 1° gennaio 2001, durante il quale si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
5. Prima del l° gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con
l'Agenzia europea dell'ambiente, effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento illustrato nel paragrafo 3, lettera a). Qualora la Commissione constati che detto obiettivo e' stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al paragrafo 3 cessano dall'essere applicabili alla data del 1° gennaio 2001. Qualora la Commissione constati che detto obiettivo non e' stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 75 del trattato CE, puo' adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60% dell'inquinamento. Qualora il Consiglio non adotti siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di un ulteriore periodo definitivo di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
6. Al termine del periodo transitorio l'acquis comunitario si
applica integralmente.
7. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita
all'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto Articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria.
Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la
situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.