Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.
Art. 52
Articolo 52
Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento.
Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorita' del presidente del Tribunale.
Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento.
Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorita' del presidente del Tribunale.