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Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

Art. 365

Articolo III-365

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimita' sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonche' sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimita' sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.
5. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalita' specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.
6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.