N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Art. 9

Art. 9.
Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).
Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali italiani e macedoni distribuiti e/o diffusi nella Repubblica di Macedonia e nella Repubblica italiana che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.
La commissione mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.