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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Art. 7

Art. 7.
I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione europea), o da registi macedoni, con la partecipazione di tecnici e interpreti di nazionalita' italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione europea), o di nazionalita' macedone.
Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi.
Le riprese devono esere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle autorita' competenti.