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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Art. 8

Art. 8.
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento), del costo totale.
Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.