Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.
Art. 8
Art. 8.
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento), del costo totale.
Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento), del costo totale.
Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.