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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Art. 14

Art. 14.
I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione «Coproduzione italo-macedone» o «Coproduzione macedone-italiana».
Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.