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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Accordo - Norme di procedura

NORME DI PROCEDURA
La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovra' essere presentata simultaneamente alle due parti contraenti, almeno quaranta giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunichera' la sua proposta all'altro entro venti giorni a partire dal ricevimento della richiesta.
A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:
1) sceneggiatura e soggetto;
2) prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;
3) copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorita' competenti dei due Paesi.
4) contratto di distribuzione, una volta firmato;
5) elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalita' e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalita' e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;
6) programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;
7) bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori.
Le autorita' competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.
Di norma, prima dell'inizio delle riprese del film, si dovra' sottoporre alle autorita' competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi.
Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sara' consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle autorita' competenti di entrambi i Paesi.
Le autorita' competenti si terranno informate delle proprie decisioni.
(*) Il contratto dovra' contenere i seguenti elementi:
a) titolo del film;
b) identificazione dei produttori contraenti;
c) nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se e' stato tratto da una fonte letteraria;
d) nome e cognome del regista (e' concessa una clausola di sostituzione in caso di necessita);
e) bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che dovra' corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;
f) piano finanziario;
g) clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;
h) clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potra' essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantita' fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 3.000.000 di euro o l'equivalente in denari;
i) clausola che descriva le misure da prendere se dopo una considerazione completa del caso, le autorita' competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti; e se ciascuna delle parti non adempie agli accordi presi;
j) data di inizio delle riprese;
k) clausola che preveda la ripartizione della proprieta' dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;
l) clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorita' competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.