Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.
Art. 17
Art. 17.
L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Macedonia e di quelli macedoni in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.
Ugualmente, le parti contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.
L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Macedonia e di quelli macedoni in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.
Ugualmente, le parti contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.