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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.

Art. 7

ARTICOLO 7
Deroghe

Le disposizioni del presente Accordo in materia di concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle societa' di ognuna delle Parti Contraenti o di uno Stato terzo, non devono essere interpretate in modo tale da obbligare una delle Parti Contraenti ad estendere ai cittadini o alle societa' dell'altra, il beneficio di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio derivanti da:

a) un'unione doganale od economica, un mercato comune, una zona di libero scambio, un accordo regionale o sub-regionale, un accordo economico internazionale, esistenti o futuri, di cui fa parte, o potrebbe far parte, una delle Parti Contraenti, oppure
b) accordi o intese internazionali riguardanti, in parte o in toto, l'imposizione fiscale, o legislazione interna in materia di scambi transfrontalieri o riguardante, in parte o in toto, l'imposizione fiscale.