Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.
Art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo della Repubblica Unite di Tanzania, (da qui appresso denominati "le Parti Contraenti");
- Desiderando creare condizioni favorevoli agli investimenti realizzati da cittadini e societa' di uno Stato nel territorio dell'altro Stato;
- Riconoscendo che la promozione e la reciproca proiezione di detti investimenti, in base ad un accordo internazionale, contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali individuali, e favoriscono la prosperita' in entrambi gli Stati
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, s'intende per:
1. "Investimento", ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi ed i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma prescelta o dal contesto giuridico.
Fatte salve le disposizioni generali di' cui sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale di proprieta', inclusi i diritti reali di garanzia di un terzo, purche' possano essere investiti;
b) azioni ed obbligazioni, quote sociali, ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
c) crediti finanziari ed ogni altro diritto per il servizio, avente valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti relativi alla proprieta' intellettuale ed industriale, al know-how, ai segreti commerciali, alla denominazione ed all'avviamento commerciali;
e) ogni diritto di natura economica concesso per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ai fini dell'esercizio di attivita' economiche, incluse quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
f) ogni incremento del valore dell'investimento iniziale. Eventuali modifiche della forma giuridica in cui sono stati investiti i beni non incide sulla loro qualifica d'investimento.
2. "Investitore", ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' societa' straniere consociate, affiliate o succursali controllate in qualche modo dalle predette persone fisiche o giuridiche.
3. "Persona fisica", con riferimento ad una della Parti Contraenti, ogni persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato in ottemperanza alle sue leggi.
4. "Persona giuridica", con riferimento ad entrambe le Parti, ogni entita' avente la sua sede sociale principale ubicata nel territorio di una delle Parti Contraenti, e come tale da essa riconosciuta, sia essa istituzione pubblica, societa' di persone o di capitali, fondazione o associazione, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno.
5. "Redditi", le somme derivanti da un investimento, incluso, segnatamente, i profitti e gli interessi, i redditi da interesse, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties, le retribuzioni per l'assistenza o per servizi tecnici ed emolumenti diversi, nonche' ogni altro pagamento in natura come, inter alia, le materie prime, i prodotti agricoli, altri prodotti o il bestiame.
6. "Territorio", oltre alle superfici delimitate dalle frontiere terrestri, le zone marittime. Queste includono le zone marine e sottomarine sotto la sovranita' delle Parti Contraenti o sulle quali esse esercitano diritti di sovranita' o di giurisdizione, in conformita' con I diritto internazionale.
7. "Accordo d'investimento", un accordo tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Pane Contraente volto a regolare le relazioni legali specifiche riguardanti l'investimento.
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo della Repubblica Unite di Tanzania, (da qui appresso denominati "le Parti Contraenti");
- Desiderando creare condizioni favorevoli agli investimenti realizzati da cittadini e societa' di uno Stato nel territorio dell'altro Stato;
- Riconoscendo che la promozione e la reciproca proiezione di detti investimenti, in base ad un accordo internazionale, contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali individuali, e favoriscono la prosperita' in entrambi gli Stati
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, s'intende per:
1. "Investimento", ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi ed i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma prescelta o dal contesto giuridico.
Fatte salve le disposizioni generali di' cui sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale di proprieta', inclusi i diritti reali di garanzia di un terzo, purche' possano essere investiti;
b) azioni ed obbligazioni, quote sociali, ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
c) crediti finanziari ed ogni altro diritto per il servizio, avente valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti relativi alla proprieta' intellettuale ed industriale, al know-how, ai segreti commerciali, alla denominazione ed all'avviamento commerciali;
e) ogni diritto di natura economica concesso per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ai fini dell'esercizio di attivita' economiche, incluse quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
f) ogni incremento del valore dell'investimento iniziale. Eventuali modifiche della forma giuridica in cui sono stati investiti i beni non incide sulla loro qualifica d'investimento.
2. "Investitore", ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' societa' straniere consociate, affiliate o succursali controllate in qualche modo dalle predette persone fisiche o giuridiche.
3. "Persona fisica", con riferimento ad una della Parti Contraenti, ogni persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato in ottemperanza alle sue leggi.
4. "Persona giuridica", con riferimento ad entrambe le Parti, ogni entita' avente la sua sede sociale principale ubicata nel territorio di una delle Parti Contraenti, e come tale da essa riconosciuta, sia essa istituzione pubblica, societa' di persone o di capitali, fondazione o associazione, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno.
5. "Redditi", le somme derivanti da un investimento, incluso, segnatamente, i profitti e gli interessi, i redditi da interesse, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties, le retribuzioni per l'assistenza o per servizi tecnici ed emolumenti diversi, nonche' ogni altro pagamento in natura come, inter alia, le materie prime, i prodotti agricoli, altri prodotti o il bestiame.
6. "Territorio", oltre alle superfici delimitate dalle frontiere terrestri, le zone marittime. Queste includono le zone marine e sottomarine sotto la sovranita' delle Parti Contraenti o sulle quali esse esercitano diritti di sovranita' o di giurisdizione, in conformita' con I diritto internazionale.
7. "Accordo d'investimento", un accordo tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Pane Contraente volto a regolare le relazioni legali specifiche riguardanti l'investimento.