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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.

Art. 4

ARTICOLO 4
Risarcimento di perdite

1. I cittadini e le societa' di una delle Patti Contraenti, che abbiano subito perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente per cause belliche, o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza nazionale, sommosse, insurrezioni o rivolte nel territorio di quest'ultima Parte Contraente dovranno ottenere da tale Parte Contraente un trattamento, in quanto a restituzione, risarcimento, compensazione o altro regolamento, non meno favorevole di quello concesso da questa Parte Contraente ai propri cittadini o alle proprie societa' o a cittadini e societa' di un Paese terzo. I pagamenti risultanti saranno liberamente trasferibili all'estero nel rispetto delle disposizioni di legge delle Parti Contraenti.
2. Fatto salvo il paragrafo (I) del presente Articolo, ai cittadini ed alle societa' di una delle Parti Contraenti, che abbiano subito perdite in una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo sopra citato, nel territorio dell'altra Parte Contraente, derivanti da:

a) requisizione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorita' di detta Parte,
o
b) distruzione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorita' di detta Parte, sempre che cio' non sia avvenuto durante un combattimento o non sia stato necessario data la situazione, secondo le definizioni di dette condizioni previste dal diritto internazionale,

deve essere concessa la restituzione o una compensazione adeguata.
Le somme risultanti saranno liberamente trasferibili all'estero