Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.
Art. 13
ARTICOLO 13
Relazioni tra i Governi
Le disposizioni del presente Accordo sono d'applicazione indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
Relazioni tra i Governi
Le disposizioni del presente Accordo sono d'applicazione indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.