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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.

Art. 13

ARTICOLO 13
Relazioni tra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo sono d'applicazione indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.