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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.

Art. 2

ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli affinche' i cittadini o le societa' dell'altra Parte Contraente investano capitali nel proprio territorio, e, fatto salvo il proprio diritto ad esercitare i poteri conferiti dalla propria legislazione, autorizza l'ingresso di detti capitali.
2. Ogni Parte Contraente crea e mantiene nel rispettivo territorio un sistema giuridico atto ad assicurare che gli investimenti di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente ottengano in ogni momento un trattamento equo e giusto e godano della stessa piena protezione e sicurezza accordate ai residenti del proprio territorio.
Nessuna delle Parti Contraenti deve ostacolare in alcun modo tramite provvedimenti irragionevoli o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'impiego, la trasformazione, il godimento o la liquidazione di investimenti ed attivita' connesse al loro operare nel proprio territorio di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente. Ogni Parte Contraente assolvera' ogni obbligo da essa assunto nei confronti degli investimenti di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente.
3. Fatti salvi le leggi ed i regolamenti in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini stranieri, gli investitori di una Parte Contraente o i loro dipendenti, nonche' i membri delle loro famiglie, saranno autorizzati ad entrare, lavorare, soggiornare o lasciare il territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere le attivita' connesse agli investimenti effettuati nel territorio di quest'ultima Parte Contraente.