Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.
Art. 12
ARTICOLO 12
Esecuzione dell'Accordo
Il presente Accordo vale anche per gli investimenti effettuati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' con i regolamenti in esso vigenti. Il presente Accordo non e' di applicazione nel caso di controversie insorte prima della sua entrata in vigore.
Esecuzione dell'Accordo
Il presente Accordo vale anche per gli investimenti effettuati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' con i regolamenti in esso vigenti. Il presente Accordo non e' di applicazione nel caso di controversie insorte prima della sua entrata in vigore.