N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.

Art. 10

ARTICOLO 10
Surrogazione

1. Qualora una delle Parti Contraenti o un suo organismo preposto abbia versato un risarcimento per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscera' la cessione, per legge o per transazione legale, di tutti i diritti e di tutte le pretese della Parte risarcita alla Parte Contraente o all'organismo preposto in questione e riconoscera' che la Parte Contraente o l'organismo preposto hanno facolta' di esercitare tali diritti o di rivendicare tali pretese per surrogazione, negli stessi termini della Parte risarcita.
2. La Parte Contraente o il suo organismo preposto, di cui sopra, ha diritto in ogni circostanza allo stesso trattamento in quanto a diritti e pretese acquisiti per cessione e ad ogni importo versato per effetto di tali diritti e pretese, come ne aveva diritto la Parte risarcita, in virtu' del presente Accordo, nei confronti dell'investimento in questione e dei redditi da esso derivanti.
3. Qualsiasi importo ricevuto in valuta non convertibile dalla Parte Contraente o dal suo organismo preposto per effetto dei diritti o delle pretese acquisiti, sara' liberamente a disposizione di detta Parte Contraente ai fini di coprire eventuali costi sostenuti nel territorio dell'altra Parte Contraente.