Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.
Art. 5
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) un magazzino, collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito a terzi;
(g) una miniera, un giacimento di petrolio, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 183 giorni.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato ma soltanto se:
(a) essa ha ed abitualmente esercita in detto primo Stato, il potere generale di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa, o
(b) essa dispone abitualmente in detto primo Stato di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale esegue abitualmente ordinazioni o effettua consegne per conto dell'impresa, o
(c) essa abitualmente assicura ordinazioni per la vendita di merci in detto primo Stato, interamente o quasi interamente per conto dell'impresa stessa, o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che la controllino.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita' e le loro attivita' non siano definite nel sub-paragrafo (c) del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il fatto che una societa' residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) un magazzino, collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito a terzi;
(g) una miniera, un giacimento di petrolio, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 183 giorni.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato ma soltanto se:
(a) essa ha ed abitualmente esercita in detto primo Stato, il potere generale di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa, o
(b) essa dispone abitualmente in detto primo Stato di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale esegue abitualmente ordinazioni o effettua consegne per conto dell'impresa, o
(c) essa abitualmente assicura ordinazioni per la vendita di merci in detto primo Stato, interamente o quasi interamente per conto dell'impresa stessa, o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che la controllino.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita' e le loro attivita' non siano definite nel sub-paragrafo (c) del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il fatto che una societa' residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.