Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.
Art. 21
Articolo 21
STUDENTI ED APPRENDISTI
1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente in qualita' di studente presso un'universita', istituto superiore, scuola o altro analogo istituto d'istruzione di detto altro Stato o in qualita' di apprendista, e' esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della sua prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo
mantenimento, istruzione o apprendistato; e
b) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.
2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o nel quadro di un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, e' esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio; e
b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato.
STUDENTI ED APPRENDISTI
1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente in qualita' di studente presso un'universita', istituto superiore, scuola o altro analogo istituto d'istruzione di detto altro Stato o in qualita' di apprendista, e' esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della sua prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo
mantenimento, istruzione o apprendistato; e
b) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.
2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o nel quadro di un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, e' esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio; e
b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato.