Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.
Art. 22
Articolo 22
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione e che provengono dall'altro Stato.
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione e che provengono dall'altro Stato.