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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

Art. 3

Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Bangladesh" designa la Repubblica Popolare del
Bangladesh;
b) il termine Italia designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, il Bangladesh o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi altro ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
(a) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
(b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in
uno Stato Contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(1) per quanto concerne il Bangladesh: il "National Board of
Revenue" o un suo rappresentante autorizzato;
(2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.