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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione

Art. 1

CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh,
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
(a) per quanto concerne il Bangladesh:
l'imposta sul reddito (the income tax);
(qui di seguito indicata quale "imposta del Bangladesh");
(b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Bangladesh" designa la Repubblica Popolare del
Bangladesh;
b) il termine Italia designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, il Bangladesh o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi altro ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
(a) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
(b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in
uno Stato Contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(1) per quanto concerne il Bangladesh: il "National Board of
Revenue" o un suo rappresentante autorizzato;
(2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4

Articolo 4
RESIDENZA
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) un magazzino, collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito a terzi;
(g) una miniera, un giacimento di petrolio, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 183 giorni.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato ma soltanto se:
(a) essa ha ed abitualmente esercita in detto primo Stato, il potere generale di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa, o
(b) essa dispone abitualmente in detto primo Stato di un deposito di merci appartenenti all'impresa dal quale esegue abitualmente ordinazioni o effettua consegne per conto dell'impresa, o
(c) essa abitualmente assicura ordinazioni per la vendita di merci in detto primo Stato, interamente o quasi interamente per conto dell'impresa stessa, o per conto dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che la controllino.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita' e le loro attivita' non siano definite nel sub-paragrafo (c) del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il fatto che una societa' residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. L'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresi' considerati "beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel seguente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. Tuttavia, detti utili possono essere tassati anche nell'altro Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata deve essere ridotta del 50 per cento del suo ammontare.
3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto in immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE
Allorche'
a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,
o
b. Le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

Art. 10

Articolo 10
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili e redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Articolo 11
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, se gli interessi sono corrisposti da una banca o da un altro istituto finanziario (compresa una compagnia di assicurazione);
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:
(a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
(b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Articolo 12
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreto, nonche' per l'uso o la concessione in uso di un'attrezzatura industriale, commerciale o scientifica e per informazioni concernenti un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico, ma non comprende i pagamenti effettuati per il funzionamento di miniere, cave o di ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una fase fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6, o dall'alienazione di azioni di una societa' i cui beni consistono principalmente in detta proprieta', sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione affettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Art. 14

Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che:
(a) egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o
(b) egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano od oltrepassano in totale 120 giorni nel corso dell'anno fiscale.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Articolo 15
LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
(b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
(c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi nel caso che la loro visita si svolga nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto dai Governi di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 18

Articolo 18
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19

Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20

Articolo 20
PROFESSORI ED INSEGNANTI
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', un istituto superiore, una scuola od altro istituto di istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca.

Art. 21

Articolo 21
STUDENTI ED APPRENDISTI
1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente in qualita' di studente presso un'universita', istituto superiore, scuola o altro analogo istituto d'istruzione di detto altro Stato o in qualita' di apprendista, e' esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della sua prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo
mantenimento, istruzione o apprendistato; e
b) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.
2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o nel quadro di un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, e' esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio; e
b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato.

Art. 22

Articolo 22
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione e che provengono dall'altro Stato.

Art. 23

Articolo 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' alle disposizioni dei seguenti paragrafi.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Bangladesh concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta del Bangladesh dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Bangladesh (che non contrastino col principio generale in questione), l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana e in conformita' della presente Convenzione, sia direttamente sia mediante ritenuta sui profitti, redditi o utili imponibili derivanti da fonti situate in Italia, sara' imputata a credito su ogni imposta del Bangladesh dovuta sugli stessi profitti, redditi od utili imponibili sui quali e' calcolata l'imposta italiana.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bangladesh, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata in Bangladesh, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 25 per cento.

Art. 24

Articolo 24
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che:
a) facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che sono accordate ai propri
residenti; e
b) non modifichino le disposizioni delle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti concernenti l'imposizione fiscale delle persone non residenti in quanto tali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 25

Articolo 25
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente Convenzione egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il sui caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di prevenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Art. 26

Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti rela- tive alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' a pervenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 27

Articolo 27
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 28

Articolo 28
RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fronte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Art. 29

Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ............ non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Bangladesh, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1o luglio 1980; e
b) in Italia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1o gennaio 1980;
ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

Art. 30

Articolo 30
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tal caso, la Convenzione cessera' di essere applicata:
a) in Bangladesh, per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1o luglio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e
b) in Italia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Roma il giorno 20 marzo 1990, nelle lingue italiana, bengali ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.


Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Popolare
del Bangladesh
(firma illeggibile) (firma illeggibile)



Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Convenzione - Protocollo

PROTOCOLLO
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione.
Resta inteso:
a) che, con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
b) che, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale non sara' assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
c) che, con ulteriore riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, le disposizioni ivi contenute continueranno ad applicarsi fino a che rimarranno in vigore le disposizioni contenute nella sezione 44 C del "Bangladesh Income Tax Act, 1922";
d) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 13, una societa' i cui investimenti in beni immobili sono pari o superiori al 75 per cento del suo capitale investito sara' considerata come una societa' il cui patrimonio consiste principalmente in beni immobili;
e) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" non deve essere interpretata nel senso che i termini previsti dalla legislazione nazionale non devono essere osservati; un reclamo ai sensi dell'articolo 25 non puo' essere preso in considerazione qualora il contribuente non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione nazionale per impedire la scadenza di detti termini;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti Autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;
g) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi alle, Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS), all'Azienda di Stato italiana delle Poste e Telegrafi (PP.TT), all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.) e all'Ente italiano per il Turismo (E.N.I.T.), nonche' ai corrispondenti enti pubblici del Bangladesh sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 20 marzo 1990, nelle lingue italiana, bengali ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.



Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Popolare
del Bangladesh

firma illeggibile) (firma illeggibile)



Parte di provvedimento in formato grafico

Convention


Parte di provvedimento in formato grafico