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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

Art. 29

Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ............ non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Bangladesh, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1o luglio 1980; e
b) in Italia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1o gennaio 1980;
ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.