Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.
Art. 29
Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ............ non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Bangladesh, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1o luglio 1980; e
b) in Italia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1o gennaio 1980;
ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a ............ non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Bangladesh, con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1o luglio 1980; e
b) in Italia:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1o gennaio 1980;
ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti in relazione ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio 1980 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.